Sentenza n. 1/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/01/1962 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto
luogotenenziale 21 ottobre 1915, n.1558, e del decreto-legge 6 febbraio
1936, n.313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n.1126, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 giugno 1960 dal Tribunale dell'Aquila nel
procedimento civile vertente tra Longa Rosa ed altri e
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 72 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 223 del 10 settembre 1960;
2) ordinanza emessa il 9 aprile 1960 dal Tribunale di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Tempestini Velia e l'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato, iscritta al n.86 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del
29 ottobre 1960;
3) ordinanza emessa il 21 dicembre 1960 dalla Corte di appello di
Ancona nel procedimento civile vertente tra De Scalzi Ugo e il
Ministero della difesa-Esercito, iscritta al n. 34 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 70 del 18 marzo 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1961 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Giovanni Zironda, per Tempestini Velia, gli avvocati
Achille Borghini e Silvio Paolucci, per De Scalzi Ugo, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Ministero della
difesa-Esercito e per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 6
febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126,
nonché del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, abrogati
con legge 6 marzo 1950, n. 114, concernenti il trattamento da fare ai
dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato in
conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio, è
stata sollevata nel corso di tre procedimenti civili.
1) La causa iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1961 proviene
dal giudizio promosso nel 1955 dal signor Ugo De Scalzi contro il
Ministero della difesa-Esercito davanti al Tribunale di Ancona per
ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di una
esercitazione militare, durante la quale il De Scalzi, allora alle armi
in servizio di leva, fu ferito da una pallottola attiva, partita
dall'arma di un'altra recluta.
In quella sede l'Amministrazione convenuta eccepì
l'improponibilità della domanda, in quanto all'epoca del sinistro
(1948) era in vigore il decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, che,
riconducendo i diritti del dipendente statale nell'ambito del rapporto
di impiego, limitava il diritto dell'impiegato infortunato o, in caso
di morte, dei suoi aventi causa, nei confronti dello Stato, unicamente
al trattamento previsto dalle norme che regolano il rapporto di
servizio o il trattamento di quiescenza, con esclusione di ogni azione
di danni. Tale eccezione fu accolta dal Tribunale, che dichiarò
improponibile la domanda, respingendo la richiesta di rinvio degli atti
alla Corte costituzionale.
In sede di appello il De Scalzi ripropose la questione di
legittimità costituzionale del decreto-legge del 1936 in riferimento
agli artt. 3, 24 e 28 della Costituzione e la Corte di appello di
Ancona, con ordinanza del 21 dicembre 1960, ritenuta la questione non
manifestamente infondata e rilevante ai fini della definizione del
giudizio, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Ufficiale della Repubblica
del 18 marzo 1961, n.70, notificata alle parti il 24 e 25 febbraio 1961
e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 marzo successivo, e
comunicata ai Presidenti delle Assemblee legislative il 22 febbraio
dello stesso anno.
La Corte di appello, premesso che l'incompatibilità tra una legge
ordinaria e una legge costituzionale non rientra tra i casi di
abrogazione ma è compresa e si risolve in quella più ampia di
legittimità costituzionale, afferma che il fondamento della questione
sollevata dal De Scalzi starebbe in ciò che, mentre il decreto-legge
del 1936, n. 313, nega ai dipendenti civili e militari dello Stato di
proporre, nei confronti della pubblica Amministrazione, ogni azione per
danni derivanti da inabilità di ogni grado contratta in servizio o per
causa di servizio, e riconosce solo il diritto al trattamento previsto
a loro favore dalle norme che regolano il rapporto di servizio o di
quiescenza, l'art. 28 della Costituzione - da mettersi in relazione
con gli artt. 3 e 24 della stessa - non ponendo eccezioni o limiti,
attribuisce anche ai suddetti dipendenti statali il diritto di
proporre, nei casi sopra menzionati, la comune azione di danni.
Anche se l'art. 28 della Costituzione non ha innovato al principio
della responsabilità diretta della pubblica Amministrazione, il
contrasto sussiste sempre e si risolve in una disparità di trattamento
tra i dipendenti statali, i quali, ancorché colposamente danneggiati
da altri dipendenti statali, avrebbero diritto alla sola pensione, e
qualsiasi altro cittadino che, in situazione identica, potrebbe far
valere senza alcuna limitazione la pretesa risarcitoria.
Il decreto-legge del 1936 esclude la responsabilità della
pubblica Amministrazione. Difatti, la somma che viene liquidata al
dipendente statale infortunato è cosa diversa dal risarcimento del
danno; e ciò perché il diritto a pensione del dipendente statale,
rimasto inabile in servizio o in occasione del servizio, si basa
sull'obbligo etico-giuridico dello Stato di assicurare al proprio
dipendente inabile un certo assegno nei limiti stabiliti dalla legge,
mentre il danno cagionato dal fatto illecito commesso dal terzo fuori
di ogni rapporto obbligatorio consiste nel danno emergente, nel lucro
cessante e persino nel cosiddetto danno non patrimoniale.
2) La causa iscritta al n. 72 del Registro ordinanze del 1960
proviene dal giudizio promosso nel 1959 innanzi al Tribunale
dell'Aquila dalla signora Rosa Longa vedova Bassani, ed altri, contro
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il risarcimento dei
danni subiti in conseguenza della morte dei rispettivi mariti e padri,
tutti agenti delle ferrovie, deceduti nel sinistro ferroviario
verificatosi il 10 ottobre 1949 sulla linea S. Vito-Ortona, a seguito
del crollo di un ponte sul torrente Moro.
Anche in quel giudizio l'Amministrazione convenuta eccepì
l'improponibilità della domanda, in quanto all'epoca del sinistro era
in vigore il decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, e da parte attrice
fu sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato
decreto, nonché del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558,
perché in contrasto con gli artt. 3, 24 e 28 della Costituzione.
Il Tribunale dell'Aquila, con ordinanza del 18 giugno 1960,
ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini
della definizione del giudizio, ha rimesso gli atti alla Corte
costituzionale per l'esame della questione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10
settembre 1960, n. 223, notificata alle parti l'8 e l'11 luglio 1960 e
al Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 successivo e comunicata
ai Presidenti dei due rami del Parlamento in data 9 luglio dello stesso
anno.
Osserva il Tribunale che le disposizioni impugnate creano una
ingiustificata disparità di trattamento dei dipendenti dello Stato
rispetto a tutti gli altri cittadini, disparità che sembra non potersi
giustificare neanche con la particolare disciplina dei rapporti fra lo
Stato ed i suoi dipendenti.
Neppure il fine che avrebbe ispirato il decreto-legge del 1936, e
cioè lo scopo di limitare il risarcimento alle sole utilità
assicurate dallo Stato nell'ambito del rapporto d'impiego, sembra
legittimo, giacché il diritto all'indennizzo per infortunio subito in
servizio trova fondamento in un titolo diverso e distinto da quello che
dà luogo al diritto a pensione: il primo attiene al concetto di danno;
il secondo deriva dal servizio prestato dal dipendente per un
determinato numero di anni.
Ciò tanto è vero che il legislatore del 1950, avvertendo tutta
l'iniquità del provvedimento, ritenne di abrogarlo.
La rilevata disparità pone il provvedimento impugnato in contrasto
soprattutto con l'art. 28 della Costituzione, che non fa alcuna
discriminazione, quanto al risarcimento dei danni, in ordine al fatto
che il danneggiato si trovi o meno in un particolare rapporto di
servizio con lo Stato.
3) La causa iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1960 è stata
promossa con ordinanza del Tribunale di Venezia, davanti al quale la
signora Velia Tempestini aveva citato l'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato per ottenere il risarcimento dei danni ad essa derivanti a
seguito della morte del proprio padre, macchinista delle ferrovie,
avvenuta a causa del deragliamento del treno all'ingresso della
stazione di Quarto d'Altino.
Sollevata dall'attrice la questione di legittimità costituzionale
del decreto-legge n. 313 del 1936, in relazione agli artt. 28 e 113
della Costituzione, il Tribunale di Venezia, ritenendola non
manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione della
causa, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione
della questione.
L'ordinanza di rinvio è del 9 aprile 1960. Essa è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960, n. 267,
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti,
rispettivamente, il 15 e il 7 settembre 1960 e comunicata ai Presidenti
delle due Camere il giorno 5 dello stesso mese e anno.
L'art. 1 del decreto-legge del 1936, si osserva nell'ordinanza di
rinvio, contiene due distinti precetti: l'uno limita i diritti
conseguenti alla inabilità o morte in servizio dei dipendenti dello
Stato, nei confronti dello Stato stesso, al tattamento previsto dalle
norme che regolano il rapporto di servizio, escludendosi così la
possibilità di risarcimento del maggior danno eventualmente subito da
costoro; l'altro esclude l'azione di danni nei confronti dello Stato da
parte di chiunque altro che, non contemplato come avente diritto dalle
norme regolatrici del rapporto di servizio o di quiescenza, abbia
subito, in conseguenza degli stessi eventi, tale danno. Nella loro
formulazione letterale, il primo precetto si pone come esclusione
implicita del diritto al risarcimento del danno ulteriore, il secondo
come esclusione esplicita della tutela giurisdizionale di un tale
diritto; entrambi si risolvono in una limitazione della responsabilità
dello Stato per gli atti illeciti ad esso imputabili.
L'art. 28 della Costituzione prevede, invece, tale responsabilità
dello Stato nella stessa misura di quella diretta dei dipendenti,
autori materiali degli atti illeciti dannosi; e l'art. 113 della stessa
contempla la piena tutela giurisdizionale dei diritti, nei confronti di
tutti gli atti della pubblica Amministrazione senza esclusioni.
Dal raffronto derivano motivi di contrasto con la Costituzione, in
quanto il decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, e la sua legge di
conversione non si riferiscono al rapporto d'impiego ed ai diritti da
esso originati, ma regolano diritti, che sono fuori di tale rapporto e
riguardano anche soggetti ad esso estranei, e che trovano in altre
norme dell'ordinamento giuridico il loro pieno riconoscimento e la
conseguente tutela.
Nei tre giudizi innanzi alla Corte costituzionale non è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Delle parti private si sono costituiti il signor Ugo De Scalzi e la
signora Velia Tempestini.
La difesa del De Scalzi, nelle deduzioni depositate in cancelleria
il 7 aprile 1961 e nella successiva memoria del 12 ottobre successivo,
sostiene che il decreto-legge del 1936 è in aperto contrasto con
l'art. 28 della Costituzione, il quale afferma il principio della
estensione allo Stato e agli enti pubblici della responsabilità civile
incombente sui suoi organi per gli atti compiuti in violazione di
diritti.
Il che significa che il principio della responsabilità civile
dello Stato, già vigente nel nostro ordinamento in applicazione della
legge comune e dei principi generali, è stato eretto a principio
costituzionale dal secondo comma dell'art. 28 della Costituzione:
questo, riferendosi alla responsabilità civile dello Stato, ha un
oggetto diverso dal primo comma, il quale concerne la responsabilità
non soltanto civile, ma anche penale e amministrativa, dei propri
dipendenti. Ne consegue che, per effetto dell'art.28 della
Costituzione, se è dato al legislatore ordinario di regolamentare la
responsabilità civile dei dipendenti dello Stato difformemente dalle
norme vigenti per la responsabilità civile di qualsiasi cittadino, non
gli è consentito escludere la responsabilità dei dipendenti e, a
maggior ragione, quella dello Stato.
Né vale sostenere che il decreto-legge del 1936, lungi dal negare
la responsabilità civile dello Stato, l'avrebbe solamente
disciplinata, attribuendo alle pensioni e al trattamento di quiescenza
carattere di risarcimento a quantum limitato, perché le pensioni e i
trattamenti di quiescenza, prescindendo dal vero danno sopportato,
trovano causa in un dovere etico-giuridico dello Stato, collegato alla
prestazione del servizio, laddove il risarcimento da responsabilità
civile ha per oggetto l'effettivo danno patrimoniale e, se del caso,
anche il danno non patrimoniale.
Sotto il vigore del decreto-legge del 1936, al dipendente era dato
unicamente di chiedere, in via amministrativa l'applicazione delle
norme pubblicistiche sul trattamento di quiescenza e sulla pensione.
Soltanto quando il trattamento di quiescenza fosse stato negato, per
essersi il danno prodotto fuori del servizio, avrebbe potuto agire in
via di responsabilità civile. Se, invece, il trattamento di quiescenza
veniva negato per altro motivo, o se l'invalidità permanente non era
tale da determinare la cessazione dal servizio, o in altri casi
particolari, il dipendente non percepiva nulla.
Così stando le cose, è evidente che il decreto-legge del 1936 ha
inteso escludere puramente e semplicemente dal campo dei rapporti tra
lo Stato ed i propri dipendenti, l'istituto della responsabilità
civile: ossia ha inteso esonerare lo Stato da responsabilità civile
nei loro confronti.
Né si dica che il decreto del 1936 ha adottato una forma di
limitazione o di esonero da responsabilità; analogamente a quanto
avviene nel campo del diritto privato, perché, a parte il fatto che
anche nei rapporti privati vi sono casi in cui limitazioni o esoneri da
responsabilità non sono ammessi, è nullo qualsiasi patto che escluda
o limiti la responsabilità quando questa derivi da reato. E nel caso
di specie il danno deriva, appunto, dal reato di lesioni colpose.
Comunque, essendo inconcepibile nell'ambito dell'istituto della
responsabilità civile, divenuta regola costituzionale per effetto
dell'art. 28 della Costituzione, una deroga, sia consensuale, sia per
comando di legge, alla responsabilità civile da reato, il
decreto-legge del 1936 sarebbe incostituzionale quanto meno per aver
sancito tale deroga.
Se poi nel decreto del 1936 si volesse ravvisare soltanto una forma
di liquidazione "forfettaria" del danno subito dal dipendente, lo si
dovrebbe considerare ugualmente incostituzionale perché l'art. 28
della Costituzione, dichiarando l'Amministrazione soggetta alla
responsabilità civile e non ponendo eccezioni alla regola, ha sancito,
per implicito, l'obbligo dell'Amministrazione stessa di risarcire
l'effettivo, "intero" danno subito, obbligo che rappresenta la
caratteristica della responsabilità civile. Una responsabilità
parziale non sarebbe più una responsabilità civile nel senso previsto
dalla legge.
Ma l'illegittimità costituzionale del decreto del 1936 deriva
anche dal contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non essendo
consentito alla legge ordinaria di togliere ad una categoria di
cittadini, i dipendenti pubblici, soltanto per la loro condizione di
dipendenti dello Stato, e senza una ratio costituzionalmente
ammissibile, un diritto riconosciuto erga omnes, né comunque collocare
per il quantum su gradini diversi, e per la stessa responsabilità, i
dipendenti dello Stato ed un qualsiasi cittadino.
Nella fattispecie non esiste una ratio costituzionale che possa
giustificare il disposto del decreto del 1936: la ratio effettiva di
quel decreto, che fu considerato iniquo dal legislatore del 1950, e
perciò abrogato, era unicamente quella di apportare una economia nelle
spese della pubblica Amministrazione. Finalità evidentemente
inadeguata per sacrificare i diritti individuali.
Infine, se si volesse ravvisare nel decreto del 1936 una forma di
improponibilità processuale dell'azione di risarcimento di danni, esso
contrasterebbe con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, che
garantiscono al cittadino la tutela giurisdizionale dei diritti anche
nei confronti della pubblica Amministrazione.
La difesa del De Scalzi conclude perché il decreto del 1936 sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo.
La difesa della signora Velia Tempestini nelle deduzioni depositate
il 27 settembre 1960 si riporta ai motivi dell'ordinanza di rinvio e
nella memoria depositata in cancelleria il 3 ottobre 1961 insiste nel
sostenere che il decreto in questione è in contrasto con gli artt. 28
e 113 della Costituzione.
Circa l'art. 28, la parte sottolinea che questo non contiene alcun
rinvio ad altre disposizioni di legge, né alcuna limitazione della
responsabilità civile ivi prevista. Esso costituisce, inoltre, norma
precettiva di immediata applicazione e, pertanto, determina
automaticamente l'incompatibilità della stessa con qualsiasi altra
disposizione, che contenga limitazioni al diritto del cittadino di
proporre azione di danni verso la pubblica Amministrazione.
In ordine all'art. 113 della Costituzione, la parte osserva che
questo e l'art. 28 sono due norme complementari: l'art. 113 costituisce
la proiezione, sul piano della tutela giurisdizionale, dell'art. 28. I1
decreto-legge del 1936, che pone una preclusione alla azione di danni
verso la pubblica Amministrazione, è in contrasto con la norma
costituzionale che tale limitazione ha inteso abolire.
Quanto poi alla considerazione che anche in altri campi del
diritto, come nel diritto privato e nella legislazione infortunistica,
esistono clausole limitative della responsabilità, si osserva che ciò
a nulla rileva, perché vi sono clausole che sono comunque
inapponibili, ed anzi addirittura inconcepibili, come quando il danno
derivi da reato. E nella specie trattasi, appunto, di danno derivante
dal reato di omicidio colposo.
La difesa della Tempestini conclude per la illegittimità
costituzionale del decreto-legge denunziato.
Si sono costituiti il Ministero della difesa-Esercito e
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 27
marzo 1961 nella causa n. 34, il 10 agosto 1960 nella causa n. 72 e il
27 settembre dello stesso anno nella causa n. 86.
La linea difensiva dell'Avvocatura è sostanzialmente identica per
le tre cause, come risulta dall'unica memoria depositata il 12 ottobre
1961. Si può così riassumere:
Il decreto del 1936 escludeva la possibilità di ogni azione di
risarcimento nei confronti dello Stato da parte dell'impiegato o dei
suoi eredi, in caso di inabilità o di morte per causa di servizio,
limitando i loro diritti alla liquidazione del trattamento previsto,
per tali eventi, dallo statuto dei pubblici dipendenti. Questo decreto
è stato abrogato con la legge n. 114 del 1950. Tale abrogazione
risulta fondata su di una valutazione di opportunità, che non può
formare oggetto di censura costituzionale, neppure sotto il profilo
dell'eccesso di potere legislativo.
L'Avvocatura contesta che il decreto del 1936 contrasti con l'art.
28 della Costituzione. Il decreto, poggiando sul rapporto interno di
organizzazione dello Stato e sulle relazioni fra lo Stato ed i propri
dipendenti, regolate dall'apposito statuto, ammette come liquidazione
del danno quella prevista, appunto, da tale statuto, con esclusione di
ogni altra. La norma costituzionale, invece, disciplina i rapporti fra
lo Stato, che agisce a mezzo dei propri dipendenti, ed i terzi, i cui
diritti vengono violati da tale azione. La prima ipotesi è conseguenza
di una disciplina particolare derivante dagli artt. 97 e 98 della
Costituzione; la seconda è conseguenza di una disciplina generale
dell'azione dello Stato. Esse si muovono, quindi, su piani diversi,
senza determinare alcun punto di attrito.
Né possono avere rilievo le critiche su cui poggia la legge di
abrogazione, perché si tratta di valutazioni di opportunità e non di
censura di incostituzionalità.
Con la disciplina dettata dal decreto-legge del 1936, lo Stato non
si sottraeva alla responsabilità civile nei confronti dei propri
dipendenti, ma solo attuava una forma di liquidazione, per così dire,
forfettaria del danno, nell'ambito di un rapporto particolare attinente
alla sua organizzazione.
In linea generale, le clausole di limitazione o di esonero da
responsabilità non sono in alcun modo in contrasto con la
Costituzione, e tanto meno con l'art. 28 della stessa. Esse trovano
applicazione anche nel nostro Codice civile e sono da considerare come
libera espressione del giudizio del legislatore ordinario, che non
viola alcun precetto costituzionale, in quanto nel nostro ordinamento
non v'è alcun principio generale di ordine costituzionale che ponga un
divieto alle varie forme di limitazione del danno o di liquidazione
forfettaria preventiva di esso.
Né ha rilievo il fatto che, nella specie, la limitazione, anziché
derivare da un atto bilaterale, deriva da una disposizione di legge,
sia perché la caratteristica del pubblico impiego sta proprio nel
fatto di essere disciplinato da atti unilaterali di supremazia, e per
gli impiegati dello Stato, attraverso la legge; sia perché non sembra
che possano imporsi per la disciplina legale restrizioni e limiti
superiori a quelli previsti per la disciplina convenzionale.
Ai fini della responsabilità di cui all'art. 28 della
Costituzione, l'impiegato dello Stato non può considerarsi come
"terzo" e, quindi, anch'egli soggetto alla garanzia costituzionale:
egli è un elemento integrante dell'organizzazione statale e solo
quando non venga considerato come partecipe di tale organizzazione, e
cioè per gli eventi occorsi fuori del servizio, la sua figura si
presenta come autonoma rispetto allo Stato ed egli può avvalersi delle
garanzie e delle tutele comuni a tutti i cittadini.
Quando, però, l'impiegato abbia subito il danno nella sua veste di
partecipe dell'organizzazione statale e come vittima di eventi occorsi
in servizio, anche se ad opera di altri soggetti partecipi anch'essi
della stessa organizzazione, il problema del risarcimento ha carattere
"interno", da risolversi non secondo i comuni criteri del diritto
civile, bensì secondo il particolare statuto della organizzazione
statale.
Né vi è la possibilità di configurare uno "sdoppiamento"
dell'attività dello Stato, da un lato come parte del rapporto
d'impiego e dall'altro come soggetto responsabile del danno, per cui
ogni avvicinamento della fattispecie all'ipotesi prevista dall'art. 28
della Costituzione è impossibile.
Per le stesse considerazioni si nega che nella specie possa
parlarsi di un contrasto tra il decreto-legge del 1936 e l'art. 24
della Costituzione. Il decreto del 1936 non vuol togliere al cittadino
l'azione a tutela dei suoi diritti, ma solo ritiene liberatoria una
forma di liquidazione forfettaria disposta dalla disciplina interna del
rapporto. Se si escludesse l'azione, si violerebbe l'art. 24 della
Costituzione. Ma qui non si esclude affatto l'azione: solo la ragione
di essa viene meno perché non sussiste il diritto che potrebbe
legittimarla.
L'Avvocatura, poi, esclude il denunziato contrasto tra il
decreto-legge del 1936 e l'art. 113 della Costituzione.
L'art. 113 mira ad assicurare, in ogni caso, ai titolari di pretese
giuridiche verso la pubblica Amministrazione la possibilità della
tutela giurisdizionale, ma non intende creare nuove categorie di
pretese giuridiche o dilatare i confini delle stesse, quali sono posti
dalla legge. Posto che ogni diritto od interesse legittimo è rimasto
nella sua configurazione originaria e nei limiti segnati dal
legislatore nel suo apprezzamento discrezionale, la portata dell'art.
113 della Costituzione va intesa nel senso che la realizzazione di tali
diritti ed interessi non può essere affidata ad altri che al giudice.
Intesa in tale senso la disposizione costituzionale, il decreto del
1936 non contrasta con essa, nulla avendo innovato rispetto alla tutela
giurisdizionale dei pubblici dipendenti per gli eventi dannosi loro
occorsi in servizio, che è e rimane quella della Corte dei conti.
L'Avvocatura dello Stato conclude, pertanto, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n 313 del
1936 sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - Le tre cause, congiuntamente discusse, possono essere definite
con unica sentenza, unica essendo la questione da decidere.
2. - In relazione ai precedenti giurisprudenziali della Corte
basterà ricordare che l'avvenuta abrogazione delle leggi qui
denunziate (decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, avente
forza di legge in virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671, e regio
decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28
maggio 1936, n. 1126) non può formare ostacolo all'esercizio del
sindacato di legittimità costituzionale delle leggi stesse.
3. - Secondo l'Avvocatura dello Stato, le norme denunziate
poggerebbero sul rapporto interno di organizzazione dello Stato e sulle
relazioni fra lo Stato ed i propri dipendenti, regolate dallo statuto
dei pubblici dipendenti, mentre l'art. 28 della Costituzione
disciplinerebbe i rapporti fra lo Stato, che agisce a mezzo dei propri
dipendenti, ed i terzi. Le parti attrici, invece, sostengono che l'art.
28 non ammetterebbe, nei confronti dello Stato, alcuna disciplina
particolare della materia, in quanto quella norma avrebbe sancito
l'obbligo dell'intero risarcimento del danno in proporzione all'entità
del danno stesso.
Di fronte a queste opposte tesi è sufficiente rilevare che
nell'attuale controversia non si tratta di vedere se le leggi
denunziate abbiano, legittimamente o non, regolato, agli effetti della
responsabilità dello Stato, un aspetto del rapporto di impiego fra lo
Stato ed i suoi dipendenti, ma si tratta di giudicare se le leggi
stesse abbiano adottato un sistema che si risolva nella esclusione di
ogni responsabilità.
Un primo esame, per dir così, esterno delle disposizioni del
decreto-legge del 1936 mostra chiaramente come almeno in due casi
quelle disposizioni esimano totalmente da ogni responsabilità. Quando
l'impiegato abbia riportato una invalidità tale da consentire la
continuazione del servizio, il trattamento di attività di servizio
esclude qualsiasi indennizzo. Così pure quando l'impiegato avesse
titolo, in base al servizio prestato o per effetto di altri benefici,
ad una pensione che, nel suo ammontare, non si discostasse da quella
privilegiata, con la concessione di una pensione di privilegio,
disposta per effetto dell'evento lesivo, non si realizzerebbe neppure
una forma di risarcimento. Altra esenzione assoluta da responsabilità
è quella che deriva dalla norma dello stesso decreto che esclude ogni
azione di danni "da parte di chiunque altro", togliendo così qualsiasi
possibilità di indennizzo a favore di chi, pur avendo risentito un
danno risarcibile a causa della inabilità o della morte del dipendente
statale, non abbia diritto alla pensione privilegiata.
Ma la situazione non presenta sostanziali diversità anche quando
la pensione privilegiata sia concessa solo in vista dell'invalidità o
della morte del dipendente, anche quando, cioè, non sussistendo altri
titoli per la concessione, la pensione privilegiata possa apparire una
forma di risarcimento del danno. Anche in tali casi il diritto alla
pensione privilegiata non nasce per effetto della responsabilità
dell'Amministrazione, dalla quale, anzi, prescinde, ma scaturisce dal
fatto stesso che l'impiegato sia stato vittima di un evento lesivo in
circostanze e per cause previste dalla legge. E la concessione si basa
sopra elementi che, rigidamente ancorati alla posizione dell'impiegato,
possono non coincidere con quelli che dovrebbero valere rispetto alla
responsabilità.
In conclusione, il sistema adottato da quelle leggi esclude, in
alcuni casi, ogni risarcimento ed in altri offre un trattamento che
può rappresentare una mera apparenza di indennizzo.
Stando così le cose, è chiaro che non è necessario, ai fini del
presente giudizio, risolvere tutte le numerose e delicate questioni
circa l'interpretazione dell'art. 28 della Costituzione, essendo
sufficiente mettere in rilievo come, per quanto ampia possa essere, in
ipotesi, la sfera nella quale il legislatore può regolare i rapporti
tra lo Stato ed i suoi dipendenti anche agli effetti della
responsabilità verso di essi, non è lecito disconoscere che sarebbe
in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 della
Costituzione una legge che, come quelle ora in esame, adottasse una
disciplina tale da escludere in tutto, più o meno manifestamente, la
responsabilità stessa.
4. - Le osservazioni che precedono sarebbero bastevoli a far
ritenere illegittime le leggi denunziate, rendendo superfluo l'esame di
esse in riferimento alle altre norme costituzionali indicate nelle
ordinanze di rinvio: artt. 3, 24 e 113. La Corte, tuttavia, ritiene che
non sia inutile un raffronto con l'art. 3.
Che una disparità di trattamento sussista è cosa certa e
manifesta: quelle leggi creano una grave sperequazione tra il privato,
vittima di un fatto colposo, e il dipendente statale, vittima dello
stesso fatto. Né ricorre l'applicazione del principio, costante nella
giurisprudenza della Corte, secondo cui la disparità di trattamento è
giustificata tutte le volte che il legislatore accerti, nella sua
discrezionalità, una situazione diversa richiedente una particolare
disciplina: dalle disposizioni in esame si evince chiaramente che il
legislatore non volle attuare una particolare disciplina in vista di
una particolare situazione, ma volle togliere ad una categoria di
cittadini quei diritti che, quando lo Stato incorra in responsabilità,
spettano a tutti gli altri; e volle toglierli, fondamentalmente, per
ragioni di economia e di protezione degli interessi dello Stato, come
risulta anche dai lavori preparatori della conversione in legge del
decreto del 1936.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legge
del 1936 e della relativa legge di conversione comprende anche l'altro
testo legislativo denunziato con una delle tre ordinanze in esame e
cioè il decreto luogotenenziale del 1915, che del decreto del 1936
costituisce la base ed il presupposto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei procedimenti indicati in
epigrafe:
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto
luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558: "Interpretazione autentica
della portata delle disposizioni vigenti in materia di pensioni
privilegiate", e del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313,
convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126: "Applicazione ai
dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle
disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di
infermità, lesioni o morte per eventi di servizio", in riferimento
agli artt. 3 e 28 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 23 gennaio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte