Sentenza n. 1/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/01/1959 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11r.d. 1928/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 11 del R.D. 5 dicembre 1938, n. 1928, promosso con ordinanza
emessa il 3 luglio 1957 dal Tribunale di Venezia nel procedimento
civile vertente tra la Società a r. l. Universal ed il Ministero del
tesoro, l'Intendenza di finanza di Venezia e la Dogana di Venezia,
iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958.
Udita nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1948 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Raffaele Cimmino per la Società a r.l. Universal e
il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per
l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza in data 3 luglio - 11 novembre 1957 il Tribunale di
Venezia sospendeva il giudizio in corso davanti ad esso fra la Società
a r.l. Universal ed il Ministero del tesoro, l'Intendenza di finanza di
Venezia e la Dogana di Venezia ed ordinava la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, per la decisione della questione
dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D. 5 dicembre
1938, n. 1928.
Tale norma dispone che contro i provvedimenti emanati per
l'accertamento delle violazioni in materie valutaria e di scambi con
l'estero, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni, non è
ammesso alcun ricorso, né in sede amministrativa, né in sede
giurisdizionale.
Il processo principale, iniziato davanti al Tribunale di Venezia
con atto di citazione notificato il 3 luglio 1956, aveva per oggetto la
opposizione ad una ingiunzione di pagamento della somma di lire cinque
milioni, notificata alla Società Universal per ordine del Ministero
del tesoro, ai sensi dell'art. 8 del citato R.D. 5 dicembre 1938, n.
1928.
Il Tribunale, nella ordinanza che ha disposto la sospensione del
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte, ha espressamente
affermato che: "La norma impugnata risulta tuttora vigente e si pone
d'ostacolo all'esame del merito, oggetto della presente controversia,
in quanto l'atto amministrativo per questa censurato è da quella
sottratto al sindacato del giudice adito, che pertanto dovrebbe
dichiararsi carente di giurisdizione". Ha aggiunto: "Né appare
seriamente fondato l'avviso dell'Amministrazione, la quale non
opponendosi all'esame del merito della controversia ritiene abrogata
tacitamente dall'art. 113 della Costituzione la norma predetta".
L'ordinanza era notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 23 novembre 1957, comunicata ai Presidenti
della Camera dei Deputati e del Senato il 25 novembre 1957, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale nel n. 21 del 25 gennaio 1958.
Le parti si costituivano tempestivamente mediante deposito delle
loro deduzioni nella cancelleria. Non si aveva intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto l'Avvocatura generale
dello Stato si costituiva in rappresentanza del Ministero del tesoro,
dell'Intendenza di finanza di Venezia e della Dogana di Venezia, già
costituiti nel processo principale.
Nelle loro deduzioni e nelle memorie successivamente depositate in
cancelleria, le parti hanno esposto i seguenti argomenti.
La difesa della Soc. Universal, nel chiedere che sia dichiarata la
illegittimità costituzionale della norma denunziata, deduce che
l'esistenza nell'ordinamento giuridico di una tale norma crea una
situazione di incertezza, che può essere eliminata soltanto dalla
Corte costituzionale, data l'efficacia erga omnes delle sue pronunzie.
A proposito della tesi contraria secondo la quale, nel caso di norma
costituzionale "precettiva" confliggente con una norma ordinaria
anteriore, la questione si profilerebbe in termini di abrogazione, da
conservare alla competenza del giudice ordinario, la difesa della
Società osserva che una tale soluzione, oltre ad aggravare la
situazione di incertezza, sarebbe anche contraria ai principi del nuovo
sistema costituzionale, dai quali, invece, risulta:
- che il problema dell'abrogazione per incompatibilità si è
esteso al di là dei limiti in cui era posto dall'art. 15 Disp. prel.
Cod. civ., in quanto si tratta di vedere se le leggi ordinarie
anteriori siano compatibili con i principi diversi della Costituzione
(incompatibilità costituzionale);
- che soltanto la Corte costituzionale potrebbe decidere in ogni
caso se una norma della Costituzione sia programmatica o precettiva;
- che, infine, i contrasti tra le norme ordinarie anteriori alla
Costituzione e le norme di questa più che contrasti tra due leggi sono
contrasti tra due ordinamenti, e pertanto occorre che questi dissidi
siano affrontati e decisi principaliter con efficacia erga omnes dalla
Corte costituzionale, una volta per sempre e una volta per tutti.
Per meglio porre in luce le persistenti incertezze e difformità
nella concreta applicazione della norma denunziata, la difesa della
Società deduce che il provvedimento ministeriale previsto in tale
norma è stato diversamente inteso nella giurisprudenza, e che
l'Avvocatura dello Stato - pur dopo la sentenza Cass. S. U. 30 luglio
1953, n. 2594, che ha riconosciuto il sindacato di legittimità del
giudice ordinario contro simile provvedimento, se lesivo di un diritto
soggettivo perfetto - ha continuato a sostenere la tesi
dell'improponibilità di qualsiasi opposizione contro lo stesso
provvedimento. Neppure il legislatore ordinario avrebbe, poi, ovviato
alle incertezze lamentate, giacché, pur avendo abrogato molte leggi in
materia valutaria, nel D.P.R. 6 giugno 1956 all'art. 15 ha richiamato
espressamente il R.D. del 1938 per quanto concerne l'accertamento delle
violazioni valutarie e l'irrogazione delle relative sanzioni.
L'Avvocatura generale dello Stato, in difesa dell'Amministrazione
finanziaria, chiede che la Corte voglia "dichiarare inammissibile o,
comunque, rigettare la questione di legittimità" sollevata, deducendo
che il contrasto fra le due norme è innegabile e non è stato
contestato neanche nel giudizio di merito, ma, anziché una questione
di legittimità costituzionale, pone un problema di abrogazione, che
deve essere risolto dal giudice ordinario sulla base dei principi
stabiliti dall'art. 15 Disp. prel. Cod. civile. Al riguardo,
l'Avvocatura si richiama alla sentenza n. 1 del 1956 della Corte
costituzionale, nella quale, pur essendo stato insegnato che "i due
istituti dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale delle
leggi non sono identici tra loro", è stato anche affermato che la
distinzione fra norme precettive e programmatiche può essere
"determinante per decidere dell'abrogazione o meno di una legge". Tale,
secondo l'Avvocatura, sarebbe appunto il caso in esame, nel quale
l'art. 113 Cost. sia come norma precettiva perfetta, sia anche come
norma procedurale (e quindi di immediata applicazione), avrebbe
automaticamente abrogato la disposizione denunziata. E poiché
l'abrogazione comporta la radiazione dall'ordinamento della norma
abrogata, sarebbe, per altro verso, da escludere in ordine a tale norma
il sorgere di una questione di legittimità costituzionale, che
presupporrebbe invece una norma esistente nel mondo giuridico ed
ostativa alla concreta attuazione del precetto costituzionale. Considerato in diritto :
La eccezione di inammissibilità proposta dalla Avvocatura generale
dello Stato, nel presupposto che in caso di contrasto tra una norma
legislativa preesistente e una norma costituzionale, il giudice
ordinario non debba rimettere la decisione su tale contrasto alla Corte
costituzionale, ma risolverlo direttamente egli stesso in base ai
principi di cui all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale,
non può essere accolta. Oltretutto, essa è contraddittoria e
insostenibile, almeno in questa sede, posto che il giudice della
controversia principale ha esplicitamente risolto il problema di tale
contrasto, escludendo che la norma denunciata sia stata abrogata
tacitamente dall'art. 113 della Costituzione ed affermando, al
contrario, che essa "risulta tuttora vigente".
Nella sentenza n. 1 del 5 giugno 1956 questa Corte ha del resto
precisato le differenze esistenti fra l'istituto della abrogazione e la
dichiarazione della illegittimità costituzionale di una norma,
chiarendo che "il campo dell'abrogazione è più ristretto in confronto
di quello della illegittimità costituzionale e i requisiti richiesti
perché si abbia abrogazione per incompatibilità secondo i principi
generali, sono più limitati da quelli che possono consentire la
dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge".
La distinzione è stata costantemente osservata dalla
giurisprudenza successiva della Corte stessa che ha dichiarato la
illegittimità costituzionale anche di norme, che varie autorità
giurisdizionali avevano considerato abrogate da disposizioni della
Costituzione, quando la questione di legittimità fosse stata proposta
da un giudice (sentenza n. 40 del 24 giugno 1958).
Sussistono nella fattispecie i presupposti richiesti perché la
Corte decida la questione, il cui oggetto è delimitato dal dubbio
sulla legittimità costituzionale proposto da una autorità
giurisdizionale e da questa ritenuto tanto rilevante, da impedire, ove
non fosse eliminato, il giudizio sulla controversia pendente davanti ad
essa; onde il presente processo costituzionale trova la propria causa
giuridica nell'interesse generale alla eliminazione, una volta per
sempre ed erga omnes, di quel dubbio, della cui sussistenza è prova il
fatto stesso della ordinanza pronunciata dal Tribunale di Venezia.
Nel merito, si osserva che il dubbio stesso è peraltro di non
difficile soluzione, perché il confronto fra il disposto dell'art. 11
del R.D. 5 dicembre 1938, n. 1928, e la norma contenuta nell'art. 113
della Costituzione, secondo la quale "contro gli atti della pubblica
Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria e amministrativa" e "la tutela giurisdizionale non può
essere esclusa o limitata a particolari mezzi d'impugnazione o per
determinate categorie di atti", sembra sufficiente a convincere che il
primo non è conforme al principio fondamentale enunciato nella Carta
costituzionale. Né questa conclusione è contestata dall'Avvocatura
dello Stato, la quale anzi, come si è rilevato, ha sostenuto che il
contrasto fra il primo e il secondo fosse tale, da aver determinato
senz'altro l'abrogazione del primo. È pertanto necessario che sia
fatta cessare ogni supposta efficacia della norma in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione preliminare proposta dalla Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 11 del R.D. 5 dicembre 1938, n. 1928, in riferimento alla
norma contenuta nell'art. 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte