Ordinanza n. 98/1986
Altra decisione · depositata il 14/04/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 9legge 882/1980
- art. 92legge 882/1980
- art. 23d.l. 429/1982
- art. 92legge 516/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito) in riferimento all'art. 10, secondo comma, n. 11, legge 9
ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1984
dalla Commissione Tributaria di primo grado di Ivrea sul ricorso
proposto dalla S.p.a. Honeywell Information Sistems Italia, iscritta al
n. 314 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 232 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata, con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, che pone a carico di chi non esegua entro le prescritte
scadenze il versamento dei tributi dovuti una sopratassa proporzionale
ai tributi stessi;
considerato che, in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre
1980, n. 882, le sanzioni amministrative previste dal citato art. 92
del d.P.R. n. 602/73 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti
di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento
delle imposte o ritenute dovute;
che tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 30
settembre 1982 con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito
nella legge 7 agosto 1982, n. 516;
che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudizio
a quo verte su sanzioni applicate ai sensi del ripetuto art. 92 del
d.P.R. n. 602/73 per violazione dei termini di pagamento;
che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti alla
Commissione Tributaria di primo grado di Ivrea, perché accerti, alla
stregua della sopravvenuta normativa di proroga ulteriore del termine,
se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
primo grado di Ivrea.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte