Ordinanza n. 96/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1224Codice civile
- art. 442Codice di procedura civile
- art. 1legge 353/1990
- art. 16legge 412/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 6 aprile 1992 dal Pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra Livoti Giuseppe e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 321 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e
dell'I.N.A.I.L.;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Giuseppe Livoti
contro l'INAIL per ottenere il pagamento di una rendita vitalizia con
gli interessi e la rivalutazione monetaria, il Pretore di Milano, con
ordinanza del 6 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., "in quanto riserva un
trattamento deteriore ai datori di lavoro e agli enti previdenziali
rispetto ai debitori comuni";
che, ad avviso del giudice remittente, il significato normativo
ascritto all'art. 429 dalla giurisprudenza prevalente, cioè il
cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali, una volta
elevati questi ultimi al dieci per cento in virtù dell'art. 1 della
legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per i crediti di lavoro e
previdenziali una tutela esorbitante rispetto a quella prevista
dall'art. 1224 cod. civ. per gli altri crediti pecuniari;
che il giudice remittente ritiene rilevante la questione pur
dopo la legge 30 dicembre 1991, n. 412, il cui art. 16, comma 6, per
i crediti previdenziali ha sostituito alla regola del cumulo il
criterio della spettanza al creditore della maggior somma tra
l'importo degli interessi legali e l'ammontare della rivalutazione:
tale disposizione, infatti, essendo priva di efficacia retroattiva,
non è applicabile al rapporto di cui è causa;
che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il
ricorrente e l'INAIL chiedendo l'uno una dichiarazione di
infondatezza, l'altro una dichiarazione di fondatezza della
questione;
Considerato che la norma impugnata concerne esclusivamente i
crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio a quo ha
per oggetto una prestazione previdenziale;
che la norma applicabile a tale rapporto è l'art. 442 cod.
proc. civ. così come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 di
questa Corte, il quale, agli effetti del risarcimento del danno da
svalutazione monetaria, non rinvia all'art. 429, ma detta una norma
formalmente distinta e autonoma, onde la sollevata questione appare
irrilevante per difetto di pregiudizialità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc.
civ., sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte