Ordinanza n. 97/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 633 e
seguenti del codice di procedura civile, promossi con quattro
ordinanze emesse il 26 aprile e l'8 maggio 1999 (n. 3 ordinanze) dal
giudice di pace di Borgo San Lorenzo, iscritte ai nn. 364, 365, 366,
367 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con le quattro ordinanze indicate in epigrafe il
giudice di pace di Borgo San Lorenzo - premesso che l'applicabilità
del procedimento per decreto ingiuntivo avanti al giudice di pace
determinerebbe la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3
della Costituzione e la "vanificazione del diritto di difesa in ogni
stato e grado del procedimento ex art. 24 della Costituzione" - ha
sollevato, in riferimento ai citati parametri costituzionali, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 633 e seguenti
del codice di procedura civile, auspicando "che venga soppressa, di
conseguenza, la competenza del giudice di pace ad emettere decreti
ingiuntivi";
che tutte le ordinanze - dopo aver ricordato che nel processo
di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace l'art. 82 cod.
proc. civ. consente alle parti di stare in giudizio personalmente,
direttamente nel caso del primo comma e negli altri casi con
l'autorizzazione del giudice - rilevano che invece per proporre
opposizione contro un decreto ingiuntivo occorre sempre, in pratica,
"l'aiuto del tecnico del diritto" poiché "notevoli sono gli
sbarramenti e le differenze tra le regole prospettate dal giudizio
ordinario di cognizione e quelle dell'opposizione" con la conseguenza
che i soggetti destinatari di decreti ingiuntivi preferirebbero non
presentare opposizione per ragioni di economicità, essendo la somma
ingiunta inferiore all'anticipo richiesto all'uopo da un legale;
che inoltre - secondo le ordinanze di rimessione - chi sia
convenuto in giudizio attraverso la notifica del decreto avrebbe una
posizione deteriore rispetto al convenuto nell'ordinario giudizio di
cognizione, poiché né l'art. 641, né l'art. 645 cod. proc. civ.
prevederebbero l'avvertimento all'opponente in ordine alla necessità
di proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali
nell'atto di opposizione.
Considerato che i giudizi introdotti dalle quattro ordinanze in
epigrafe possono essere riuniti in quanto fra loro connessi per
identità della questione proposta;
che tale questione, come evidenzia il formale riferimento
agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., è prospettata in ordine a
tutte le disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano
il procedimento speciale per decreto ingiuntivo;
che, sotto tale profilo, la questione appare proposta con
riferimento ad un complesso di disposizioni che nell'impianto del
codice di procedura civile si pongono come testo normativo recante
l'intera disciplina del suddetto procedimento;
che in conseguenza, in base a consolidata giurisprudenza di
questa Corte (ex multis cfr. l'ordinanza n. 185 del 1996), la
proposta questione di costituzionalità si deve reputare
manifestamente inammissibile, in quanto compete al giudice a quo
individuare, all'interno di un determinato corpus normativo, la norma
o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la
lamentata lesione della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli articoli 633 e
seguenti del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Borgo
San Lorenzo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte