Sentenza n. 1/1968
Altra decisione · depositata il 14/03/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
citata
- art. 2r.d. 369/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana notificato il 12 ottobre 1967, depositato in cancelleria il
16 successivo ed iscritto al n. 27 del Registro ricorsi 1967, per
conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato, sorto per
effetto del D.P.R. 9 agosto 1967 col quale l'avv. Luigi Mazzei venne
nominato presidente dell'Ente acquedotti siciliani.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 31 gennaio 1968 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avv. Salvatore Orlando Cascio, Enzo Silvestri e Salvatore
Villari, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con D.P.R. 9 agosto 1967, emanato sentito il Consiglio dei
Ministri e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, l'avv. Luigi
Mazzei venne nominato presidente dell'Ente acquedotti siciliani.
In relazione a tale decreto la Regione siciliana, con ricorso del
12 ottobre 1967 regolarmente notificato e depositato, ha sollevato un
conflitto di attribuzioni con lo Stato, chiedendo l'annullamento del
provvedimento, emanato senza che il Presidente della Regione, a norma
dell'art. 21, terzo comma, dello Statuto speciale, sia stato invitato a
partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri nel corso della
quale la nomina venne deliberata.
La ricorrente, dopo aver messo in rilievo che la competenza dello
Stato a provvedere alla nomina del presidente dell'E.A.S. è delimitata
dalla competenza attribuita alla Regione dalla citata norma dello
Statuto speciale, sicché la mancata convocazione del Presidente della
Regione si risolve in una lesione delle attribuzioni a questa
costituzionalmente assegnate, osserva che l'art. 21, comma terzo, dello
Statuto pone in essere una forma di partecipazione della Regione alle
funzioni statali, con la conseguenza che l'atto adottato dal Consiglio
dei Ministri nell'ambito di una potestà statale ma in presenza di un
interesse regionale (nella specie certamente sussistente perché
l'E.A.S. ha localizzazione esclusivamente regionale e funzioni che
indubbiamente interessano la Regione) lede la competenza regionale se
il Presidente della Regione non viene invitato alla riunione, e tale
lesione vizia l'atto finale del Capo dello Stato che conclude il
procedimento.
La Regione osserva, infine, che l'impugnazione deve considerarsi
estesa anche all'avviso di convocazione del Consiglio dei Ministri ed
al parere reso da quest'organo - atti dei quali si domanda l'esibizione
- e conclude chiedendo che, affermata nei termini innanzi indicati la
competenza della Regione, venga annullato l'impugnato decreto
presidenziale.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in data
30 ottobre 1967. Nel relativo atto di deduzioni si sostiene
l'infondatezza del ricorso per un triplice ordine di ragioni: a)
perché l'art. 21 dello Statuto siciliano si riferisce alle
deliberazioni e non, come è nella specie, ai pareri emessi dal
Consiglio dei Ministri; b) perché la nomina del presidente dell'E.A.S.
- ente di Stato, come ammette la stessa Regione - non è materia che
interessi la Regione: il relativo potere, secondo i principi affermati
dalla Corte (sent. n. 4 del 1966) nell'interpretazione della norma
statutaria della quale si afferma la violazione, non tollera interventi
regionali che comprometterebbero il carattere di ente statale titolare
di funzioni di interesse generale, inquadrate in un programma generale
che attua una delle fondamentali riforme economico - sociali; c) infine
perché l'art. 21 dello Statuto siciliano consente, non impone la
partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri,
e ciò solo quando quest'ultimo, a seguito di una valutazione
politico-discrezionale, ritenga che essa sia opportuna: sicché la
Regione non potrebbe mai vantare una pretesa né, ove questa fosse
disattesa, lamentare una violazione di competenza. L'Avvocatura
conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
3. - In una memoria depositata il 13 gennaio 1968 la difesa della
Regione contesta le varie argomentazioni opposte dall'Avvocatura dello
Stato, ed in particolare osserva: a) che la distinzione fra le varie
competenze del Consiglio dei Ministri è irrilevante: anche se nella
specie si fosse trattato di un parere, si sarebbe dovuto pur sempre
dare applicazione all'art. 21 dello Statuto che riguarda tutti i casi
in cui una questione che interessi la Regione sia posta all'ordine del
giorno; e va anche tenuto presente che il potere è attribuito nel caso
in esame al Capo dello Stato quale organo amministrativo e non quale
organo sovrastante a tutti i poteri dello Stato; b) che l'art. 21
inequivocabilmente attribuisce alla Regione una situazione attiva,
perché esso non dà al Governo una facoltà - nel qual caso la norma
avrebbe dovuto trovar posto nella Costituzione più che nello Statuto -
, ma impone un obbligo: la partecipazione del Presidente regionale alle
sedute del Consiglio, come hanno riconosciuto sia il Consiglio di Stato
(sent. del 24 febbraio 1962, n. 111) che questa Corte (sent. n. 12 del
1963 e n. 4 del 1966), è esercizio di una competenza
costituzionalmente garantita, la cui violazione non può non comportare
l'invalidità dell'atto; c) che la sent. n. 4 del 1966 di questa Corte,
contrariamente all'interpretazione che l'Avvocatura vuol darne, si
riferisce solo all'annullamento di ufficio e non afferma affatto che
l'art. 21 dello Statuto prenda in considerazione solo le materie
riguardanti particolarmente la Regione. La norma statutaria siciliana
è diversa dalla corrispondente norma statutaria sarda (art. 47 dello
Statuto siciliano) presa in esame dalla Corte in altra occasione
(sentenza n. 12 del 1963), e comunque l'atto ora impugnato è di
prevalente interesse regionale: l'E.A.S., infatti, è titolare di
interessi propri, collegati con interessi statali, ma non solo con
questi, e la Regione, che non contesta il potere del Capo dello Stato
di emanare il provvedimento di nomina del presidente dell'Ente, afferma
solo che la competenza statale non è intaccata dall'intervento del
Presidente regionale, nei modi previsti dall'art. 21, in un quadro di
partecipazione regionale all'esercizio di funzioni statali che trova
espressione anche in altri, macroscopici esempi.
La difesa della Regione passa poi all'esame della giurisprudenza
costituzionale per trarne argomento a favore della tesi secondo la
quale l'art. 21 dello Statuto contempla un'attività che rientra nella
sfera delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, e
mette in evidenza che, nella specie, ricorre addirittura un prevalente
interesse regionale, come è dimostrato: a) dall'art. 14, lett. g,
dello Statuto, che attribuisce alla Regione la legislazione esclusiva
in materia di opere pubbliche eccettuate quelle di interesse
prevalentemente nazionale (l'art. 3 D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, fra
queste non contempla gli acquedotti, né per essi è stata seguita la
particolare procedura, ivi prevista, che richiede che la Regione sia
sentita quando si tratti di includere altre opere nell'elenco); b) dai
compiti attribuiti dalla legge all'E.A.S., il quale, per quanto
riguarda gli acquedotti comunali e consortili agisce nell'interesse di
enti collegati istituzionalmente con la Regione; c) dai finanziamenti
dell'Ente, erogati non solo dallo Stato, ma anche dalla Regione; d)
dalla circostanza che per la scelta delle opere da finanziare l'E.A.S.
deve prendere intese con la Regione. Dall'insieme di questi elementi -
così conclude la difesa regionale - risulta esistente un qualificato
interesse regionale che giustifica il chiesto annullamento dell'atto.
4. - L'Avvocatura dello Stato, in una memoria depositata il 12
gennaio 1968, ribadisce che le deliberazioni del Consiglio dei Ministri
nelle materie che interessano particolarmente le Regioni rimangono atti
di esclusiva competenza statale, sicché l'intervento del Presidente
regionale modifica la composizione dell'organo statale, ma non comporta
una partecipazione della Regione alla formazione degli atti relativi;
riafferma che l'art. 21 dello Statuto consente e non impone la
partecipazione del Presidente regionale alla riunione del Consiglio dei
Ministri; e assume che, comunque nella specie il ricorso è infondato.
Su quest'ultimo punto, l'Avvocatura osserva: a) nel procedimento di
nomina del presidente dell'E.A.S. il Consiglio dei Ministri è
competente ad emettere un parere d'ordine politico, e perciò si è
fuori dell'ambito dell'art. 21 dello Statuto che si riferisce alle sole
deliberazioni; b) non ci si trova di fronte ad una materia che
interessi la Regione, perché l'interesse contemplato dalla norma
statutaria deve essere di ordine giuridico e non di mero fatto, come si
ricava dalla stessa giurisprudenza costituzionale: l'intervento del
Presidente regionale è da escludersi allorché il Governo deliberi su
materie che, interessando l'intera comunità, per ciò stesso
interessano le singole regioni; c) la nomina del presidente
dell'E.A.S., che non attiene alle funzioni dell'Ente, è
estrinsecazione di un potere statale che non interferisce minimamente
nella sfera di competenza della Regione: e quando - così conclude
l'Avvocatura - lo Statuto ha voluto realizzare una partecipazione
regionale a nomine statali (ad esempio per la destinazione del
magistrati alle Sezioni regionali della Corte del conti), lo ha fatto
in forma espressa.
5. - Dell'udienza pubblica le parti hanno illustrato le rispettive
tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'art. 2 del R.D. 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme
per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, relativa
all'istituzione dell'Ente acquedotti siciliani, stabilisce che il
presidente di tale ente venga nominato con decreto del Capo dello
Stato, emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici "sentito
il Consiglio dei Ministri".
Per decidere il presente ricorso - col quale, dolendosi che il suo
Presidente non sia stato invitato a partecipare alla seduta del
Consiglio dei Ministri nel corso della quale venne deliberata la nomina
dell'avv. Luigi Mazzei a presidente dell'Ente, la Regione siciliana
impugna il relativo D.P.R. 9 agosto 1967 - occorre preliminarmente
accertare se il terzo comma dell'art. 21 dello Statuto siciliano
attribuisca al Presidente regionale il diritto a partecipare alle
riunioni del Consiglio dei Ministri nelle quali si decida su materie
che interessano la Regione ovvero se tale disposizione, come sostiene
l'Avvocatura dello Stato, si limiti a consentire che il Governo inviti
il Presidente regionale tutte le volte in cui, nell'esercizio di un suo
apprezzamento politico, ne ravvisi l'opportunità.
La Corte ritiene valida la prima tesi, non sembrando che la seconda
trovi fondamento in alcun apprezzabile argomento. Già in occasione
della controversia decisa con la sentenza n. 4 del 1966 la Corte,
portando il suo esame sull'esistenza di un interesse della Regione nel
caso di specie, esplicitamente disattese un'interpretazione dell'art.
21 dello Statuto che avrebbe escluso la configurabilità stessa di un
conflitto di attribuzione. Da tale precedente non c'è ragione di
discostarsi. Ed invero, mentre da un canto la lettera della norma
statutaria, nella sua forma imperativa, inequivocabilmente considera il
Presidente regionale come titolare di una competenza, la sua ratio
conferma che lo Statuto ha voluto che nelle materie nelle quali sia
presente un interesse regionale e che siano di tale importanza da
giustificare l'intervento del più alto organo governativo, i relativi
provvedimenti non vengano adottati senza la partecipazione di chi, in
forza dello stesso Statuto, rappresenta la Regione e può perciò far
valere le valutazioni che da quell'interesse siano ispirate. In altri
termini, la disposizione in esame, valutata logicamente nel quadro del
complesso sistema giuridico che con meccanismi di vario tipo regola i
rapporti fra Stato e Regione, non può non essere interpretata nel
senso che quando occorra un interesse regionale di una certa
qualificazione (del che appresso si dirà), decisioni di grande rilievo
siano adottate, pur rientrando nella competenza statale, con la
partecipazione della Regione. E se il particolare procedimento previsto
dall'art. 21 è predisposto perché tale esigenza trovi adeguata
soddisfazione, non v'è dubbio che lo scopo della norma sarebbe
frustrato ove al Governo si riconosce la libera e non sindacabile
valutazione del presupposto dal quale consegue la legittimazione del
Presidente regionale ad intervenire alle riunioni del Consiglio
2. - Nel merito la difesa dello Stato ha sostenuto che nel
procedimento di cui all'art. 2 del R.D. 23 febbraio 1942, n. 369, il
Consiglio dei Ministri è chiamato a svolgere un'attività meramente
consultiva, sicché non si sarebbe in presenza di una vera e propria
deliberazione e, quindi, della fattispecie regolata dalla norma
statutaria invocata dalla ricorrente. Ad avviso della Corte anche
questa eccezione non ha fondamento, e ciò perché - a prescindere
dalla questione se l'art. 21, terzo comma, dello Statuto non debba
essere interpretato nel senso che, in presenza di un interesse
regionale, là dove c'e competenza del Consiglio dei Ministri, quale
che sia il suo contenuto, sussista l'obbligo di invitare il Presidente
regionale - è da escludere che la formula "sentito il Consiglio dei
Ministri" significhi che nella specie quest'organo non eserciti una
vera e propria funzione decisoria. Una tale conclusione negativa non
può certo essere giustificata dalla circostanza che la nomina del
presidente dell'ente acquedotti avviene su proposta del Ministro per i
lavori pubblici e con decreto presidenziale: il vigente ordinamento,
infatti, non conosce atti esterni del Consiglio dei Ministri, e d'altra
parte la posizione costituzionale di quest'ultimo impone di ritenere
che tutte le volte in cui esso sia chiamato a pronunziarsi su una certa
materia, le sue deliberazioni (a meno che dalla legge attributiva della
competenza non risulti chiaramente il contrario) determinino il
contenuto del provvedimento, sì che di fronte ad esse gli ulteriori
atti ministeriali e presidenziali assumano la funzione di mera
attuazione.
3. - Risolte in tal modo le due questioni preliminari, resta da
accertare se la nomina del presidente dell'ente acquedotti siciliani è
materia che interessi la Regione nel senso previsto dall'art. 21 dello
Statuto siciliano. Per decidere questo punto nessun rilievo ha la
circostanza che l'ente, come risulta dalla legge 19 gennaio 1942, n.
24, è inquadrato nell'amministrazione dello Stato: tale circostanza,
infatti, giustifica la competenza statale a provvedere alla nomina, ma
non esclude l'applicabilità del procedimento stabilito dalla norma
statutaria che per definizione presuppone, appunto quella competenza.
Il problema, invece, va posto in termini affatto diversi: si tratta,
infatti, di vedere se con l'indubbio interesse generale, che giustifica
l'attribuzione del potere deliberante allo Stato, concorra un interesse
della Regione del grado richiesto dall'art. 21 dello Statuto.
In proposito la Corte, richiamando la sua precedente giurisprudenza
ed in particolare i concetti esposti nella sentenza n. 4 del 1966,
ritiene che a giustificare la particolare competenza attribuita alla
Regione non siano sufficienti né il criterio di un interesse puramente
di fatto né il criterio della localizzazione territoriale o degli
effetti locali delle attività cui le deliberazioni statali si
riferiscano: non il primo, perché proprio le ragioni esposte al n. 1)
impongono che siano presi in considerazioni solo interessi
giuridicamente qualificati; non il secondo, perché anche attività
locali o effetti che si producono nell'ambito territoriale della
Regione possono corrispondere ad un interesse tipico ed esclusivo dello
Stato. Occorre pertanto giungere alla conclusione che la norma
statutaria si riferisce solo all'interesse che si colleghi alla Regione
come ente esponenziale di poteri giuridici di autonomia.
Posta questa premessa, l'indagine deve essere volta ad accertare se
l'ordinamento giuridico consideri la materia de qua come tipicamente
statale ovvero se esso dia rilevanza ad un interesse regionale. La
risposta nel secondo senso non sembra dubbia. A prescindere dalla
circostanza che lo stesso regime comune di appartenenza degli
acquedotti tiene conto dell'interesse locale che ad essi si connette in
riferimento alla loro estensione territoriale (cfr. art. 824 Codice
civile in relazione all'art. 822), è decisiva la considerazione che,
accanto alle norme contenute nei vari Statuti speciali (ed in forza
delle quali, ad esempio, la Regione sarda ha potuto emanare la legge
regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'ente sardo
acquedotti e fognature), la Costituzione - art. 117 - esplicitamente
attribuisce anche alle regioni comuni la materia degli acquedotti di
interesse locale. E non è senza importanza che la stessa legge statale
4 febbraio 1963, n. 129, abbia disposto (art. 1, comma terzo) che le
Regioni concorrano alla elaborazione del piano regolatore generale
degli acquedotti, in applicazione di un principio di coordinamento
degli interessi regionali e dell'interesse statale che la Corte -
sentenza n. 4 del 1964 - ha ritenuto essenziale al rispetto delle
competenze costituzionali attribuite alle Regioni in questo specifico
settore. Considerate in questo quadro generale, le norme dello Statuto
siciliano (art. 32, relativo al demanio delle acque pubbliche; art. 14,
lett. i, concernente la competenza legislativa in materia; art. 14,
lett. g, attributivo della competenza in tema di lavori pubblici) e le
disposizioni di attuazione (D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, che non
considera gli acquedotti fra le opere ritenute di prevalente interesse
nazionale), confermano che nella materia qui esaminata la Regione
siciliana è titolare di un interesse giuridicamente rilevante, tale da
corrispondere - trattandosi di un ente che opera esclusivamente in
Sicilia (art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24) e per l'attività
del quale la stessa legislazione statale (art. 2 cpv. del Decr. legt.
Pres. 17 aprile 1948, n. 774) prevede un'intesa con la Regione - al
particolare interesse che il procedimento previsto dall'art. 21 dello
Statuto presuppone. Né a diversa conclusione può pervenirsi per il
fatto che la presente controversia riguarda un atto di nomina e non
già il funzionamento dell'ente: a parte la considerazione che
l'ordinamento contempla casi in cui si realizza un concorso della
Regione proprio in tema di nomine (e ciò, come ha messo in evidenza la
difesa della ricorrente, perfino in ipotesi riguardanti la preposizione
ad uffici esclusivamente statali), sicché non può dirsi che si tratti
di una forma di cooperazione estranea ai tipi previsti dalla
legislazione, è del tutto evidente che l'interesse alla funzione non
è dissociabile dall'interesse alla scelta di chi alla funzione è
preposto con poteri che, come accade nel caso di specie (cfr. art. 2
cpv. del R.D. 23 febbraio 1942, n. 369), sono decisivi per il suo
esercizio.
4. - Deve pertanto riconoscersi che provvedendo alla nomina del
presidente dell'ente acquedotti siciliani senza che il Presidente della
Regione sia stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio
dei Ministri nel corso della quale essa fu deliberata, lo Stato, pur
esercitando una competenza propria, ha precluso l'esercizio di una
competenza costituzionale della Regione. Il relativo provvedimento va
di conseguenza annullato ai sensi degli artt. 38, 39 e 41 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
accogliendo il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla
Regione siciliana con l'atto di cui in epigrafe:
a) dichiara che spetta al Presidente della Regione siciliana
partecipare al Consiglio dei Ministri per la deliberazione della nomina
del presidente dell'Ente acquedotti siciliani (art. 2, R.D. 23 febbraio
1942, n. 369);
b) annulla il D.P.R. 9 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 31 agosto 1967, concernente la nomina dell'avv.
Luigi Mazzei a presidente di detto ente per la durata di un
quadriennio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte