Sentenza n. 1/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1958 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 2 maggio 1957
relativa alla "disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni
provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato l'8 maggio 1957, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il successivo giorno 14 ed iscritto al n. 10
del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 30 ottobre 1957 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per
il ricorrente e l'avvocato Antonio Sorrentino per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 2 maggio
1957, approvò un progetto di legge relativo alla "disciplina dei
trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri
elementari della Regione siciliana". Il Commissario dello Stato,
ritenendo che la legge, la quale regola minutamente la materia indicata
nel titolo, fosse in contrasto con le lettere q e r dell'art. 14 e con
l'art. 43 dello Statuto siciliano e quindi in toto costituzionalmente
illegittima, l'ha impugnata, nei termini e modi di legge, davanti a
questa Corte (ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana
l'8 maggio 1957 e depositato nella cancelleria della Corte il 14
maggio; di esso è notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 26 del 25 maggio 1957).
Il fondamento dell'assunta illegittimità sarebbe da ritrovare, a
detta della difesa del Commissario dello Stato, nel fatto che
l'istruzione elementare per la quale lo Statuto (art. 14, lett. r)
riconosce alla Regione la cosiddetta legislazione esclusiva, non
ricomprende lo stato giuridico del personale addetto alle scuole
elementari e quindi nemmeno la materia dei trasferimenti, delle
assegnazioni provvisorie e dei comandi, sibbene soltanto la materia
dell'istruzione elementare "nel suo aspetto organico e funzionale". Né
la legittimità della legge potrebbe trovare fondamento nella lettera q
dell'art. 14 dello stesso Statuto, che riconosce alla Regione il potere
di regolare legislativamente lo stato giuridico degli impiegati e
funzionari della Regione, perché, non essendo state ancora emanate le
norme previste dall'art. 43 del medesimo Statuto, gli insegnanti
elementari sono restati in Sicilia dipendenti statali e la loro
retribuzione è tuttora a carico dello Stato. E nemmeno potrebbe
esercitare una qualsiasi efficacia, sulla risoluzione del presente
giudizio, il decreto legislativo del Presidente della Regione del 25
settembre 1947, n. 60, modificato con la legge di ratifica 3 luglio
1948, n. 31, che istituisce un ruolo organico regionale provvisorio
degli insegnanti dell'ordine elementare, perché proprio l'art. 2 di
questa legge prevede che lo stato giuridico degli insegnanti continua a
essere regolato dalle norme in vigore per il personale insegnante di
pari grado dell'Amministrazione statale. Vero è che finora la materia
dei trasferimenti è stata disciplinata di anno in anno con ordinanze
dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, ma codeste ordinanze
annuali dovrebbero ritenersi emanate dall'Assessore quale organo
decentrato dell'Amministrazione statale, in virtù dei poteri previsti
dal D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.
2. - La Regione siciliana, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Sorrentino, nelle deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il
28 maggio 1957 afferma, in primo luogo, che esistono ruoli regionali
dei maestri elementari e che perciò non è esatto che la Regione abbia
legiferato "in ordine a personale non suo". Parecchie leggi, che la
difesa diligentemente elenca, starebbero a dimostrare l'esistenza di un
complesso organico di norme, alcune delle quali in vigore da un
decennio, che hanno regolato la materia del reclutamento del personale
e costituito gli organici regionali degli insegnanti dell'ordine
elementare. Ne risulterebbe che la legittimità della legge regionale
trova il suo fondamento nell'art. 14, lett. q, dello Statuto siciliano.
Né si può invocare contro questa conclusione l'inosservanza della
norma contenuta nell'art. 43 dello Statuto, la quale, se mai, avrebbe
dovuto essere eccepita relativamente a quei provvedimenti legislativi
regionali, che invece non furono impugnati o comunque non furono
dichiarati costituzionalmente illegittimi e dei quali non può essere
perciò incidentalmente affermata l'incostituzionalità.
Né alla tesi della legittimità costituzionale del provvedimento
si potrebbe poi opporre il fatto che i ruoli organici approvati col
decreto legislativo del Presidente della Regione del 25 settembre 1947,
n. 60, hanno carattere provvisorio, dato che tale provvisorietà non
esprime se non la riserva del legislatore regionale di rivederli, e
nemmeno l'art. 2 di questo decreto, che la difesa del Commissario ha
richiamato, per la ragione che il rinvio che tale articolo contiene,
all'ordinamento statale, starebbe soltanto a significare che la
disciplina del personale statale è stata recepita nell'ordinamento
regionale.
Vero è, prosegue la difesa della Regione, che i ruoli regionali,
sebbene istituiti dalla legge, non sono stati ancora attuati, ma non
può dedursi da codesta mancata attuazione l'incostituzionalità della
legge, se mai, la sua inapplicabilità, che non è questione di
competenza della Corte costituzionale, bensì degli organi della
giustizia amministrativa, nel senso che il ricorso va proposto contro i
provvedimenti che in attuazione della legge venissero eventualmente a
trasferire insegnanti elementari dei ruoli statali o a disporne
l'assegnazione provvisoria a una sede. L'inapplicabilità temporanea
della legge non significa la sua incostituzionalità. Né si può dire
che questa, approvata dall'Assemblea siciliana, sia una legge senza una
sua ragione d'essere e perché integra la legislazione regionale in
materia, e perché essa può fin d'ora essere applicata ai maestri
regionali in soprannumero per i quali esiste già un ruolo regionale.
Tutto quanto precede renderebbe inutile affrontare, nel caso, la
questione di diritto se l'esercizio del potere legislativo della
Regione sia condizionato al trasferimento delle funzioni dello Stato
alla Regione nei modi fissati dall'art. 43. Comunque andrebbe affermato
che, nei casi di legislazione esclusiva e quando la materia di
competenza legislativa regionale è indicata, come nel caso, con
precisione e senza margine di elasticità dallo Statuto, sarebbe senza
giustificazione la pretesa che allo esercizio della relativa potestà
legislativa regionale debba precedere un trasferimento di funzioni che
avrebbe un contenuto meramente dichiarativo.
3. - In una memoria depositata il 17 ottobre 1957 la difesa del
Commissario dello Stato insiste nelle proprie deduzioni e respinge la
tesi della Regione che si tratti di legge che avrà applicazione dal
momento che entreranno in funzione i ruoli regionali dei maestri
elementari. La legge, invece, disciplinerebbe l'attuale situazione
giuridica e di fatto, come sarebbe confermato dalle disposizioni
transitorie (artt. 35 e 36 della legge), che regolano i trasferimenti e
le assegnazioni per l'anno scolastico 1957-58.
Da parte sua la Regione, in una memoria illustrativa depositata il
15 ottobre, richiama una decisione dell'Alta Corte per la Regione
siciliana (sent. 12 maggio 1953-1 giugno 1954), relativa a una legge
regionale avente per oggetto l'"approvazione dei ruoli organici
dell'Amministrazione regionale", dalla quale si potrebbero trarre
motivi di conferma della tesi della costituzionalità della legge
regionale, di cui si discute, anche se deve restar fermo che essa non
sarà operante nei confronti di insegnanti che continuino a far parte
dei ruoli statali.
4. - Nella discussione orale la difesa delle due parti ha svolto e
illustrato le argomentazioni degli scritti e memorie defensionali. Considerato in diritto :
Il presente giudizio verte tutto sul punto se la Regione siciliana
possa, oppure no, emanare norme relative allo stato giuridico degli
insegnanti elementari prima che, con l'osservanza del procedimento
stabilito dall'art. 43 dello Statuto siciliano, o in altra guisa
legittimamente efficace, gli uffici e il personale dello Stato siano
passati nell'organizzazione regionale. Su altri punti controversi le
parti non hanno insistito nel corso del giudizio, sicché è pacifico
tra loro che la materia dei trasferimenti, assegnazioni provvisorie e
comandi faccia parte dello stato giuridico degli insegnanti, e che il
potere legislativo intorno a questo debba trovare fondamento non già
nella lettera r (istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie)
dell'art. 14 dello Statuto siciliano, ma nella lettera q (stato
giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in
ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato) del
medesimo articolo.
Ridotta la materia del contendere nei termini ora indicati, non è
dubbio che la legge debba essere dichiarata costituzionalmente
illegittima, per l'evidente contrasto in cui essa si pone con la norma
dell'art. 14, lett. q, sopra richiamata e con l'altra contenuta
nell'art. 43 dello Statuto siciliano. Il fatto che una norma statutaria
riconosca alla Regione il potere di legiferare, anche nei larghi limiti
segnati dall'art. 14, intorno a questa o a quella materia, definita con
rigore maggiore o minore, non comporta il passaggio automatico dei
relativi organi e del personale statale alla organizzazione regionale.
Perché questo passaggio avvenga occorre che si proceda mediante intese
tra Stato e Regione all'effettivo trasferimento del personale statale
negli organici regionali e soltanto quando ciò sia accaduto sorge
l'indispensabile presupposto della legittimità di una legge regionale
regolatrice dello stato giuridico ed economico degli impiegati e
funzionari (lett. q, art. 14), che consiste appunto nel fatto che essa
si rivolga agli impiegati e dipendenti della Regione e non già agli
impiegati e dipendenti statali. Per questa parte la Corte può anche
richiamare la sua giurisprudenza (sentenze nn. 9 del 17 gennaio 1957,
11 e 13 del 18 gennaio 1957 e 19 del 19 gennaio 1957).
Vero è che la difesa della Regione sostiene che codesto trapasso
degli insegnanti dell'ordine elementare dallo Stato alla Regione si
sarebbe verificato in conseguenza del costante comportamento
legislativo della Regione non contraddetto punto o contraddetto invano
dallo Stato. E in verità si possono ricordare numerosi provvedimenti
legislativi della Regione sia relativi alle norme che devono regolare i
concorsi per maestri elementari e per direttori didattici (legge 22
agosto 1947, n. 8, modificata dalla legge 5 marzo 1951, n. 24; legge 23
dicembre 1954, n. 49, modificata con la legge 22 dicembre 1955, n. 43;
decreto leg. Pres. Reg. 13 agosto 1948, n. 18, ratificato con legge 7
luglio 1949, n. 25), sia relativi alla costituzione dei ruoli organici
provvisori (decreto leg. Pres. Reg. 25 settembre 1947, n. 60,
ratificato con modifiche dalla legge 3 luglio 1948, n. 31), speciali
transitori (legge regionale 20 marzo 1951, n. 30, modificata con la
legge 2 luglio 1954, n. 16, e legge 29 gennaio 1955, n. 7), e in
soprannumero (legge regionale 6 maggio 1955, n. 40).
Si può anzi aggiungere che l'amministrazione regionale,
avvalendosi e di queste leggi e della legislazione statale, bandì già
il 26 settembre 1947 concorsi magistrali che si conclusero con decreti
di approvazione delle graduatorie di merito dell'Assessore regionale
per la pubblica istruzione del 1 aprile 1952 (nn. 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24) e con decreti di nomina a maestri titolari straordinari
dei candidati idonei di alcuni tra i concorsi ora menzionati, in data
18 luglio 1952 (nn. 25, 26, 27, 28, 29). E altri numerosi concorsi
sono stati banditi ed espletati, o sono in via di espletamento, di pari
passo quasi sempre con quelli che si sono svolti nel restante
territorio della Repubblica dal 1951 al 1957 (decreto 30 marzo 1951
(84) che bandisce "concorsi generali per titoli ed esami per insegnati
titolari straordinari di grado XI nelle scuole elementari della Regione
siciliana"; decreto 20 gennaio 1955 (117) che bandisce un "concorso per
titoli ed esami a posti di insegnante elementare nel grado iniziale";
decreto 22 marzo 1955 (141) che bandisce un concorso "per l'immissione
nella graduatoria suppletiva dei R. S. T. degli insegnati elementari
di cui all'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 1955, n. 7"; decreto
18 gennaio 1956 (206) che bandisce un "concorso magistrale speciale per
titoli per il 60% dei posti in soprannumero"; decreto 27 aprile 1957
(706) che bandisce un "concorso speciale per titoli ed esami per
l'aliquota del 20% dei posti del ruolo in soprannumero dei maestri
elementari").
Tutto questo non è servito certo a definire i rapporti tra Stato e
Regione in materia tanto delicata e di così generale interesse qual'è
quella dell'istruzione elementare, e può indurre a lamentare che un
regime di provvisorietà sia per questa parte tuttora in vigore a dieci
anni dall'attuazione dell'autonomia siciliana, ma non può portare alla
conseguenza che i maestri elementari della Sicilia si siano trasformati
da dipendenti statali in dipendenti regionali. Il che, del resto, è
anche negato e dal modo con cui i Provveditori agli studi continuano
annualmente a compilare i ruoli di anzianità, senza distinguere fra
maestri provenienti da concorsi statali e maestri provenienti da
concorsi regionali, e dal fatto che i maestri elementari della Regione
possono essere trasferiti e sono trasferiti nelle sedi del restante
territorio nazionale, e, infine, dalla circostanza che tutti i maestri
elementari che prestano servizio in Sicilia vengono retribuiti dallo
Stato e a carico del bilancio statale.
Non vale richiamare, contro le conclusioni che si traggono da
questa situazione, l'esistenza del decreto leg. Pres. Reg. 25 settembre
1947, n. 60, e della relativa legge di ratifica 3 luglio 1948, n. 31,
istitutiva del ruolo organico provvisorio regionale degli insegnanti
dell'ordine elementare, perché la provvisorietà di questi ruoli (che,
del resto, non sono stati attuati) è da rinvenire non già nella
riserva del legislatore regionale di modificarli, sibbene nel fatto,
che la medesima legge richiama (art. 3), che la definitività loro non
può aversi prima che siano emanate le norme che disciplinano "il
passaggio del personale dallo Stato alla Regione", passaggio, dunque,
che la Regione medesima ritiene non avvenuto.
Né la costituzionalità della legge potrebbe farsi dipendere, come
invoca la Regione, dal fatto che essa troverà applicazione soltanto
nei confronti del personale insegnante dipendente della Regione,
perché le norme della legge sono indirizzate a tutti indistintamente
gli insegnanti elementari in servizio nelle scuole della Regione, senza
che possa farsi differenza tra loro. Il che risulta dal sistema della
legge ed è confermato esplicitamente dall'art. 1, 1 comma, che
dispone: "I trasferimenti degli insegnanti elementari sono regolati
dalla legislazione nazionale e regionale vigente, salvo quanto disposto
dalla presente legge". E codesta limitata efficacia della legge
impugnata non può fondarsi nemmeno sul l'esistenza, affermata dalla
difesa regionale, di ruoli regionali di maestri elementari in
soprannumero, sia perché per costoro non è prevedibile la figura
dell'assegnazione provvisoria o del comando, ed è rara ed "eventuale"
quella del trasferimento, sia perché l'art. 1, 3 comma, della legge
impugnata esclude dalla sfera di applicazione delle norme contenute
nella legge proprio questi maestri "soprannumerari", disponendo che gli
"eventuali" trasferimenti sono disciplinati dall'art. 4 della legge
regionale 6 maggio 1955, n. 40, che attribuisce all'Assessore regionale
per la pubblica istruzione la facoltà di disciplinare "con propria
ordinanza l'utilizzazione dei maestri soprannumerari, nonché il loro
eventuale trasferimento, avendo riguardo alla loro permanenza nella
sede compatibilmente con le esigenze di servizio".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale
Siciliana 21 giugno 1957, n. 39, approvata dall'Assemblea regionale il
2 maggio 1957, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 22 giugno 1957, in relazione all'art. 14, lett. q, e
all'art. 43 dello Statuto siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte