Ordinanza n. 96/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 (recte:
art. 300) del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 6 gennaio 1997 dal pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra la S.r.l. Costruzioni Moderne Prefabbricati e la S.r.l.
"Diamante Immobiliare" ed altri, iscritta al n. 586 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un procedimento possessorio in cui i
procuratori di soggetti intervenuti avevano richiesto la declaratoria
d'interruzione del processo a seguito del fallimento della società
attrice, non dichiarato dal procuratore di quest'ultima, il pretore
di Roma, con ordinanza emessa il 6 gennaio 1997, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 303 (recte: art. 300) del
codice di procedura civile, nella parte in cui subordina
l'interruzione del processo, in caso di fallimento della parte, alla
dichiarazione del procuratore di quest'ultima;
che, a parere del giudice a quo nel caso in cui tale
dichiarazione non venga resa, potrebbe derivare un pregiudizio ai
contraddittori del fallito per l'impossibilità di far valere nei
confronti del fallimento una eventuale sentenza favorevole.
Considerato che il pretore si duole dell'asserita inadeguatezza
degli strumenti di tutela dei diritti a contenuto patrimoniale
eventualmente conseguenti al giudizio nel momento in cui essi
verranno fatti valere nei confronti del fallimento;
che la denunciata norma - regolatrice in modo unitario del
fenomeno dell'interruzione per perdita della capacità processuale -
è stata già esaminata da questa Corte, la quale ha posto in luce il
sostanziale "parallelismo" tra la posizione degli aventi causa e
quella del curatore fallimentare con riguardo specifico agli obblighi
del difensore-mandatario, il cui eventuale inadempimento al dovere di
informare il proprio rappresentato circa la pendenza del processo è
stato annoverato tra gli inconvenienti di mero fatto (sentenza n. 136
del 1992), per cui è stata esclusa la carenza di tutela degli
indicati soggetti;
che il pretore di Roma denuncia ora la stessa norma per lesione
(costituzionalmente rilevante) del diritto delle controparti del
soggetto fallito;
che, però, la lamentata lesione non è riferita - né è
riferibile - all'applicazione di tale norma bensì ad eventualità
estranee ad essa, indicate dal rimettente nel mancato intervento del
curatore fallimentare, nella pronuncia d'una successiva sentenza
favorevole alle controparti e, ancora, nella proposizione - da parte
del curatore stesso - di un'eccezione d'inopponibilità al fallimento
ove detta sentenza venga posta in esecuzione prima che il fallito
riacquisti la capacità patrimoniale;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile,
sollevata dal pretore di Roma in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte