Ordinanza n. 97/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 671d.P.R. 128/1959
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 158d.P.R. 128/1959
- art. 167d.P.R. 128/1959
citata
- art. 671d.P.R. 520/1955
- art. 9d.P.R. 520/1955
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 671, secondo
comma, del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle
miniere e delle cave), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1992
dal Pretore di Grosseto - Sezione distaccata di Massa Marittima nel
procedimento penale a carico di Dalle Cort Marcello ed altri,
iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di
Marcello Dalle Cort ed altri per violazione degli artt. 158 e 167 del
d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle
cave), il Pretore di Grosseto - Sezione distaccata di Massa
Marittima, con ordinanza del 7 maggio 1992, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 671, secondo comma, del citato
d.P.R. n. 128 del 1959, nella parte in cui non opera una distinzione
all'interno degli "altri casi" (diversi da quelli specificamente
indicati nel primo comma) "tra le ipotesi nelle quali la condotta
omissiva, con riguardo a carenze nella predisposizione di specifici
accorgimenti tecnici, può essere sanata attraverso l'ottemperanza al
contenuto della diffida e quelle nelle quali la condotta omissiva
abbia oggettivamente integrato, nella sua completezza, una ipotesi di
reato";
che, ad avviso del giudice remittente, nel caso di infrazioni,
quali quelle contestate nella specie, in cui la condotta omissiva
abbia già prodotto completamente tutti gli effetti dannosi o
pericolosi che giustificano la sanzione penale, "la diffida e la
successiva ottemperanza non possono realizzare altro che una forma di
estinzione del reato", in contrasto con la ratio legis consistente,
come si desume dagli artt. 672, 673 e 674 del decreto, nel fine di
ottimizzazione delle condizioni di lavoro in cava e in miniera e non
di sottrarre alla sanzione penale fattispecie criminose già
completamente attuate;
che pertanto la norma denunciata è ritenuta contraria sia al
principio di eguaglianza, "per l'evidente disparità di trattamento
con identiche situazioni che si verificano in settori di lavoro
diversi da quello esaminato", sia al principio di tutela della salute;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che gli illeciti previsti dal secondo comma dell'art.
671 del d.P.R. n. 128 del 1959 sono configurati dalla legge come
reati di inosservanza di un ordine legittimo della pubblica
autorità, di guisa che la fattispecie penale e il conseguente
obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria (art. 672) si
concretano soltanto con l'inadempimento, debitamente constatato,
della diffida intimata dall'ingegnere capo;
che si tratta di una scelta discrezionale del legislatore,
fondata su una valutazione che ragionevolmente differenzia la
disciplina degli "altri casi" previsti dall'art. 671, secondo comma,
sia rispetto ai casi specificamente indicati nel primo comma, sia
rispetto alle infrazioni previste dall'art. 9 del d.P.R. 19 marzo
1955, n. 520, in ordine alle quali la diffida è una mera facoltà
dell'Ispettorato del lavoro, non, in quanto inadempiuta, un elemento
costitutivo del reato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 671, secondo comma, del d.P.R. 9 aprile
1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal
Pretore di Grosseto - Sezione distaccata di Massa Marittima con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte