Ordinanza n. 99/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 47r.d. 148/1931
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58,
all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme
sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quella sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione"), promossi con
due ordinanze emesse l'11 e il 25 maggio 1983 dal Pretore di Firenze
nei procedimenti civili vertenti tra Chiantini Alfiero contro S.p.a.
SITA e De Vita Giovanni contro S.p.a. LAZZI, iscritte ai nn. 430 e 431
del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 273 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanze emesse l'11 e il
25 maggio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 58, all. A, al r.d. 8
gennaio 1931, n. 148 - in relazione all'art. 47 dello stesso allegato -
in quanto escluderebbe qualsiasi forma di tutela giurisdizionale
avverso i provvedimenti sanzionatori, anche a carattere espulsivo,
emessi dal direttore nei confronti di dipendenti d'imprese esercenti
servizi di autolinee in concessione;
che i giudizi instaurati debbono essere riuniti, stante l'identità
della questione sollevata.
Considerato che questione analoga è stata ritenuta non fondata
"nei sensi in cui in motivazione", con la sent. n. 240 del 1984, in
quanto il ricorso al giudice amministrativo deve ritenersi consentito
avverso tutte indistintamente le sanzioni disciplinari inflitte al
personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione, quale che sia l'organo che le ha irrogate;
che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 58, all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di
lavoro con quella sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione"), sollevata dal Pretore di Firenze, con le ordinanze di
cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte