Ordinanza n. 98/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/04/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis
cod. proc. pen. introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme
sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a
magistrati e nei casi di rimessione"), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Perera Paolo
ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa l'8 febbraio 1984 dalla Corte di cassazione nel
conflitto di competenza sollevato dal Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Ariano Irpino nei confronti del Procuratore della
Repubblica del Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di Basile
Lorenzo, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 19 novembre 1983 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Federico Pietro,
iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in
cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche
nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro
danno, attribuiti alla competenza del tribunale nella cui
circoscrizione è compreso il mandamento in cui il Pretore o vice
Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;
che i giudizi instaurati debbono essere riuniti, stante l'identità
delle questioni sollevate;
considerato che, con sentenza n. 232 del 1984, è stata già
dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga sotto il profilo
che sostanzialmente si richiedeva una sentenza additiva implicante
nell'ambito di più soluzioni alternative scelte discrezionali che
esulano dalla competenza della Corte costituzionale;
che analoga questione è stata dichiarata manifestamente
inammissibile con ordinanza n. 54 del 1985;
Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma delle norma integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., introdotto con la
legge 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla
competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di
rimessione"), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte