Ordinanza n. 96/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 597/1973
usata come parametro
- art. 3d.P.R. 597/1973
- art. 52d.P.R. 597/1973
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R.
29 settembre 1973. n. 597. in riferimento all'art. 51 stesso D.P.R.
(Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (i/a)), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul ricorso
proposto da Marconi Pietro, iscritta al n. 144 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198
dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che, con ordinanza del 18 novembre 1981, la Commissione
tributaria di primo grado di Reggio Emilia - nel corso di un
procedimento introdotto per chiedere che "il reddito di partecipazione
ad un'impresa familiare" fosse qualificato "lavoro autonomo e quindi
non assoggettabile all'ILOR (Imposta locale sui redditi)" - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 3 e 52 (rectius 53) della Costituzione, dell'art. 5 D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, nella parte in cui assoggetta all'IRPEF
(Imposta sul reddito delle persone fisiche) il reddito delle imprese
familiari imputandolo a ciascun collaboratore familiare; per il dubbio
che ciò determini un'ingiustificata discriminazione tra contribuenti,
assoggettando all'ILOR i redditi da impresa familiare e mandando invece
esenti quelli da lavoro autonomo, a seguito della sentenza di questa
Corte n. 42 del 25 marzo 1980.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione difetta ogni
motivazione sulla rilevanza nel giudizio de quo della questione
sollevata, né sono indicate con chiarezza le premesse di fatto che
formano oggetto del giudizio stesso, nel quale comunque - alla luce
degli elementi addotti - l'eccezione di incostituzionalità appare del
tutto irrilevante;
che, pertanto, è stato eluso il precetto dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87, che obbliga il giudice a quo ad esporre nel
provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v. da
ultimo, ordinanze nn. 257, 258, 259, 281, 298, 299/1983 e 6, 7, 17,
22/1984).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in carriera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte