Ordinanza n. 97/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 155/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo
comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle
pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa
il 17 novembre 1994 dal Tribunale di Pavia, nel procedimento civile
vertente tra Massara Matilde e l'INPS, iscritta al n. 795 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Matilde
Massara contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del trattamento
pensionistico sulla base di una anzianità contributiva fino al
sessantesimo anno di età in virtù della sentenza di questa Corte n.
371 del 1989, il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 17 novembre
1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile
1981, n. 155, "nella parte in cui, prevedendo che per la donna
l'anzianità contributiva sia aumentata di un periodo pari a quello
tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento di
cinquantacinque anni, riserva alla lavoratrice un trattamento
deteriore rispetto all'uomo";
che ad avviso del giudice rimettente - esclusa l'applicabilità
nella specie della legge 31 maggio 1984, n. 193, come modificata
dalla citata sentenza n. 371 del 1989 - la norma impugnata viola
tuttavia il principio di parità tra uomo e donna in quanto preclude
alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto
di lavoro prima del compimento di sessant'anni di età, il beneficio
dell'accredito contributivo riconosciuto nelle medesime condizioni
agli uomini, sebbene il limite dell'età lavorativa delle lavoratrici
sia stato parificato a quello dei lavoratori (sent. n. 404 del 1993);
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata;
Considerato che la questione è già stata esaminata da questa
Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e
misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di
Pavia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte