Ordinanza n. 99/1972
Altra decisione · depositata il 18/05/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 20/1956
citata
- art. 3Costituzione
- art. 50d.P.R. 20/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e
terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (disposizioni sul
trattamento di quiescenza del personale statale), promosso con
ordinanza emessa il 21 agosto 1970 dal tribunale di La Spezia nel
procedimento civile vertente tra Coliola Mario, Bordone Agostino ed
altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
298 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.
Visti gli atti di costituzione di Bordone Agostino ed altri e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi gli avvocati Franco Agostini e Domenico Bevilacqua, per
Bordone ed altri, l'avv. Arturo Pittoni, per l'INPS, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione ravvisa il conflitto con
l'art. 3 della Costituzione nel combinato disposto dell'art. 10,
secondo e terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, e dell'art.
50 della legge 5 marzo 1961, n. 90, che avrebbero creato una
diseguaglianza di trattamento tra gli operai statali assunti in
servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 90 del 1961 e
quelli entrati nei ruoli in forza di quest'ultima legge.
Considerato che la stessa ordinanza cita, come norma la cui
sopravvenienza avrebbe determinato una ingiustificata disparità di
trattamento, l'art. 50 della mentovata legge n. 90 del 1961, che
attiene esclusivamente alla disciplina ENPAS;
che, pertanto, non risulta sufficientemente formulato e delimitato
il profilo della questione di legittimità costituzionale sottoposta
all'esame di questa Corte;
che, in conseguenza, è necessario restituire gli atti al giudice a
quo per una più puntuale definizione dell'oggetto del giudizio di
costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte