Ordinanza n. 97/1984
Altra decisione · depositata il 05/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2legge 841/1950
- art. 1d.P.R. 67/1951
- art. 4d.P.R. 67/1951
- art. 2d.P.R. 67/1951
- art. 3d.P.R. 67/1951
- art. 5legge 230/1950
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio
1952, n. 1713 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -
Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di
De Giacomo Mario fu Annibale, in comune di San Giovanni Rotondo
(Foggia), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dal Tribunale
di Bari nel procedimento civile vertente tra Amministrazione Ospedali
Riuniti di Napoli e E.R.S.A.P. ed altri, iscritta al n. 344 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 303 del 1982;
visti gli atti di costituzione dell'E.R.S.A.P. e dell'Immobiliare
Casa Sollievo della Sofferenza S.p.a.;
udito nella pubblica udienza del 28 febbraio 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli:
uditi gli avv.ti Alfonso Siciliani per la Immobiliare Casa Sollievo
della Sofferenza S.p.a. e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per
l'E.R.S.A.P..
Ritenuto che
1.1. - Con atto, notificato il 12 settembre 1953,
l'Amministrazione degli Ospedali Riuniti di Napoli convenne avanti il
Tribunale di Bari la Sezione speciale della riforma fondiaria di Puglia
e Lucania, il Min. Agr. e Foreste e Teresa Del Grazia per sentir
dichiarare l'incostituzionalità del D.P.R. 25 luglio 1952 n. 1713
(G.U. 1 dicembre 1952 suppl.) con cui erano stati trasferiti in
proprietà della Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in
Puglia e Lucania i terreni siti nel territorio di S. Giovanni Rotondo
(prov. di Foggia) in località "Posta della Via" per la complessiva
estensione di h. 101.95.02, intestati a De Giacomo Mario di cui
l'attrice assumeva di essere erede per la nuda proprietà immobiliare
mentre l'usufrutto competeva alla Del Grazia, ed ottenere la
restituzione dei terreni, sul duplice riflesso che l'esproprio non
poteva essere operato in danno di istituzione pubblica di beneficenza,
quale gli Ospedali Riuniti, e che non si era tenuto conto del fatto che
216 ettari della stessa tenuta erano stati permanentemente occupati
dall'Autorità militare aeronautica per la costruzione dell'aeroporto
di Amendola fin dal 19 settembre 1947. Si costituì la Sezione speciale
per la riforma fondiaria replicando in ordine al primo motivo di
illegittimità denunciato dall'Amministrazione attrice che la data del
D.P.R. 1713/1952 era anteriore alla data dell'apertura della
successione del De Giacomo (1 dicembre 1952) e in ordine al motivo
d'illegittimità costituzionale del D.P.R. 1713/1952 che l'occupazione
d'urgenza dei 216 ettari non era idonea a trasferire la proprietà
all'Autorità militare e, pertanto, non incideva sulla quota di reddito
da espropriare e concluse per il rigetto delle domande. Il Min. Agr. e
Foreste si costituì eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale e il proprio difetto di legittimazione passiva e spiegarono
intervento con separali atti a) la Casa Sollievo della Sofferenza, che
si protestava erede del De Giacomo, e, ponendo in rilievo che
l'Amministrazione militare aeronautica aveva radicalmente trasformato i
terreni con opere a carattere permanente, instò per la rimessione alla
Corte Costituzionale della questione d'illegittimità del D.P.R., e b)
Padre Pio da Pietralcina (al secolo Francesco Forgione) per l'ipotesi
in cui il Tribunale di Roma, investito del giudizio di petizione di
eredità del De Giacomo, promosso dall'Amministrazione degli Ospedali
Riuniti, lo riconoscesse erede. Nell'atto 12 luglio 1978 di
riassunzione del processo di cui il Tribunale di Bari aveva disposto la
sospensione in attesa della definizione del giudizio di Petizione di
eredità, al quale la Corte di appello di Ronfa, con sentenza 29
settembre 1977 16 gennaio 1978, ebbe a porre fine dichiarando spettare
alla Del Grazia 1 indennità di espropriazione dei 216 ettari mentre la
qualità di erede del patrimonio immobiliare del De Giacomo venne
riconosciuta alla Casa Sollievo della Sofferenza, la S.p.a. Immobiliare
Casa Sollievo della Sofferenza, subentrata alla Casa Sollievo della
Sofferenza, chiese dichiararsi non manifestamente infondata la
questione di illegittimità costituzionale del decreto del Capo dello
Stato n. 1713 in data 25 luglio 1952, proposta dagli Ospedali Riuniti
di Napoli con l'atto introduttivo del giudizio, e rimettere gli atti di
causa alla Corte Costituzionale, e nel merito 1) condannare la
convenuta Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania
- in accoglimento della domanda di revindica proposta dalla Casa
Sollievo della Sofferenza con l'intervento nel giudizio promosso dagli
Ospedali Riuniti di Napoli - alla restituzione alla concludente
immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.a. dei 101 ettari della
tenuta Posta della Via in Agro di San Giovanni Rotondo illegittimamente
espropriati da detta Sezione unitamente ai frutti percetti e
percependi, 2) condannare la Sezione speciale per la riforma fondiaria,
se del caso in solido con Ministero dell'Agricoltura, al risarcimento
dei danni da liquidarsi nel corso del giudizio o in separata sede, 3)
condannare la Sezione Riforma - se del caso in solido col Ministero
dell'Agricoltura - alle spese ed onorari del giudizio, 4) munire la
emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, adottando ogni
altro provvedimento del caso. Mentre il Min. Agricoltura insisté
nell'affermare la propria estraneità alla controversia l'Ente di
sviluppo agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) chiese dichiararsi
manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità e
rigettare le domande proposte nei confronti di esso Ente. Dal suo
canto, Teresa Del Grazia, che, con atto pubblico 25 novembre 1980 per
notar Marini, aveva ceduto la indennità di esproprio degli h. 216,
costituita da Buoni del Tesoro, alla S.p.a. Immobiliare Casa Sollievo
della Sofferenza, rinunciò agli atti del giudizio e la rinuncia venne
accettata dalle altre parti in causa;
che
1.2. - Con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 (notificata il
successivo 25 marzo e comunicata il 19 aprile 1982; pubblicata nella G.
U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 344 R.O. 1982) l'adito
Tribunale ha sollevato questione d'illegittimità del D.P.R. 25 luglio
1952 n. 1713;
che
2.1. - Avanti la Corte si è costituito per la Immobiliare Casa
Sollievo della Sofferenza S.p.a. l'avv. Alfonso Siciliani giusta
delega in margine all'atto di deduzioni depositato il 15 settembre
1982, in cui ha riassunto argomentazioni svolte nel giudizio di merito
ed evidenziato i motivi salienti dell'ordinanza di rimessione
concludendo per la declaratoria di incostituzionalità dell'impugnato
D.P.R. 1713/1952; argomentazioni e conclusioni ribadite nella memoria
del 10 febbraio 1984, in cui ha richiamato tra l'altro le sentt. 15
aprile 1976 n. 1345 e 2644/1971 della Corte di Cassazione e la sent.
6/1966 con la quale questa Corte ha enunciato il principio - sussistere
espropriazione tutte le volte che il godimento del bene nel senso della
sua utilizzazione o disposizione venga sottratto in tutto o in parte al
titolare del diritto a nulla rilevando che questi ne rimanga o meno il
proprietario -. Ha spiegato intervento per l'Ente regionale di sviluppo
agricolo della Puglia l'Avvocatura generale dello Stato con atto
depositato il 23 novembre 1982, nel quale ha sostenuto che - essendo
pacifico che alla data del 15 novembre 1949, presa a riferimento dalla
legge 230/1950, erano catastalmente intestati al De Giacomo terreni
agricoli per oltre 300 ettari, con un reddito dominicale complessivo
superiore ai minimi stabiliti dalla legge 841/1950 - non poteva
attribuirsi rilievo alla dedotta situazione di occupazione da parte
dell'Autorità militare, sia perché l'art. 6 della legge 841, nel
riconoscere l'esclusiva rilevanza delle risultanze catastali, fa salvi
i soli casi di contestabilità delle stesse, sia perché (come
affermato dalla Corte di Cassazione: sentt. nn. 1345/1976 e 1213/1977)
i principi giurisprudenziali elaborati in tema di irreversibile
trasformazione di immobili occupati d'urgenza per la realizzazione di
opere pubbliche (riconoscimento, al decreto di occupazione preordinato
all'esproprio, di un effetto lato senso anticipatorio dell'esproprio
stesso) non sono estensibili alle occupazioni di cui all'art. 76 della
legge 2359/1865, non soggette ai termini di inefficacia propri dei
decreti di occupazione di urgenza e, correlativamente, non preclusive -
nella loro istituzionale contingibilità - di una successiva
restituzione (previa rimessa in pristino dei terreni occupati); sulla
base di tali argomentazioni ha concluso per la declaratoria di
infondatezza della proposta questione. Nella memoria del 15 febbraio
1984 l'Avvocatura erariale, preso atto che le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, con sent. 26 febbraio 1983 n. 1484, hanno affermato che
la radicale trasformazione del fondo - ove sia dal giudice di merito
ritenuta univocamente interpretabile nel senso della irreversibile sua
destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica - comporta
l'estinzione, in quel momento, del diritto di proprietà del privato e
la contestuale acquisizione a titolo originario in capo all'ente
costruttore, ha escluso che da tale principio possa inferirsi che alla
data del 15 dicembre 1949 l'estensione di 216 ettari utilizzati
nell'allestimento del campo di volo di Amendola fossero da reputare
trasferiti in proprietà dell'Amministrazione militare così da non
poter essere assunta nel calcolo preordinato alla individuazione della
proprietà fondiaria suscettibile di scorporo, vuoi perché
l'Amministrazione della Difesa nel caso in esame si era immessa nel
possesso dei terreni in virtù del decreto d'occupazione 30 agosto 1947
che, siccome emesso ai sensi dell'art. 76 l. 2359/1865, non era
soggetto a termine di efficacia, laddove il principio è stato dalla
Corte di Cassazione enunciato in riferimento ad ipotesi di
trasformazione del bene in pendenza di una situazione di occupazione
illegittima per difetto originario di titolo o per sopravvenuta
inefficacia dello stesso, vuoi perché nel caso in esame l'immobile al
31 agosto 1947 risultava già trasformato con la realizzazione del
campo di volo allestito dalle Forze armate alleate durante la
requisizione effettuata in periodo bellico, vuoi infine perché
l'allestimento di un "campo di volo" (e non di un aeroporto) non
avrebbe - con ogni probabilità da constatarsi con istruzione
consecutiva a rimessione degli atti al Tribunale di cui l'Avvocatura
erariale ha comunque formulato riserva di richiesta - determinato la
radicale trasformazione dell'intera superficie di 216 ettari;
che
2.2. - Alla pubblica udienza del 28 febbraio 1984, nel corso
della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv.
Siciliani nell'interesse della Immobiliare Casa Sollievo della
Sofferenza S.p.a. e l'avv. dello Stato Laporta per l'E.R.S.A.P. hanno
ampiamente illustrato le contrapposte conclusioni.
Considerato che
3.1. - Mentre la l. 12 maggio 1950 n. 230 affidò
alla Opera per la valorizzazione della Sila il compito di procedere
alla riforma agraria nell'ambito dell'Altopiano della Sila e dei
contermini territori ionici (art. 1) ed assoggettò ad espropriazione i
terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali,
computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato
nell'art. 1, appartenevano a qualsiasi titolo, in comunione o pro -
indiviso a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano
più di trecento ettari, ma escluse dal computo i terreni trasferiti a
causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre
1949 fino alla entrata in vigore della legge (art. 2), la l. 21
ottobre 1950 n. 841 autorizzò il Governo della Repubblica ad applicare
la l. 230/1950 a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o
agraria, tra i quali si annoveravano i territori della provincia di
Foggia specificati dall'art. 1 D.P.R. 7 febbraio 1951 n. 67 (G. U. 27
febbraio 1951 n. 48 suppl.), con le deroghe stabilite negli articoli
seguenti, tra cui l'art. 4 che sostituì all'art. 2 della legge c.d.
silana del testo del quale mette conto di riprodurre almeno i commi
primo (" Nei territori considerati dalla presente legge la proprietà
terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, è
soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito
dominicale dell'intera proprietà al 1 gennaio 1943 e al reddito medio
dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della
divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie,
esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della
superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti
produttivi"), 2 ("La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia
esso persona fisica o società, sulla proprietà a lui appartenente a
qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, è determinata
dalla tabella allegata alla presente legge"), 4 ("I terreni trasferiti
a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della
presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo
del patrimonio di detti discendenti"). Che il superamento della
consistenza dei trecento ettari al 15 novembre 1949 rilevi sol per i
terreni ubicati nell'Altopiano della Sila e nei contermini territori
ionici e non anche per i terreni coinvolti dal D.P.R. 1713/1952 che il
Tribunale di Lari ha sospettato di incostituzionalità, risulta dalle
premesse del D.P.R. 67/1951 nelle quali sono richiamati l'art. 5 l.
230/1950 ("Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge,
e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge
medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori
e di tre deputati elett dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31
dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria: a)
all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione; b) alle
occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione; c) ai
trasferimenti dei terreni indicati nell'art. 3 in favore dell'Opera"),
gli artt. 1 e 2 l. 841/1950, e il D.P.R. 7 febbraio 1951 n. 67, che ha
applicato la l. 841/1950, fra l'altro, ai territori della provincia di
Foggia, nonché "il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla
Commissione parlamentare, nominata a norma degli artt. 5 della legge 12
maggio 1950 n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841".
L'art. 2 l. 841/1950, che ha sostituito, per i territori diversi
dall'Alto - piano della Sila e dai contermini territori jonici, l'art.
4 della legge silana, che aveva fissato il tetto dei trecento ettari,
non l'art. 4 della legge silana è il canone cui si è ispirato il
D.P.R. 1713/1952;
che
3.2. - Se si considera che il Tribunale di Bari, nell'ultimo
considerando, contrassegnato dalla lett. I), ha rescritto che
"l'eccezione d'incostituzionalità del D.P.R. del 1952 per eccesso
rispetto ai limiti della delega di cui alla legge n. 230/1950 (art. 5)
e n. 841 del 1950 (art. 1 e 2) e per violazione degli artt. 76 e 77
della Costituzione, non è dunque, per quanto si è detto,
manifestamente infondata, né può, evidentemente, il giudizio, che ha
per oggetto principale la revindica dei terreni scorporati, definirsi
indipendentemente dalla risoluzione ditale questione di legittimità
costituzionale, e pertanto va disposta la immediata trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale con la conseguente sospensione del
giudizio e quindi della decisione di tutte le questioni di merito e di
rito dibattute", si constata che al giudice a quo sono stati presenti
della legge 841/1950 soltanto gli artt. 1 e 2 e non l'art. 4 che ha
sostituito l'art. 2 della legge silana e che nell'ampia motivazione
sfociata nella riprodotta lett. 1) (v. le lett. a), b), c) punto 4))
campeggia proprio quell'art. 2 della legge silana che è estraneo alla
vicenda. La discrasia che ne risulta è sì profonda e la motivazione
sulla rilevanza sì priva di consistenza che la questione di
costituzionalità non può essere presa allo stato degli atti in esame
da questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari, che li
aveva rimessi con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 344/1982) pronunciata
nel procedimento civile tra la Immobiliare Casa Sollievo della
Sofferenza S..p.a. e l'E.R.S.A.P..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte