Ordinanza n. 984/1988
Altra decisione · depositata il 19/10/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 272-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 34legge 330/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272- bis, sesto
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 29 luglio 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Fidanzati Antonio, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 luglio
1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art.272-bis, sesto
comma, del codice di procedura penale, "per la parte in cui non
prevede l'immediata impugnabilità innanzi alla Corte di Cassazione
delle ordinanze dibattimentali in materia di scarcerazione per
decorrenza dei termini di custodia cautelare, emesse nel corso di un
dibattimento che, per pluralità di imputati e questioni trattate, si
presenti di lunga durata";
considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrata in vigore la legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina
dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo
penale), il cui art. 34 ha sostituito l'art. 272- bis del codice di
procedura penale, così riformulandolo: "La disposizione del comma
precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso
del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se
entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata
la sentenza che definisce il grado di giudizio ovvero se è
pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per
l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio,
dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della
sentenza inoppugnabile";
e che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:984 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte