Ordinanza n. 986/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24d.P.R. 303/1956
usata come parametro
citata
- art. 58d.P.R. 303/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R.
19 marzo 1956, n. 303, in relazione all'art. 58, lett. b), dello
stesso d.P.R. (Norme generali per l'igiene del lavoro), promosso con
ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal Pretore di Massa, nel
procedimento penale a carico di Vannucci Cesare, iscritta al n. 842
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, il Pretore di Massa, con ordinanza del 2 luglio 1987
(r.o. n. 842/1987), impugna, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 70
Cost., l'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n.303, il quale prevede
che nel caso di lavorazioni che producano scuotimenti, vibrazioni o
rumori dannosi ai lavoratori, siano adottati provvedimenti
consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità;
che, ad avviso del giudice a quo, mancando nel nostro ordinamento
apposite norme, spetterebbe al giudice di identificare i limiti
massimi della tollerabilità dei rumori negli ambienti di lavoro, con
ciò esercitando in pratica una funzione normativa di ricostruzione
"a posteriori" della fattispecie incriminata: il che darebbe luogo a
situazioni di diseguaglianza, posto che i destinatari del precetto
non sarebbero messi in grado di conoscere preventivamente ed
esattamente i comportamenti vietati;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione;
Considerato che la questione è sostanzialmente coincidente con
quella già ritenuta non fondata dalla sentenza n. 475 del 1988, non
essendo il riferimento, peraltro generico, all'ulteriore parametro
ricavato dall'art. 24 Cost. idoneo a mutarne l'effettiva
prospettazione;
che, la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme
generali per l'igiene del lavoro), in riferimento agli artt. 3, 24,
25 e 70 Cost., sollevata dal pretore di Massa con ordinanza del 2
luglio 1987 (r.o. n. 842/1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:986 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte