Ordinanza n. 96/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8-quaterd.l. 146/1985
- art. 8-quaterlegge 146/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere abusive) convertito con modificazioni in
legge 21 giugno 1985, n. 298 promosso con ordinanza emessa l'11 marzo
1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di
Berdare' Carmelo ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa l'11 marzo
1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8-quater del decreto legge 28
aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno
1985, n. 298, nella parte in cui esclude che l'estinzione del reato
edilizio per avvenuta demolizione od eliminazione delle opere abusive
si applichi a coloro i quali abbiano provveduto alla demolizione in
epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che analoga questione è stata decisa con la sentenza
interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 - la quale ha ritenuto che
il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità
d'ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del
reato) è applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il
1° ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985 - e che,
successivamente, identiche questioni sono state dichiarate
manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del
1988 e n. 1098 del 1988;
che dall'ordinanza di rinvio risulta che nella specie il reato
di costruzione abusiva è stato commesso dopo il 1° ottobre 1983 e
che la demolizione delle opere è avvenuta dopo il 6 luglio 1985;
che l'attuale rimettente non prospetta profili né argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le
precitate decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985,
n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n.
298, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Avola
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte