Ordinanza n. 982/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,
lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina delle
imposte sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa
il 15 aprile 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Macerata
sul ricorso proposto dalla Ditta Serpetta Clara ed altri, iscritta al
n. 352 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Santarelli
Clara ed avente per oggetto la determinazione di un attivo ereditario
ai fini dell'imposta sulla successione di Santarelli Mario, la
Commissione tributaria di primo grado di Macerata, con ordinanza del
15 aprile 1987 (reg. ord. n. 352 del 1987), sollevava, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, terzo comma, lett. c) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637,
che, dopo aver considerato compresi nell'attivo ereditario beni
trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del
defunto, dispone doversi detrarre l'ammontare delle somme impiegate,
"successivamente al trasferimento", nell'estinzione di passività
risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi
all'apertura della successione;
che, secondo quanto la Commissione premetteva in fatto, il
defunto Santarelli, già proprietario di un immobile gravato da
privilegio per effetto dell'assunzione di un debito, aveva potuto
vendere l'immobile stesso solo previa estinzione del debito medesimo:
l'estinzione era stata così non successiva ma anteriore al
trasferimento, ciò che aveva impedito di detrarre dall'attivo
ereditario l'ammontare della somma corrispondente;
che, tanto premesso, il collegio rimettente dubitava che la
norma impugnata contrastasse coi princìpi di eguaglianza e di
capacità contributiva, ritenendo non esservi ragione di permettere
la detrazione dall'attivo ereditario delle somme pagate "dopo", e non
anche di quelle pagate "prima" del negozio traslativo, purché sempre
destinate all'estinzione di passività;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
Considerato che, come questa Corte ha osservato più volte (cfr.,
da ultimo, ordd. nn. 321 e 334 del 1987), il legislatore ordinario
ben può ricorrere, nella materia tributaria e nell'esercizio della
propria discrezionalità, a presunzioni, purché non irragionevoli e
non idonee a costituire una base fittizia dell'imposizione;
che è palesemente non irragionevole, ma corrispondente a
concreti indici di verosimiglianza, presumere, da un lato, che le
alienazioni compiute negli ultimi sei mesi di vita del de cuius siano
intese a far eludere l'imposta di successione e, d'altro lato, e per
contro, che l'impiego della somma ricavata dall'alienazione
nell'estinzione di una passività, certa ed anteriore, comporti la
sottrazione della somma stessa dall'attivo ereditario;
che neppure il mancato ricorso, da parte del legislatore, ad
altri indici di verosimiglianza, da lui ritenuti meno sicuri, può
essere considerato irragionevole;
che, in conclusione, deve ritenersi manifestamente infondata la
denuncia di incostituzionalità espressa dalla Commissione tributaria
marchigiana;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. c), d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 637 (Disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni),
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione
tributaria di primo grado di Macerata con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:982 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte