Ordinanza n. 96/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 47-bislegge 165/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1999 dal Tribunale di
sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti
di L. M., iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32 e 101, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), nella parte in cui non
consente la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova in
casi particolari "anche in presenza di una pena residua da scontare
superiore agli anni quattro di reclusione" nell'ipotesi in cui il
Tribunale di sorveglianza accerti l'andamento positivo del programma
terapeutico seguito dal condannato;
che il rimettente espone in fatto che con ordinanza del
23 dicembre 1997 il condannato era stato ammesso alla misura
alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari a norma
degli artt. 47-bis dell'ordinamento penitenziario (successivamente
abrogato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165), e 94 del d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, in riferimento alla pena residua da scontare
determinata con il provvedimento di cumulo del 23 giugno 1997;
che successivamente, nel corso dell'esecuzione della misura
connotata da un andamento positivo anche in relazione al programma
riabilitativo seguito, era intervenuto in data 28 settembre 1998 un
secondo provvedimento di cumulo, "includente anche i titoli allora in
esecuzione in forma alternativa" in base al quale la pena residua
complessiva da scontare era stata determinata in otto anni, due mesi
e sette giorni di reclusione, con decorrenza dal 16 ottobre 1995 e
scadenza al 6 luglio 2003;
che il magistrato di sorveglianza provvedeva in conseguenza a
sospendere ai sensi dell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario
la misura dell'affidamento in prova in casi particolari, in quanto la
pena residua da scontare risultava superiore al limite di quattro
anni di reclusione stabilito dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990
per l'ammissione al beneficio;
che, sulla base di questa situazione di fatto, ad avviso del
rimettente l'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario si pone in
contrasto con i sopra menzionati parametri costituzionali e, in
particolare:
con l'art. 3 Cost., in quanto la disciplina censurata
determinerebbe conseguenze ingiustificatamente diverse a seconda
della circostanza del tutto casuale che più condanne siano
concretamente eseguibili in modo continuativo l'una dopo l'altra
piuttosto che in momenti diversi, separati da periodi di libertà:
ove il condannato si trovi ad espiare nel corso dell'affidamento in
prova un'ulteriore condanna che, cumulata alla precedente, superi il
limite di pena previsto per tale misura, si imporrebbe infatti la
revoca del beneficio a norma dell'art. 51-bis dell'ordinamento
penitenziario, mentre nel caso in cui il condannato si trovi ad
espiare la medesima pena successivamente all'esecuzione del primo
affidamento in prova sarebbe possibile ammettere nuovamente il
condannato alla misura alternativa per la pena residua, sussistendone
ovviamente i presupposti;
con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la norma
censurata determina una interruzione del percorso rieducativo in atto
"per fatti non riconducibili ad una pericolosità sociale
sopravvenuta e colpevole, ma ricollegabili, per contro, a situazioni
o condotte precedenti il trattamento risocializzante" in violazione
del principio generale della progressività del trattamento affermato
dalla giurisprudenza costituzionale;
con l'art. 32 Cost., in quanto, attesa la valenza
riabilitativa dell'affidamento in prova in casi particolari, la
cessazione della misura avrebbe ripercussioni negative sulla salute
fisica e psichica del condannato;
con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione
(parametro in ordine al quale l'ordinanza di rimessione difetta
peraltro di motivazione);
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto
dall'ordinanza di rimessione non risulta se nel provvedimento di
cumulo siano comprese condanne che, singolarmente considerate,
superino il limite stabilito per la concessione del beneficio,
concludendo comunque per la sua infondatezza in relazione a tutti i
parametri costituzionali indicati dal rimettente.
Considerato che dal tenore complessivo dell'ordinanza di
rimessione emerge che la questione di costituzionalità ha una
portata più circoscritta rispetto alla formulazione di sintesi
espressa nel dispositivo della medesima ordinanza, in quanto in
realtà il rimettente lamenta l'impossibilità di prosecuzione della
misura dell'affidamento in prova terapeutico quando la pena residua
da scontare, come determinata a seguito della sopravvenienza di un
titolo di esecuzione di altra pena detentiva, risulti superiore a
quattro anni di reclusione;
che, così precisata la portata della questione oggetto del
presente giudizio, è opportuno premettere che la disciplina
contenuta nell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario si
riferisce alla sopravvenienza, nel corso dell'esecuzione delle misure
alternative alla detenzione (tra le quali, sia pure non espressamente
menzionata nella norma in esame, la giurisprudenza pacificamente
include l'affidamento in prova terapeutico), di "un titolo di
esecuzione di altra pena detentiva";
che, al riguardo, dall'ordinanza di rimessione non è dato
desumere quale sia il nuovo titolo di esecuzione di altra pena
detentiva che nella specie avrebbe comportato il superamento del
limite di quattro anni di reclusione stabilito per l'ammissione
all'affidamento in prova terapeutico, in quanto il rimettente si
limita a richiamare i due provvedimenti di cumulo intervenuti l'uno
prima del provvedimento di concessione dell'affidamento in prova,
l'altro nel corso di esecuzione della misura, precisando soltanto che
il secondo cumulo include "anche i titoli allora in esecuzione in
forma alternativa";
che non risulta quindi possibile stabilire se e in che misura
il secondo provvedimento di cumulo concerna anche titoli di
privazione della libertà nuovi rispetto a quelli già considerati
nel primo provvedimento, ovvero riguardi esclusivamente, come
parrebbe desumersi dalla stessa ordinanza di rimessione, sentenze di
condanna divenute esecutive in epoca anteriore alla concessione
dell'affidamento in prova terapeutico, erroneamente non calcolate o
in relazione alle quali siano intervenuti provvedimenti di revoca di
benefici precedentemente concessi;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32 e 101, secondo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte