Ordinanza n. 988/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.12, primo comma,
del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dalla Commissione
Tributaria di I° grado di Bolzano su ricorso proposto da PERNTHALER
Franz contro l'Ufficio II.DD. di Bressanone, iscritta al n. 36 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 23 novembre 1987 dalla Commissione
Tributaria di 1° grado di Piacenza su ricorso proposto dalla s.n.c.
CAPPELLINI Carlo e GAZZOLA Luigi ed altri contro l'Ufficio I.V.A. di
Piacenza, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;.
Ritenuto che dalle Commissioni tributarie di primo grado di
Bolzano e di Piacenza, con ordinanze rispettivamente emesse il 13 e
il 23 novembre 1987, è stata sollevata questione incidentale di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dell'art. 12, comma primo, d.-l.10 luglio 1982, n. 429, convertito
con modificazioni nella l. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui,
per un verso, vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del
procedimento tributario nella pendenza di un giudizio penale la cui
decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto e, per altro
verso, sancisce la prevalenza del giudicato penale su quello
conseguente al procedimento tributario, creando ingiustificata
disparità di trattamento fra cittadini, che possono o meno usufruire
della sospensione ex art. 3 c.p.p. secondo che siano o no imputati di
reati finanziari, e lesione dei diritti della difesa, in quanto il
giudice tributario non può avvalersi di tutti i mezzi di prova dei
quali può usufruire il giudice penale;
che per la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta
infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
un'identica questione;
che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dall'ord.
n. 432 del 1988), senza che siano stati dedotti profili e argomenti
diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre
questa Corte a modificare il precedente orientamento.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.-l. 10 luglio 1982, n.
429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di
Bolzano e di Piacenza con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:988 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte