Ordinanza n. 99/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1981 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81Codice penale
- art. 8legge 99/1974
- art. 8d.l. 99/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 del
codice penale (cumulo giuridico delle pene), promosso con ordinanza
emessa l'11 maggio 1978 dal Pretore di Mistretta, nel procedimento
penale a carico di Amato Vincenzo ed altri, iscritta al n. 460 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3 del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81 del codice penale, nel testo risultante
dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella
legge 7 giugno 1974, n. 220, nella parte in cui detta norma non
consente di estendere, nel caso di delitti e contravvenzioni ascritti
al medesimo imputato, la disciplina del cumulo giuridico neppure alle
ipotesi in cui siano previste pene entrambe detentive o entrambe
pecuniarie;
Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza stessa è
identica a quelle che questa Corte ebbe a dichiarare non fondate con
la sentenza n. 34 del 1977 e successivamente manifestamente infondate
con l'ordinanza n. 54 del 1978;
che in ispecie la stessa ipotesi formante oggetto della questione
oggi sottoposta all'esame della Corte, e cioè quella di un delitto e
di una contravvenzione ascritti al medesimo imputato ed entrambi
puniti con pena detentiva, fu già esaminata e dichiarata infondata
con la citata sentenza n. 34 del 1 977;
che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi, né
sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria
giurisprudenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81 del codice penale (nel nuovo testo
risultante dall'art. 8 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99,
convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte