Ordinanza n. 99/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29
luglio 1982 dal Pretore di Racconigi, iscritta al n. 737 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 81 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione di Urgnani Gianfranco nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Racconigi, con ordinanza in data 29
luglio 1982, ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 n. 3 cod.
proc. civ. nella parte in cui estende lo speciale rito delle
controversie individuali di lavoro anche alle controversie relative a
rapporti di collaborazione autonoma;
che al giudice a quo tale estensione appare arbitraria in quanto
tali rapporti si svolgono tra imprenditori, tendenzialmente a livello
paritario, sicché da essi esula il favor per il lavoratore
subordinato che è alla base della suddetta disciplina speciale;
che questa Corte, con sentenza n. 33 del 1976 ha già dichiarato
non fondata la questione osservando che, da un lato, l'estensione
censurata non copre tutta l'area del lavoro autonomo, ma solo quella
dello svolgimento di una prestazione continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, sicché compete al giudice investito della
controversia accertare se la specifica natura dell'attività del
lavoratore autonomo, nelle singole fattispecie, renda quest'ultima
meramente ausiliaria dell'attività imprenditoriale altrui oppure
valga ad integrare quell'autonomia di impresa che è estranea
all'ambito di applicazione della norma in questione; e che,
dall'altro lato, i limiti da questa posti alla ripetuta estensione
rendono palese come il legislatore, nel ragionevole esercizio della
sua discrezionalità, abbia osservato quale ratio del rito speciale
la tutela non solo del lavoro subordinato ma altresì del lavoro
autonomo che graviti attorno all'impresa;
che identiche considerazioni, in difetto di nuovi e diversi
profili di illegittimità costituzionale, si impongono anche
relativamente alla questione in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Racconigi con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte