Ordinanza n. 987/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/10/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 1204/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso
con ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal Tribunale di Busto
Arsizio nel procedimento civile vertente tra il Ministero del Tesoro
e Martinetti Nerina, iscritta al n.7 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Martinetti Nerina nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio - designato dalla Corte
di Cassazione quale giudice di rinvio di un procedimento civile
vertente tra il Ministero del Tesoro e Martinetti Nerina - con
ordinanza del 22 gennaio 1982 (pervenuta alla Corte il 1° gennaio
1988), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 7
legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui, per il periodo
antecedente alla legge n. 903 del 1977, attribuisce alla sola
lavoratrice madre naturale, e non anche alla lavoratrice affidataria
di un minore il beneficio della astensione facoltativa dal lavoro nel
tempo immediatamente susseguente all'ingresso del bambino nella nuova
famiglia;
che, secondo il Tribunale, la disposizione impugnata, così
intesa - secondo l'interpretazione statuita dalla Corte di Cassazione
nel fissare il principio di diritto per il giudizio di rinvio sarebbe
in contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost., poiché tra le situazioni
emergenti dai rapporti di filiazione naturale ed adottiva non
sarebbero ravvisabili differenze tali da giustificare l'esclusione di
qualsiasi tutela per la lavoratrice adottiva od affidataria del
minore, atteso che, in entrambi i casi, identico sarebbe l'interesse
del minore ad una adeguata assistenza materiale ed affettiva, ed
identiche sarebbero, altresì, le esigenze della lavoratrice nella
esplicazione della propria essenziale funzione familiare;
che, si è costituita in giudizio la parte privata Martinetti
Nerina chiedendo, sulla base delle argomentazioni dell'ordinanza di
rimessione, la declaratoria di illegittimità costituzionale;
che, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
sostenendo l'infondatezza della censura;
Considerato che, nonostante l'ambigua formulazione dell'ordinanza
di rimessione, la questione deve ritenersi limitata - come risulta
dalla pronunzia di rinvio della Corte di Cassazione espressamente
richiamata dal giudice a quo - alla sola ipotesi di affidamento
provvisorio ai sensi dell'articolo 314/6 c.c.;
che con la sentenza n. 332 del 1988 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della
l. n. 1204 del 1971, "nella parte in cui non prevedono che il diritto
della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla
relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso
del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale
sia affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6
c.c.";
che, pertanto, la questione deve dichiararsi manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in riferimento agli artt. 3
e 37 Cost., sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza
del 22 gennaio 1982 (r.o. n. 7/1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:987 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte