Ordinanza n. 96/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3r.d. 1022/1941
- art. 13d.P.R. 449/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice
di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1994
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare
di Padova nel procedimento penale a carico di Gianluca Michelini,
iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di
Gianluca Michelini, il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale militare di Padova, richiesto dal pubblico ministero di
emettere decreto penale di condanna, ha sollevato d'ufficio, in
riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che, per i reati di
competenza dell'autorità giudiziaria militare, il giudice adito per
l'emissione del decreto penale di condanna sia un organo collegiale
che comprenda, con funzione di giudice, un militare, di grado pari a
quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale;
che il giudice rimettente ritiene che la mancanza della
componente militare nel giudizio per decreto, affidato al solo
giudice professionale, determini un'ingiustificata disparità di
trattamento degli imputati giudicati con questo rito, che
rimarrebbero privi di una valutazione più specifica degli aspetti di
vita militare, nonché la violazione della garanzia del giudice
naturale precostituito per legge, intendendosi questo principio come
comprensivo, tra l'altro, dell'idoneità e della specializzazione del
giudice;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o non fondata;
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe
l'art. 459 del codice di procedura penale, che prevede esclusivamente
i casi in cui è ammesso il procedimento per decreto, delinea i
poteri del giudice per le indagini preliminari in ordine alla
richiesta del pubblico ministero ma non comprende in alcun modo la
disciplina della composizione dell'organo giudicante, rimessa alle
norme dell'ordinamento giudiziario, composizione che si vorrebbe per
i reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare non già
monocratica bensì collegiale e mista;
che, pertanto, la disposizione denunciata è coinvolta
impropriamente nel giudizio di legittimità costituzionale e la
questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, peraltro, una questione analoga, ma riferita ad una norma
di carattere ordinamentale (risultante dal combinato disposto degli
artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7
maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449), concernente la composizione del giudice per
le indagini preliminari nei tribunali militari nel corso dell'udienza
preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato, è già
stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con la
sentenza n. 460 del 1994;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma,
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte