Ordinanza n. 98/1989
Altra decisione · depositata il 03/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 270/1982
- art. 57legge 270/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della
legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il
26 ottobre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
sul ricorso proposto da Lo Chiatto Francesco ed altri contro il
Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 725 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Lo Chiatto Francesco ed altri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con ordinanza del 26 ottobre 1987, ha denunciato, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale
degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte
in cui non contemplano fra il personale docente da immettere in ruolo
i docenti che abbiano prestato servizio con nomina annuale, nell'anno
scolastico 1981-1982, in qualità di supplenti con nomina del
Provveditore agli studi;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite
alcune parti private le quali hanno insistito per la declaratoria
d'illegittimità costituzionale;
Considerato che, nel frattempo, con decreto-legge 3 maggio 1988,
n. 140, convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, gli insegnanti
elementari e i docenti della scuola secondaria ed artistica in
servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con supplenza annuale
conferita dal Provveditore agli studi sono stati immessi in ruolo con
decorrenza 10 settembre 1982;
che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante,
come questa Corte ha già rilevato nell'analoga questione di cui
all'ordinanza n. 1120 del 1988;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte