Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29

luglio 1982 dal Pretore di Racconigi, iscritta al n. 737 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 81 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione di Urgnani Gianfranco nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Racconigi, con ordinanza in data 29

luglio 1982, ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 n. 3 cod.

proc. civ. nella parte in cui estende lo speciale rito delle

controversie individuali di lavoro anche alle controversie relative a

rapporti di collaborazione autonoma;

che al giudice a quo tale estensione appare arbitraria in quanto

tali rapporti si svolgono tra imprenditori, tendenzialmente a livello

paritario, sicché da essi esula il favor per il lavoratore

subordinato che è alla base della suddetta disciplina speciale;

che questa Corte, con sentenza n. 33 del 1976 ha già dichiarato

non fondata la questione osservando che, da un lato, l'estensione

censurata non copre tutta l'area del lavoro autonomo, ma solo quella

dello svolgimento di una prestazione continuativa e coordinata,

prevalentemente personale, sicché compete al giudice investito della

controversia accertare se la specifica natura dell'attività del

lavoratore autonomo, nelle singole fattispecie, renda quest'ultima

meramente ausiliaria dell'attività imprenditoriale altrui oppure

valga ad integrare quell'autonomia di impresa che è estranea

all'ambito di applicazione della norma in questione; e che,

dall'altro lato, i limiti da questa posti alla ripetuta estensione

rendono palese come il legislatore, nel ragionevole esercizio della

sua discrezionalità, abbia osservato quale ratio del rito speciale

la tutela non solo del lavoro subordinato ma altresì del lavoro

autonomo che graviti attorno all'impresa;

che identiche considerazioni, in difetto di nuovi e diversi

profili di illegittimità costituzionale, si impongono anche

relativamente alla questione in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Racconigi con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte