Ordinanza n. 98/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 843/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge
21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
13 maggio 1982 dal Pretore di Chiavari, iscritta al n. 439 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 276 dell'anno 1982;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e della S.p.A. F.I.T.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza emessa il 13
maggio 1982, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nella
parte in cui, stabilendo che l'omessa o ritardata denuncia
contributiva comporta la sanzione amministrativa di L. 50.000 per
ogni lavoratore dipendente dall'impresa colpevole dell'omissione
(salva la riduzione alla metà o al quarto se si tratta di ritardo
che non superi il decimo ovvero il quinto giorno dalla scadenza del
periodo di paga), violerebbe l'art. 3 Cost., non consentendo di
proporzionare la sanzione all'effettiva importanza ed entità
dell'impresa;
che la determinazione dell'entità della sanzione è riservata
alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario;
che tale valutazione, nella specie, non appare arbitraria, ma
risulta ancorata al parametro obiettivo costituito proprio dalla
dimensione dell'impresa;
che un siffatto parametro risponde a criteri razionali, poiché
l'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia
contributiva lede o espone a pericolo l'interesse pubblico tutelato
dalla norma in questione più di analoghi comportamenti posti in
essere da imprese minori;
che in definitiva, il giudice a quo non ha considerato come,
ovviamente, numero dei dipendenti ed entità dell'impresa siano
termini direttamente proporzionali e come di conseguenza sia
manifestamente da negare che il sistema sanzionatorio previsto dal
legislatore non tenga conto essenzialmente di tale entità;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843,
sollevata dal Pretore di Chiavari in riferimento all'art. 3 Cost.,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte