Ordinanza n. 97/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 425Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 21
giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Roma, il 5 luglio, il 9 settembre, il 9 luglio e il 5
luglio 1996 dalla Corte d'appello di Salerno, l'11 gennaio e il 19
luglio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli e il 21 maggio 1996 dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo,
rispettivamente iscritte ai nn. 1140, 1186, 1187, 1213, 1214, 1215,
1218 e 1224 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44 e 45, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Federici Elia;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Roma, con ordinanza del 21 giugno 1996 (r.o. 1140 del
1996), la Corte d'appello di Salerno, con ordinanze del 5 luglio 1996
(r.o. 1213 del 1996) e del 9 settembre 1996 (r.o. 1187 del 1996),
emesse nel corso di giudizi incidentali di ricusazione, la Corte
d'appello di Napoli, con ordinanze dell'11 gennaio e del 19 luglio
1996 (r.o. 1215 e 1218 del 1996), anch'esse pronunciate nel corso di
giudizi incidentali di ricusazione, e il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Palermo, con ordinanza del 21
maggio 1996 (r.o. 1224 del 1996), hanno sollevato questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini
preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei
confronti della persona sottoposta alle indagini, in riferimento a
numerosi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici
rimettenti negli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 (in correlazione con il
principio di terzietà del giudice e con la direttiva numero 67
dell'art. 2 della legge-delega per il nuovo codice di procedura
penale 16 febbraio 1987, n. 81: r.o. 1140 e 1224 del 1996) e 101
della Costituzione;
che i giudici rimettenti, richiamando le sentenze nn. 155 e 131
del 1996 e n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, nel senso
dell'analogia tra le ipotesi in esse considerate e quella ora
demandata alla valutazione di conformità a Costituzione, e
valorizzando altresì la modifica legislativa (legge 8 aprile 1993,
n. 105) relativa alla regola di giudizio ai fini della sentenza di
non luogo a procedere pronunciata nell'udienza preliminare, con la
soppressione del criterio dell'"evidenza" che prima compariva nel
testo dell'art. 425 del codice di procedura penale (con conseguente
ampliamento dell'ambito valutativo affidato al giudice di detta
udienza), prospettano il dubbio di costituzionalità perché anche
nella funzione che il giudice è chiamato a svolgere nell'udienza
preliminare sarebbe ravvisabile una piena valutazione di merito,
rilevante ai fini dell'incompatibilità al pari di quella del
giudizio dibattimentale, cui andrebbe, in sostanza, accomunata;
che nel giudizio promosso con l'ordinanza del giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Roma (r.o. 1140 del 1996)
si è costituita la parte privata, Elia Federici, il cui patrocinio,
nell'atto di costituzione, ha svolto considerazioni a sostegno della
prospettata illegittimità costituzionale della norma impugnata;
Considerato che le questioni sollevate sono analoghe e investono la
medesima norma, e che pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica pronuncia;
che questa Corte, con diverse decisioni (ordinanze nn. 410, 333,
279, 232 e 24 del 1996), ha più volte dichiarato manifestamente
infondate identiche questioni, osservando, in particolare, che la
previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad
evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l'attività di
"giudizio" (sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato non è
ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare, giacché in
tale sede il giudice non è chiamato a esprimere valutazioni sul
merito dell'accusa ma solo a verificare, in una delibazione di
carattere processuale (sentenze nn. 82 del 1993, 64 del 1991), la
legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico
ministero, ciò che non costituisce attività di giudizio inteso come
attività preordinata alla decisione di merito sull'oggetto del
processo;
che, inoltre, non può portare a diversa conclusione l'elemento,
variamente sottolineato dai giudici rimettenti, della modifica
legislativa concernente la soppressione del termine "evidente"
nell'art. 425 del codice di procedura penale;
che, infatti, questa Corte ha già rilevato (ordinanza n. 24 del
1996 citata) che l'ampliamento dell'ambito valutativo ai fini della
pronuncia di non luogo a procedere, non modifica, comunque, la
funzione assegnata, nel disegno del codice, all'udienza preliminare,
nella quale il giudice è chiamato a compiere un apprezzamento che
"non si sviluppa ... secondo un canone, sia pur prognostico, di
colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa
prospettiva di delibare se ... risulti o meno necessario dare
ingresso alla successiva fase del dibattimento" (sentenza n. 71 del
1996), secondo una valutazione, dunque, nettamente distinta, per
struttura, funzione ed effetti, dal "giudizio" sul merito
dell'accusa;
che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli
già esaminati, le questioni sollevate devono pertanto essere
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giuidizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
24, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, dai giudici per le indagini
preliminari presso i tribunali di Roma e Palermo e dalle Corti
d'appello di Salerno e Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte