Ordinanza n. 98/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 514Codice di procedura penale
- art. 513legge 267/1997
- art. 6legge 267/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1
e 2, e 514 del codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5,
della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del
codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove),
promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1998 dal Tribunale di
Pinerolo nel procedimento penale a carico di M. G. ed altri, iscritta
al n. 564 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con ordinanza del 18 marzo 1998 il Tribunale di
Pinerolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale e
dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267
(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101,
secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione;
che il rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della
questione facendo riferimento "alle argomentazioni esposte nella
ordinanza pronunziata dal Tribunale di Milano, terza sezione penale,
in data 24 ottobre 1997, pubblicata sulla prima serie speciale della
Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1997, n. 52, da intendersi qui
interamente richiamata";
che l'ordinanza richiamata per relationem non è allegata a
quella del Tribunale di Pinerolo e neppure è individuabile in base
al riferimento alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 1997, in
quanto su tale Gazzetta non è pubblicata alcuna ordinanza di
rimessione del Tribunale di Milano.
Considerato che la questione sollevata è assolutamente carente di
autonoma motivazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza;
che, per costante giurisprudenza, non possono avere ingresso nel
giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale questioni
motivate solo per relationem (in proposito vedi, ex plurimis le
ordinanze nn. 419 del 1997, 169 del 1995, 411 del 1994, 513 del
1993);
che la questione sollevata dal Tribunale di Pinerolo deve di
conseguenza essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del
codice di procedura penale e dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7
agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di
procedura penale in tema di valutazione delle prove), sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo
comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte