Ordinanza n. 989/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 41/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n.41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso
con ordinanza emessa il 10 settembre 1987 dal Pretore di Venezia nel
procedimento civile vertente tra FARAON Luciana ed altri e
FRASSINELLI Paolo ed altri e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 42
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con l'ordinanza n. 42/1988 emessa il 10 settembre
1987 dal Pretore di Venezia, in un procedimento civile vertente
sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da
parte di liberi professionisti, è stata sollevata questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28
febbraio 1986 n. 41, "nella parte in cui non prevede per il libero
professionista una riduzione dell'aliquota contributiva pari a quella
(1,35%) prevista per il lavoratore dipendente ovvero, in alternativa,
non prevede per i liberi professionisti la facoltà di porre a carico
dei loro clienti la quota eccedente quella stabilita a diretto carico
dei lavoratori dipendenti (1,35%)", in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost.
Considerato che la sollevata questione di legittimità
costituzionale s'incentra su una norma che questa Corte, con la
sentenza n. 431 del 1987, pur dando atto delle rilevate
caratteristiche di "incertezza e disarmonia" della normativa
denunciata, "ultimo e definitivo anello di congiunzione per
l'attuazione della disciplina", che dovrà essere "ispirata a chiara
e puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei
relativi oneri", ha già avuto modo di dichiarare non in contrasto
con gli invocati precetti;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 31 l. n. 41 del 1986, in quanto sollevata nella presente
sede con profili e argomenti analoghi a quelli già presi in esame e
comunque non tali da indurre questa Corte a modificare il proprio
orientamento, va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 1986), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost., dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:989 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte