Ordinanza n. 98/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 453Codice penale
- art. 454Codice penale
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498
cod. proc. pen. (Mancata comparizione dell'imputato per legittimo
impedimento - Dichiarazione di contumacia, promosso con ordinanza
emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento
penale a carico di Cestari Renzo, iscritta al n. 378 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 279 del 12 ottobre 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e
498 c.p.p. nella parte in cui in caso di impedimento fisico
dell'imputato al momento della apertura del dibattimento impongono il
rinvio a nuovo ruolo e non prevedono alternativamente la sospensione
della prescrizione in questo caso, ovvero la procedura per l'esame a
domicilio previsto dagli artt. 453 e 454 c.p., in riferimento agli
artt. 1 e 101 della Costituzione.
Considerato che la prima soluzione appare inammissibile e perché
irrilevante nella specie e perché si chiede la creazione di una nuova
norma penale sostanziale;
che la seconda non tiene conto che ai sensi dell'art. 24 Cost.
l'imputato ha diritto ad assistere a tutto il dibattimento;
che comunque è quest'ultima soluzione quella che il giudice a quo
dichiara di preferire.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. sollevata
dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1 e 101 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte