Ordinanza n. 97/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/04/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 8/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47,
n. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni, promosso
con ordinanza emessa il 15 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di
I grado di La Spezia sul ricorso proposto da Lorenzon Roberto, iscritta
al n. 555 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di La Spezia, con
ordinanza del 15 giugno 1977, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n.
3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni;
che, viceversa, la controversia all'esame della predetta
Commissione tributaria verteva sull'art. 33, secondo comma, dello
stesso decreto presidenziale sopra indicato, per omesso versamento
dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine ivi prescritto;
che il giudice a quo ha formulato al riguardo la censura di mancata
menzione, nell'art. 44 del suindicato decreto presidenziale, dell'art.
33, secondo comma, chiedendo a questa Corte di voler operare "il
coordinamento tra le norme sopra richiamate che determinano attualmente
una notevole disparità di trattamento tra i cittadini ai sensi
dell'art. 3 Cost.";
considerato che, a parte l'anomala richiesta di coordinamento di un
testo legislativo, l'oggetto della questione non risulta chiaramente
definito e che tale indeterminatezza si riverbera anche
sull'individuazione della disciplina applicabile nella specie.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 8
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione
agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza
in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte