Ordinanza n. 99/2022
Altra decisione · depositata il 14/04/2022 · relatore Francesco Viganò
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 63 dell'8 febbraio-10 marzo 2022.
Udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 6 aprile 2022;
deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.
Considerato che nella sentenza n. 63 del 2022, al terzo capoverso del punto 4.4.2. del Considerato in diritto, è stato fatto riferimento all'«art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione», anziché all'«art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione»;
che nello stesso capoverso si è fatto riferimento alla pena comminata dall'articolo erroneamente indicato, indicandola nella misura «da uno a tre anni» di reclusione, anziché quella comminata dall'art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, indicata nella misura «da uno a sei anni» di reclusione.
Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.
Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che, nella sentenza n. 63 del 2022, sia corretto il seguente errore materiale: al punto 4.4.2. del Considerato in diritto, nel terzo capoverso, le parole «art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione» siano sostituite dalle parole «art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione» e le parole «da uno a tre anni» siano sostituite dalle parole «da uno a sei anni».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
ECLI:IT:COST:2022:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte