Sentenza n. 1/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/02/1964 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo e
terzo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato,
promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1963 dalla Corte suprema di
cassazione - Sezioni unite civili - su ricorso del Consiglio
dell'Ordine dei geometri della Provincia di Roma contro il Ministero
dei lavori pubblici, l'Ordine degli ingegneri e il Collegio degli
ingegneri ed architetti della Provincia di Venezia, iscritta al n. 84
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 125 dell'11 maggio 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei lavori
pubblici, del Consiglio dell'Ordine dei geometri della Provincia di
Roma, dell'Ordine degli ingegneri e del Collegio degli ingegneri ed
architetti della Provincia di Venezia;
udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1963 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Gianfilippo Delli Santi, per l'Ordine degli ingegneri
e per il Collegio degli ingegneri ed architetti, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Elio Vitucci, per il Ministero dei lavori
pubblici.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Viene all'esame di questa Corte, a seguito di ordinanza 31
gennaio 1963 della Corte di cassazione, una questione di legittimità
costituzionale tratta dal contesto del secondo e terzo comma dell'art.
34 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato: dei quali
il primo prescrive che il ricorso al Consiglio di Stato non è ammesso
contro il provvedimento amministrativo definitivo che sia stato
impugnato con ricorso al Presidente della Repubblica e il secondo
dispone che tuttavia, quando il provvedimento si riferisce direttamente
ad altri interessati, il ricorso predetto non può essere proposto se
non siano decorsi i termini per l'impugnazione in via giurisdizionale,
ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro
quindici giorni, di fare opposizione. In caso contrario, continua il
terzo comma dell'art. 34, il giudizio avrà luogo in sede
giurisdizionale.
La Cassazione decideva su un'impugnazione per difetto di
giurisdizione ad essa prodotta dal Consiglio dell'Ordine dei geometri
della Provincia di Roma avverso la sentenza dei Consiglio di Stato 24
maggio 1961, la quale aveva dichiarato inammissibile un ricorso
proposto dal predetto Ordine dei geometri come controinteressato non
sentito, contro il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1959, che, su istanza dell'Ordine degli ingegneri di Venezia e del
Collegio degli ingegneri e degli architetti della Provincia di Venezia,
aveva annullato, in via straordinaria, una circolare 5 maggio 1955 del
Ministero dei lavori pubblici.
La Cassazione rilevava che il Consiglio di Stato aveva negato
l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale contro il decreto
presidenziale, perché non erano stati dedotti vizi di procedimento o
di forma propri di quel decreto, in conformità di una giurisprudenza
che risale alla stessa istituzione del Consiglio di Stato, come giudice
di legittimità per la tutela di interessi legittimi. Considerava che
un mutamento di tale giurisprudenza, sia pure per quanto concerne i
controinteressati, come era l'Ordine dei geometri, avrebbe lasciato
"dubbi sulla sua esattezza e sullo stesso mantenimento di una diversa
interpretazione, dato il peso degli argomenti che sono apparsi efficaci
fino all'attuale Costituzione, e alla previsione dell'art. 113 della
stessa, circa la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli
interessi legittimi". Non ravvisando l'opportunità di un riesame della
questione con riguardo particolare agli argomenti addotti dal Consiglio
di Stato, la Corte di cassazione riteneva che avrebbe avuto influenza
sul fondamento del ricorso ad essa proposto "una pronuncia di
illegittimità costituzionale dei su citati commi secondo e terzo
dell'art. 34, per quanto attengono ai controinteressati e alle
conseguenze che ne deriverebbero circa la scindibilità delle posizioni
soggettive degli interessati ricorrenti in relazione ai loro rispettivi
interessi legittimi".
2. - L'ordinanza è stata notificata alle parti in data 4 aprile
1963 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 aprile
successivo.
È stata comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei
Deputati il 9 aprile 1963.
Si sono costituiti innanzi a questa Corte, il 24 aprile 1963, il
Consiglio dell'Ordine dei geometri della Provincia di Roma e, il 31
maggio 1963, l'Ordine degli ingegneri e il Collegio degli ingegneri ed
architetti della Provincia di Venezia.
Il 30 maggio 1963, si è costituito inoltre il Ministero dei lavori
pubblici; non è intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Nell'atto della costituzione solo il Consiglio dell'Ordine dei
geometri e il Ministero dei lavori pubblici hanno svolto specifiche
deduzioni e istanze. Il Ministero ha chiesto che la Corte risolva come
di giustizia la dedotta questione; il Consiglio invece ha concluso per
la dichiarazione di illegittimità dell'art. 34 del T.U. 26 giugno
1924, n. 1054, e, nei limiti in cui si ritiene che esistano, i principi
generali dai quali si pretende di far discendere l'impossibilità per
il controinteressato di impugnare in sede giurisdizionale l'atto
amministrativo con il quale viene deciso il ricorso straordinario. Il
Collegio e il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Venezia si sono
limitati ad una generica contestazione della fondatezza della questione
proposta e si sono riservati di depositare memorie.
Memorie sono state presentate il 10 ottobre 1963 soltanto dal
Ministero dei lavori pubblici e dall'Ordine dei geometri.
3. - Il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente che la
regola di alternatività fra ricorso al Consiglio di Stato e ricorso
straordinario, desumibile dall'art. 34 del T.U. delle leggi sul
Consiglio di Stato, non è conforme alla Costituzione quando da essa si
fa derivare la conseguenza che il titolare di un interesse legittimo
per la prima volta leso dalla decisione del ricorso straordinario non
ha la possibilità di sperimentare alcun mezzo di tutela
giurisdizionale. Non varrebbe obiettare che l'art. 34 predetto
sostanzialmente intende come rinunzia a questa tutela la proposizione
del ricorso straordinario, sia perché un negozio assolutamente
presunto non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, sia perché è
artificioso attribuire al ricorrente la volontà di prescindere dalla
tutela contro i vizi intrinseci della pronunzia del Capo dello Stato,
quando si ammette che egli può provocarne l'annullamento per vizi
estrinseci, sia infine perché colui il quale non ha avuto notizia del
ricorso straordinario non ha esplicato alcuna attività nel
procedimento iniziato con il ricorso, epperò non v'è un suo
comportamento idoneo a fare argomentare una qualsiasi volontà di
rinunzia. Il principio di alternatività fra i due ricorsi fu proposto
e si consolidò quando entrambi questi atti erano ritenuti di natura
amministrativa; venne successivamente conservato perché fu creduto che
essi determinassero sostanziali equivalenti garanzie di giustizia e di
effetti pratici. Essendo però ormai riconosciuto che solo il ricorso
al Consiglio di Stato è di carattere giurisdizionale, l'alternativa si
risolve in un diniego di giustizia, non consentito dal contenuto
perentorio dell'art. 113 della Costituzione.
La difficoltà che è insita nel fatto per cui, ammettendosi il
ricorso giurisdizionale contro il decreto del Presidente della
Repubblica, il Consiglio di Stato verrebbe chiamato a pronunziarsi due
volte sullo stesso affare, darebbe luogo soltanto ad inconvenienti di
fatto, del tutto superabili, perché l'Adunanza generale del Consiglio
di Stato, competente a dare il parere sul ricorso straordinario, è
valida quando sia presente la metà dei magistrati, in modo che è
possibile una temporanea applicazione, alla Sezione che dovrà decidere
sul ricorso giurisdizionale, di magistrati appartenenti ad altre
Sezioni non intervenuti nell'Adunanza generale: un disegno di legge,
ancora in corso di esame, vi rimedia proponendo che il parere sui
ricorsi straordinari sia dato da una commissione speciale.
Non è nemmeno supponibile, continua il Ministero, che l'interesse
legittimo leso dall'atto amministrativo, una volta proposto il ricorso
straordinario, si autodegradi ad interesse semplice, perché oltretutto
ne conseguirebbe la confisca del diritto alla tutela giurisdizionale in
danno dei controinteressati ignari del procedimento.
Poiché infine il ricorso straordinario è proponibile pure a
tutela di diritti soggettivi ed è pacifico che il rigetto del ricorso
nel quale si faccia questione di tali diritti non preclude l'azione
giudiziaria, l'alternativa si risolve in danno della tutela degli
interessi legittimi, che potrebbero definitivamente rimanere
pregiudicati da un atto di indole amministrativa, e che, sotto il
riflesso della garanzia giurisdizionale, sono posti dalla Costituzione
nello stesso piano dei diritti soggettivi.
4. - L'Ordine dei geometri rileva che la questione deve limitarsi
alle conseguenze del principio di alternatività sulla posizione dei
controinteressati, salvo alla Corte di estendere la sua pronunzia di
illegittimità anche ai cointeressati in base all'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n, 87.
Osserva che, secondo l'avviso espresso nella sentenza di questa
Corte 27 giugno 1958, n. 40, anche le decisioni contenziose sono atti
amministrativi garantiti dall'art. 113 della Costituzione: il ricorso
straordinario, il cui carattere giurisdizionale è da escludere, come
è escluso, non può perciò sfuggire a tale garanzia. E non è
ammissibile quindi che colui il quale ha un interesse contrario
all'accoglimento del ricorso straordinario non possa far valere i vizi
della decisione anteriori al parere del Consiglio di Stato: i
controinteressati solo dall'accoglimento del ricorso straordinario
ricevono lesione al loro interesse legittimo, e la scelta effettuata
dal ricorrente non può pregiudicarli, quando il ricorrente non ha dato
loro notizia della proposizione del ricorso. Se è legittimo che la
legge ordinaria determini situazioni di decadenza o di acquiescenza,
non lo è quando essa crea fattispecie di rinunzie implicite o presunte
per mascherare la violazione di una norma costituzionale.
La decisione straordinaria lede l'interesse del controinteressato
in quanto questi, pur invocando l'osservanza delle stesse norme
invocate dal ricorrente, ne vede assunta un'interpretazione opposta a
quella che lo proteggerebbe. L'interesse legittimo del ricorrente è
stato leso dall'atto dell'Amministrazione, quello dei controinteressati
dalla decisione straordinaria; e pertanto v'è una diversità di
situazioni concrete, cui corrisponde una sostanziale diversità di
interessi legittimi.
Il principio del ne bis in idem, se sussiste, non potrebbe
legittimare il disconoscimento di un diritto costituzionalmente
garantito; così come non potrebbe disconoscere tale diritto il
carattere complesso del procedimento straordinario, perché esso
risulta dalla determinazione di una legge ordinaria. La tutela che
l'art. 113 della Costituzione appresta non garantisce soltanto una
protezione sostanzialmente giurisdizionale, ma ne garantisce una che
anche soggettivamente sia giurisdizionale, perché vuole "tutela
giurisdizionale... dinanzi agli organi di giurisdizione".
5. - All'udienza pubblica del 23 ottobre 1963 i difensori
dell'Ordine degli ingegneri e Collegio degli ingegneri e architetti e
del Ministero dei lavori pubblici hanno ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Corte di cassazione richiama soltanto il
secondo e il terzo comma dell'art. 34 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054,
contenente il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato. Viceversa,
l'Ordine dei geometri chiede, sia nell'atto di costituzione, sia nella
memoria, che sia dichiarato illegittimo l'art. 34 predetto, e quindi
anche il suo primo comma. Questa Corte deve però stare ai termini
della questione così come è stata proposta dalla Cassazione.
Deve stare a tali termini anche per escludere che possa essere
seguita l'impostazione data alla questione dal Ministero dei lavori
pubblici, il quale ha discusso ampiamente se le disposizioni denunciate
contrastano con l'art. 113 della Costituzione, in quanto in via
generale pongono al soggetto leso da un atto amministrativo definitivo
l'alternativa fra il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato e
quello straordinario al Presidente della Repubblica. Tale metodo ha
indotto l'Ordine dei geometri ad intrattenersi sull'argomento, sia pure
con brevi cenni; ma il dubbio proposto dalla Corte di cassazione
riguarda soltanto il precetto, ritenuto implicito in quell'alternativa,
in base al quale la possibilità di impugnare in Consiglio di Stato la
decisione che accoglie il ricorso straordinario è preclusa a coloro
che avevano un interesse contrario a tale accoglimento.
2. - L'esistenza di questo precetto è stata messa in dubbio
dall'Ordine dei geometri; ma esso risulta dal significato generalmente
attribuito alle disposizioni in esame.
E però fondato l'assunto della sua illegittimità costituzionale.
Il principio si suole spiegare osservandosi, per un verso, che la
tutela dei controinteressati contro l'istanza proposta con il ricorso
straordinario è assicurata dalla presenza, nel procedimento instaurato
da quel ricorso, dell'organo dell'Amministrazione che ha formato l'atto
impugnato, e, per altro verso, che i controinteressati sono vincolati
dalla scelta esercitata dai cointeressati, fra la via amministrativa e
quella giurisdizionale, ai sensi delle norme richiamate.
A parte che non sempre nel procedimento è presente la
Amministrazione da cui promana l'atto denunciato per l'annullamento,
come si può intendere considerando il caso in cui questo atto non
promana dallo stesso Ministro competente per la decisione, è
incontestabile che l'interesse legittimo, cadendo nella sfera giuridica
del singolo, si differenzia da quello della Amministrazione, e deve
perciò comportare una possibilità di difesa indipendente dalle
ragioni che può esporre l'autorità alla quale l'atto si deve
imputare; il che è riconosciuto quando si esige la notifica del
ricorso ai controinteressati. Tanto più la posizione di costoro deve
ritenersi autonoma nei riguardi della pubblica Amministrazione in
quanto nemmeno è sempre vero che gli uni e l'altra possono dedurre
difese identiche.
Quanto alla scelta spettante ai cointeressati fra il ricorso
straordinario e il ricorso al Consiglio di Stato, scelta che la Corte
di cassazione, non avendo proposto la questione della sua legittimità,
ha ritenuto non contrastante con il dettato dell'art. 113 della
Costituzione, essa non potrebbe mai pregiudicare i controinteressati,
la cui posizione soggettiva è del tutto contrapposta a quella dei
cointeressati, e ai quali quindi non possono non spettare poteri
propri. Non accordandoli, le norme predette hanno negato ai
controinteressati financo quel modo di tutela che comunque esse avevano
ritenuto sufficiente per i cointeressati.
3. - Deve pertanto ritenersi fondata la questione proposta dalla
Corte di cassazione e deve decidersi in conformità senza che (ex art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) si possa dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'intero contenuto delle norme
denunciate, come domanda l'Ordine dei geometri nella sua memoria, non
essendo di ordine conseguenziale la questione che concerne il
ricorrente e i cointeressati;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei secondo e del terzo
comma dell'art. 34 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, contenente il
T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, in quanto il procedimento per
la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica non assicura ai controinteressati la
possibilità della tutela giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1964:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte