Ordinanza n. 99/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 agosto
1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro -
Misure alternative alla carcerazione preventiva) promosso con ordinanza
emessa il 23 settembre 1982 dal pretore di Licata nel procedimento
penale a carico di Biondi Lorenzo Aldo, iscritta al n. 839 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 94 del 1983;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, con ordinanza del 23 settembre 1982, il Pretore di
Licata ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle
"norme di cui alla legge n. 532 del 1982" (Disposizioni in materia di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei
provvedimenti di sequestro), "nell'ipotesi di procedimento per giudizio
direttissimo, di cui agli artt. 502 55. C.p.p.", per contrasto col
precetto costituzionale "che prevede il diritto alla parità di
trattamento davanti alla legge" (art. 3 Cost.) e con la garanzia dei
diritti di difesa (art. 24 Cost.) senza operare altra precisazione né
quanto alle norme impugnate, né quanto alla fattispecie oggetto del
giudizio a quo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio eccependo
pregiudizialmente l'improponibilità della questione di illegittimità
costituzionale per indeterminatezza ovvero la sua inammissibilità per
irrilevanza, per essere stata la questione stessa sollevata dopo il
provvedimento di scarcerazione sulla cui emanazione la sua soluzione
avrebbe dovuto influire;
che, in realtà, è stato eluso il precetto di cui all'art. 23
della legge n. 87 del 1953, perché le indicazioni contenute
nell'ordinanza, oltre a non consentire l'esatta individuazione
dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale,. non
consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo,
della rilevanza già in astratto della questione stessa;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Licata con l'ordinanza 23
settembre 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte