Ordinanza n. 98/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/04/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33-bisCodice di procedura penale
- art. 10legge 479/1999
- art. 33-bislegge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 215Codice penale
- art. 261Codice penale
- art. 33-terCodice di procedura penale
- art. 33Codice di procedura penale
- art. 169d.lgs. 51/1998
- art. 2legge 180/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis comma 1,
lettera b, del codice di procedura penale (Attribuzioni del tribunale
in composizione collegiale), come modificato dall'art. 10 della legge
16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense), promossi con ordinanze emesse
il 1° marzo 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale
militare di Torino, il 13 gennaio 2000 dal giudice dell'udienza
preliminare del tribunale militare di Padova ed il 5 aprile 2000 dal
tribunale militare di Padova, iscritte, rispettivamente, ai
numeri 190, 263 e 490 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 18, 22 e 39, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 2000, pervenuta a
questa Corte il 4 aprile 2000 (r.o. n. 190 del 2000), il giudice
dell'udienza preliminare del tribunale militare di Torino, ritenendo
di dover emettere il decreto che dispone il giudizio per il reato di
peculato militare, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 33-bis comma 1, lettera b, del codice di procedura penale
(Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale), come
modificato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1999, n. 479
(Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità
spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione
forense), "laddove non prevede che sia attribuito al tribunale
militare in composizione collegiale il reato di peculato militare di
cui all'art. 215 del codice penale militare di pace";
che il giudice a quo - ritenendo che, in forza del principio
di "complementarità" di cui all'art. 261 del codice penale militare
di pace (per cui, salvo che la legge non disponga altrimenti, si
applicano anche per i procedimenti davanti al tribunale militare le
disposizioni del codice di procedura penale), trovi applicazione
anche nei giudizi militari la normativa sul giudice unico di primo
grado, che attribuisce alcuni reati al tribunale in composizione
monocratica e altri reati al tribunale in composizione collegiale -
osserva che, mentre alla stregua degli articoli 33-bis e 33-ter cod.
proc. pen. il reato di peculato comune è giudicato dal tribunale in
composizione collegiale, il reato di peculato militare sarebbe invece
giudicato dal tribunale in composizione monocratica, trattandosi di
reato punito con pena non superiore nel massimo a dieci anni, e per
il quale l'art. 33-bis non prevede la composizione collegiale;
che pertanto, ad avviso del remittente, egli dovrebbe
emettere il decreto che dispone il giudizio davanti al tribunale in
composizione monocratica, ma che ciò darebbe luogo ad una
illegittima disparità di trattamento fra imputati di peculato comune
e imputati di peculato militare, figure delittuose fra loro identiche
e punite con identica sanzione edittale nel massimo;
che il nuovo testo dell'art. 33-bis comma 1, lettera b, cod.
proc. pen., omettendo di includere anche il reato di peculato
militare fra quelli attribuiti al tribunale in composizione
collegiale, sarebbe dunque in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, per la irrazionalità del sistema e per la
ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti imputabili
dei due reati;
che identica questione, sulla base dei medesimi argomenti, ha
sollevato, nel corso di un procedimento per peculato militare, il
giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Padova,
con ordinanza emessa il 15 gennaio 2000, pervenuta a questa Corte il
26 aprile 2000 (r.o. n. 263 del 2000);
che analoga questione è stata sollevata, nel corso del
dibattimento relativo ad un giudizio per peculato militare, dal
tribunale militare di Padova in composizione monocratica, con
ordinanza emessa il 5 aprile 2000, pervenuta a questa Corte il
5 giugno 2000 (r.o. n. 490 del 2000);
che anche quest'ultima autorità remittente svolge argomenti
sostanzialmente coincidenti con quelli delle due prime ordinanze,
sottolineando che la asserita disparità di trattamento fra imputati
di peculato e imputati di peculato militare non potrebbe collegarsi
alla diversa gravità delle ipotesi di reato essendo il peculato
militare punito con pena, nel minimo, inferiore a quella comminata
per il peculato comune, in quanto una diversa valutazione delle due
fattispecie non potrebbe essere desunta da particolari ragioni
inerenti all'amministrazione militare;
che non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che le tre ordinanze di rimessione sollevano la
medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti
per essere decisi con unica pronuncia;
che è erroneo il presupposto, da cui muovono i remittenti,
secondo cui troverebbe applicazione, nei procedimenti davanti al
tribunale militare, la normativa del codice di procedura penale che
attribuisce la cognizione di alcuni reati al tribunale in
composizione monocratica e quella di altri al tribunale in
composizione collegiale (artt. 33-bis e 33-ter cod. proc. pen.,
aggiunti dall'art. 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, e poi modificati dalla legge n. 479 del 1999);
che, infatti, come anche la Corte di cassazione ha di recente
chiarito (prima sezione penale, 19 giugno 2000, n. 4488 e 19 giugno
2000, n. 4498), nei procedimenti davanti al tribunale militare, la
cui composizione speciale e "mista", con la partecipazione di un
membro laico, è disciplinata dall'art. 2 della legge 7 maggio 1981,
n. 180, non trova applicazione la normativa del codice di rito comune
sul tribunale ordinario in composizione monocratica;
che, pertanto, non vi è luogo ad applicare, nei giudizi
militari, la norma denunciata dell'art. 33, comma 1, lettera b, cod.
proc. pen., onde la relativa questione si palesa manifestamente
inammissibile per irrilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33-bis comma 1, lettera b del
codice di procedura penale (Attribuzioni del tribunale in
composizione collegiale), come modificato dall'art. 10 della legge
16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare
del tribunale militare di Torino, dal giudice dell'udienza
preliminare del tribunale militare di Padova e dal tribunale militare
di Padova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.
Il Direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte