Ordinanza n. 97/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988
dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra la SMETAR
s.r.l. e la TREDA s.r.l., iscritta al n. 643 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo in cui la citazione era stata notificata il ventunesimo
giorno dalla notifica del decreto stesso, il Tribunale di Monza con
ordinanza emessa il 13 aprile 1988 ha sollevato, in relazione agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 650 del codice di procedura civile, nella
parte in cui non consente l'opposizione tardiva per "comprovati
motivi" collegati alla distanza nel territorio tra il luogo di
notifica del decreto ingiuntivo ed il luogo di notifica dell'atto di
opposizione;
che il giudice a quo osserva come la distanza territoriale tra
il luogo in cui viene notificato il decreto ingiuntivo e quello in
cui va proposta ( ex art. 645 del codice di procedura civile)
l'opposizione, renda obiettivamente difficoltosa l'azione
dell'opponente, convenuto sostanziale, il quale disporrebbe di un
termine a difesa ridotto proporzionalmente a tale distanza a causa
degli ostacoli che essa frappone alla trasmissione al domiciliatario
dell'atto di citazione da notificare;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;
Considerato che il regime dell'opposizione tardiva è stato da
questa Corte già integrato con riferimento ad un generale rilievo
del caso fortuito o della forza maggiore, sia nel caso previsto
dall'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile (sentenza
n. 89 del 1972), sia nell'ipotesi qui considerata (sentenza n. 120
del 1976);
che nella decisione citata da ultimo non è stata ritenuta
meritevole di tutela la situazione - assimilabile alla fattispecie de
qua - di un soggetto, cui sia stato regolarmente notificato il
decreto ingiuntivo e che abbia fatto "decorrere inutilmente il
termine per proporre opposizione, volontariamente o colposamente";
che quindi erroneamente il giudice a quo prospetta come
illegittima l'omessa previsione da parte della norma impugnata, di un
motivo che consenta di esperire l'azione in argomento a causa della
distanza territoriale tra il luogo di notifica del decreto e
l'ufficio del giudice competente e dei contingenti disagi che possano
derivarne all'opponente nel proporre tempestiva opposizione;
che, invece, deve farsi ricorso proprio a quest'ultimo strumento
processuale, utilizzabile con l'ordinaria diligenza nel termine che
l'art. 641 del codice di procedura civile fissa - oltre che agli
effetti dell'esecutività - anche nell'interesse, comune alle parti,
alla sollecita definizione di un procedimento la cui peculiarità
esclude che possa correttamente individuarsi quale tertium
comparationis quella disciplina dei termini ex art. 163-bis,
viceversa espressamente derogata dall'art. 645, ultimo comma;
che, inoltre, può rilevarsi come nella specie la parte lasciò
trascorrere un non lieve lasso di tempo tra la notifica del decreto
(12 maggio 1987) e la spedizione (26 maggio 1987) del plico
contenente l'atto di opposizione, onde, a fronte della "notoria
lentezza del servizio postale" (sentenza n. 1143 del 1988) deve
ulteriormente sottolinearsi il già richiamato dovere di diligenza;
che infine, anche a prescindere dalla discrezionalità che
questa Corte ha più volte riconosciuto al legislatore in tema di
bilanciamento tra perentorietà dei termini e salvaguardia del
diritto di difesa (ordinanza n. 855 del 1988 e sentenza n. 121 del
1984), appare evidente come una modifica dei termini nel senso
richiesto sarebbe contraddittoria rispetto alla logica di speditezza
tipica del procedimento de quo, collocandosi altresì al di fuori
dell'ambito concettuale dell'opposizione tardiva;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 650 del codice di procedura civile,
sollevata dal Tribunale di Monza, in relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte