Ordinanza n. 97/1981
Altra decisione · depositata il 08/06/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54d.l. 301/1980
- art. 55d.l. 301/1980
- art. 85d.l. 503/1980
- art. 86d.l. 503/1980
usata come parametro
- art. 7d.P.R. 250/1949
- art. 8d.P.R. 250/1949
- art. 13d.P.R. 250/1949
citata
- art. 86legge 687/1980
- art. 54legge 687/1980
- art. 55legge 687/1980
- art. 1legge 687/1980
- art. 8legge 301/1980
- art. 1legge 301/1980
- art. 85r.d. 642/1907
- art. 26r.d. 642/1907
- art. 22legge 87/1953
- art. 12legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 54
e 55 del d.l. 9 luglio 1980, n. 301 ("Misure dirette a frenare
l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e
ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del mezzogiorno") e degli
artt. 85 e 86 del d.l. 30 agosto 1980, n. 503 ("Disposizioni in
materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a
sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare
l'occupazione e lo sviluppo del mezzogiorno"), promossi con ricorsi
della Regione Autonoma della Sardegna notificati il 5 agosto e il 30
settembre 1980 rispettivamente depositati in cancelleria l'8 agosto e
il 9 ottobre 1980 ed iscritti ai nn. 15 e 20 del registro ricorsi
1980.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e l'avv.
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
ritenuto che con ricorso, notificato il 5 agosto 1980 e depositato
il successivo 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 3
settembre 1980, e iscritto al n. 15 registro ricorsi 1980, la Regione
autonoma della Sardegna, in persona del Presidente, autorizzato con
delibera 17 luglio 1980 della Giunta e rappresentato e difeso, giusta
procura speciale 18 luglio 1980 per notar Locci di Cagliari, dall'avv.
Giuseppe Guarino, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità
costituzionale degli artt. 54 e 55 decreto legge 9 luglio 1980, n.
301 (entrato in vigore lo stesso 9 luglio 1980), recante "misure
dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del
sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del
Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello Statuto, e 45
del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla legge regionale
7 luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di tesoreria della
Regione autonoma della Sardegna), sulla base di argomentazioni poi
riprodotte nella memoria 5 febbraio 1981; che nell'atto, depositato il
23 agosto 1980, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato
notizia della mancata conversione in legge del decreto legge impugnato
ed ha in subordine concluso per la reiezione del ricorso della
Regione; che alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione
e l'avv. dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri hanno illustrato le già prese conclusioni;
ritenuto ancora che con ricorso, notificato il 30 settembre 1980 e
depositato il successivo 9 ottobre, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 22 ottobre 1980 e iscritto al n. 20 registro
ricorsi 1980, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del
Presidente, autorizzato con delibera 12 settembre 1980 della Giunta e
rappresentato e difeso, giusta procura speciale 15 settembre 1980 per
notar Locci di Cagliari, dall'avv. Giuseppe Guarino, - premesso che il
decreto legge 301/1980, i cui artt. 54 e 55 avevano formato oggetto
del ricorso 15/1980, era decaduto per mancata conversione - ha
chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 85 e
86 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503 (entrato in vigore il 1
settembre 1981), recante "disposizioni in materia tributaria e misure
dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del
sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del
Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello Statuto, e 45
d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla legge regionale 7
luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di tesoreria della
Regione autonoma della Sardegna), sulla base di argomentazioni poi
riprodotte nella memoria depositata il 5 febbraio 1981; che nell'atto
8 ottobre 1980, depositato il successivo 20, il Presidente del
Consiglio dei ministri, dopo avere avvertito che anche il decreto
legge 503/1980 è decaduto per mancata conversione, ha argomentato e
concluso per l'infondatezza del ricorso della Regione; che alla
pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice Andrioli ha
svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione e l'avvocato dello
Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno
insistito nelle già prese conclusioni;
considerato che per l'art. 54 decreto legge 301/1980 "Dall'entrata
in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto
altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a Statuto
ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con
la tesoreria centrale dello Stato.
Le richieste di prelevamento delle regioni debbono essere formulate
prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo
per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario. Gli
eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno
ricostituiti presso la tesoreria statale. Le regioni sono tenute a
produrre ogni mese al Ministero del tesoro - Direzione generale del
tesoro, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta
regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità
bancarie di cui al secondo comma", e per l'art. 55 dello stesso
decreto legge "I conti correnti, liberi o vincolati presso la
tesoreria centrale sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al
successivo comma. I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in
essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono tramutati in conti correnti
infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa
depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal
tesoro. Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il
presente articolo"; che gli artt. 85 e 86 decreto legge 503/1980
riproducono, rispettivamente, gli or riportati testi degli artt. 54 e
55 decreto legge 301/1980;
che per l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980, n. 687 (Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1980, n. 299), entrata in vigore il 31 ottobre
1980, "gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980,
in applicazione delle disposizioni del decreto 30 agosto 1980, n. 503,
del decreto - legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle
contenute negli articoli 8 e 1O, e del decreto - legge 9 luglio 1980,
n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di
esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i
rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni"; che -
riservato ogni provvedimento intorno alle conseguenze sui due ricorsi
della mancata conversione in legge dei decreti impugnati, occorre
verificare se a) nel periodo: 9 luglio - 31 agosto 1980 siano stati
compiuti atti previsti nell'art. 54 decreto legge 301/1980, e b) nel
periodo 1 - 30 settembre 1980 siano stati compiuti atti previsti
nell'art. 85 decreto legge 503/1980; che, pertanto, si appalesa
necessario richiedere, ai sensi dell'art. 26 regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, richiamato nell'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, e
dell'art. 12 delle norme integrative 16 marzo 1956, atti e documenti
necessari al fine di sciogliere i prospettati quesiti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 15 e 20 registro ricorsi 1980 e
riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito dei
medesimi,
I) ordina al Ministro del Tesoro di depositare in copia autentica,
entro il 31 luglio 1981 nella Cancelleria della Corte costituzionale,
i documenti attestanti i versamenti riflettenti le assegnazioni, i
contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alla
Regione autonoma della Sardegna in conto corrente non vincolato con
la tesoreria centrale dello Stato e le richieste di prelevamenti dal
conto formulate dalla Regione autonoma della Sardegna, e le
dichiarazioni sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, da
cui risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie a seguito di
richieste di prelevamenti; il tutto limitatamente al periodo 9 luglio
30 settembre 1980;
II) ordina alla Regione autonoma della Sardegna di depositare in
copia autentica, entro il 31 luglio 1981 nella Cancelleria della Corte
costituzionale, i documenti attestanti le richieste di prelevamenti
dal conto corrente non vincolato con la Tesoreria centrale dello Stato
formulate dalla Regione, e le dichiarazioni sottoscritte dal
Presidente della Giunta regionale, da cui risulti l'ammontare delle
disponibilità bancarie a seguito di richieste di prelevamenti, il
tutto limitatamente al periodo 9 luglio - 30 settembre 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta. il 9 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte