Ordinanza n. 96/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 31 marzo
1954, n. 90 (modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260 sulle
ricorrenze festive), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1980
dal pretore di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Belotti Ferdinando ed altro e S.p.a. Ideal Clima, iscritta al n. 220
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 138 dell'anno 1 980.
Visto l'atto di costituzione della Soc. Ideal Clima nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza in data 19
febbraio 1980 ha sollevato, in riferimento all'art. 72 Cost., questione
di legittimità costituzionale della legge 31 marzo 1954, n. 90,
recante "modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle
ricorrenze festive", nella parte in cui "il disegno di legge approvato
è difforme dal progetto di legge stessa";
che, in particolare, secondo il giudice a quo, dai lavori
preparatori della 10ª Commissione del Senato in sede deliberante
risulterebbe che alla locuzione "compreso ogni elemento accessorio" (la
quale segue, in ognuno dei tre comma dell'art. 1 della legge n. 90 del
1954, le parole "la normale retribuzione di fatto giornaliera") faceva,
nella originaria proposta di legge, riscontro quella diversa "compreso
ogni elemento accessorio di questa";
considerato che non può riconoscersi alcun fondamento alla
doglianza che le Camere abbiano approvato una legge in un testo diverso
da quello proposto;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
Costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 31 marzo 1954, n. 90 (modificazioni alla
legge 27 maggio 1949, n. 260 sulle ricorrenze festive), sollevata, in
riferimento all'art. 72 della Costituzione, dal pretore di Brescia con
ordinanza in data 19 febbraio 1980 (r.o. n. 220/1980).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte