Ordinanza n. 97/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4r.d.l. 186/1942
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo
comma, del R. D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella legge 21
giugno 1942, n. 840, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1961
dalla Commissione centrale delle imposte su ricorso di Bello Giuseppe
contro l'Ufficio del registro di Locri, iscritta al n. 178 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 287 del 18 novembre 1961.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione
del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alla
parte privata, al Procuratore del registro di Locri e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e inoltre è stata comunicata ai Presidenti del
Senato e della Camera dei Deputati;
che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;
che con la predetta ordinanza è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, dell'art. 4, terzo comma, del R. D.L. 5 marzo 1942, n.
186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840;
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,
la quale, con la sentenza 22 giugno-7 luglio 1962, n. 75, ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5
marzo 1942, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 21
giugno 1942, n. 840;
che in simili casi, secondo la costante giurisprudenza, la
questione nuovamente sottoposta alla Corte è da dichiarare
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina
il rinvio degli atti alla Commissione centrale delle imposte.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte