Ordinanza n. 96/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, numero 5,
del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22
giugno 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra
Iobizzi Aldo e Rosi Emma, iscritta al n. 460 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 22 giugno 1989, il
Pretore di Roma ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 395,
numero 5, del codice di procedura civile, nella parte in cui non
prevede l'esperibilità dell'impugnazione per revocazione anche
avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
che il giudice a quo rileva: a) che con un primo provvedimento
del 17 dicembre 1986 il Pretore di Roma aveva convalidato per la data
del 31 marzo 1986 lo sfratto per finita locazione di un immobile, b)
successivamente la stessa locatrice con atto notificato il 25 marzo
1988, aveva intimato al medesimo conduttore sfratto per morosità in
relazione all'immobile in argomento, c) tale sfratto era stato
convalidato dal Pretore il 19 aprile 1988;
che il Pretore rimettente, adito dal conduttore in via di
opposizione tardiva a tale ultimo provvedimento, premessa
l'inammissibilità di tale azione, ritiene sussistere una fattispecie
legittimante, in astratto, il ricorso alla revocazione ex art. 395,
numero 5, del codice di procedura civile, poiché la seconda
ordinanza di convalida - facendo stato sull'esistenza della locazione
alla data dell'inadempimento (e quindi sulla risoluzione del
contratto a tale data) e, correlativamente, sull'obbligo di
corrispondere il canone - verrebbe a contraddire la precedente
ordinanza;
che nella previsione legislativa, confermata dal costante
orientamento della Cassazione, che limita alle sentenze
l'impugnabilità per revocazione, il giudice a quo individua la
violazione sia del principio d'eguaglianza che della garanzia
costituzionale di difendersi ed agire in giudizio, attesa la natura
decisoria della convalida e considerata la giurisprudenza
costituzionale in materia di esperibilità dell'opposizione di terzo;
Considerato che erroneamente il giudice a quo prospetta un
possibile contrasto tra due provvedimenti dotati di efficacia di
giudicato;
che infatti, convalidato lo sfratto per finita locazione alla
data del 31 marzo 1986, il rapporto è proseguito per altri due anni,
e soltanto in conseguenza dell'ulteriore morosità per canoni, come
qualificata dalla stessa locatrice, quest'ultima ha richiesto lo
sfratto per morosità;
che risulta evidente ed inequivoca la volontà di dare corso al
contratto pure a seguito della prima pronuncia di accertamento e di
risolverlo richiedendo un provvedimento di condanna dopo
l'intervenuto inadempimento (che in ipotesi il conduttore ben avrebbe
potuto sanare);
che non sussiste quindi la paventata sovrapposizione logica,
inserendosi i due giudizi di convalida in due fasi nettamente e
storicamente distinte dal rapporto, quale risulta dal comportamento
delle parti;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 395, numero 5, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte