Ordinanza n. 96/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 145/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.
17 marzo 1965, n. 145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie e del trattamento economico di maternità per il
personale dell'E.N.E.L.) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1978
dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra
Pappalardo Santa e Cassa Mutua di malattia per i dipendenti
dell'E.N.E.L. iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 dell'anno
1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco;
ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza 14 marzo 1978,
ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n.
145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e
del trattamento economico di maternità per il personale
dell'E.N.E.L.), nella parte in cui non prevede, nei confronti dei
dipendenti dell'E.N.E.L. già in pensione o dei loro superstiti, la
possibilità di ottenere l'assistenza di malattia da parte della Cassa
mutua per i lavoratori di detto ente, sia pure tramite l'esercizio di
un'opzione le cui modalità, peraltro, non sono in alcun modo
determinate;
rilevato che, ad avviso del giudice a quo, tale difetto di
previsione arbitrariamente discrimina fra quanti possono fruire
dell'assistenza della Cassa automaticamente (dipendenti E.N.E.L. in
servizio) o previa opzione (pensionandi E.N.E.L. e pensionati di altre
imprese già assorbite o da assorbire dall'E.N.E.L.) e quanti, invece,
non possono goderne, pur trovandosi per la loro qualifica di pensionati
E.N.E.L. in posizione analoga o perfino superiore;
considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo
e che siffatta carenza appare determinante specie in relazione alla
circostanza, dalla stessa sottolineata che, nel caso il pensionamento
del dante causa dell'attrice era anteriore all'istituzione della Cassa,
onde all'epoca non era configurabile alcun diritto dell'interessata
all'erogazione dell'assistenza di malattia da parte della Cassa
medesima;
ritenuto, pertanto, che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte in tema di difetto di motivazione sulla rilevanza (Ordd.
nn. 9/85; 140/83), la questione suddetta va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n.
145 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di
Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte