Ordinanza n. 99/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 149r.d. 3269/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 giugno 1961 dalla Corte di cassazione,
Sezioni unite civili, nel procedimento civile vertente tra
l'Amministrazione delle finanze dello Stato e la Società per azioni
"Immobiliare San Lorenzo", iscritta al n. 132 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del
9 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 10 novembre 1961 dal Tribunale di Palermo
nel procedimento civile vertente tra di Di Bella Francesco,
l'Intendenza di finanza di Palermo, Bondì Domenico e Lo Cascio
Vincenza Olga, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10
marzo 1962;
3) ordinanza emessa il 20 novembre 1961 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra l'"Associazione pro bambini malarici",
il Comune di Grottaferrata, la "Ditta Novelli appalti imposte di
consumo" e il Prefetto di Roma, iscritta al n. 86 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 145 del 9 giugno 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione
del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che le tre ordinanze sono state regolarmente notificate
alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
inoltre sono state comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera
dei Deputati;
che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;
che con le predette ordinanze è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge
di registro);
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 149 della legge di registro è stata già decisa da questa
Corte, la quale, con la sentenza 22-30 dicembre 1961, n. 79, ha
dichiarato l'illegittimità dell'articolo stesso (v. anche l'ordinanza
di questa Corte 22 giugno 1962, n. 77);
che in simili casi, secondo la costante giurisprudenza, la
questione nuovamente sottoposta alla Corte è da dichiarare
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina
il rinvio degli atti alle rispettive Autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte