Sentenza n. 1/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1970 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo
1968 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Zulian
Giampaolo, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri; udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1969 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Padova, con sentenza in data 13 marzo 1968,
assolveva per insufficienza di prove Zulian Giampaolo dal reato di
lesioni colpose in danno di Chiodetto Maria Teresa, che si era
costituita parte civile nel relativo procedimento.
Avverso tale sentenza, la Chiodetto proponeva ricorso per
cassazione per i soli interessi civili.
In sede di esame sulla ammissibilità della impugnazione, lo
stesso pretore di Padova, con ordinanza emessa il 23 marzo 1968,
proponeva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del codice di
procedura penale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nell'ordinanza si osserva che, nel caso di proscioglimento
dell'imputato, la parte civile può proporre impugnazione, ai sensi
dell'art. 195 del codice di procedura penale, soltanto quando essa sia
stata condannata alle spese e al risarcimento del danno.
Poiché, nella specie, non vi era stata alcuna pronuncia del genere
a carico della Chiodetto, il ricorso da lei proposto avrebbe dovuto
essere dichiarato inammissibile, secondo il disposto dell'art. 207,
comma primo, del codice di procedura penale, per difetto di
legittimazione all'impugnazione della proponente.
Né secondo il pretore di Padova alla dichiarazione di
inammissibilità avrebbe potuto ovviarsi, come vuole un recente
indirizzo dottrinario, mediante una interpretazione estensiva delle
norme sulla impugnazione della parte civile, in rapporto all'art. 111
della Costituzione, poiché il semplice richiamo a tale disposizione
non è idoneo a modificare il sistema delle impugnazioni disciplinato
dal vigente codice di procedura penale e ad alterare i limiti e le
condizioni stabilite dall'art. 195.
Invece, secondo il pretore, preliminare al giudizio sulla
ammissibilità della impugnazione, è la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 195: perché esso appare, a suo dire, in
netto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto
limita gravemente ed ingiustamente il diritto di difesa della parte
civile nei confronti delle altre parti, impedendole di impugnare una
sentenza che, quanto meno, potrebbe compromettere definitivamente il
suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15
giugno 1968.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte, si e costituito il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale con atto di intervento e deduzioni del 5
luglio 1968 ha chiesto che sia dichiarata infondata la questione di
legittimità costituzionale promossa dal pretore di Padova.
In via pregiudiziale, l'Avvocatura prospetta il dubbio circa la
legittimazione del giudice a quo a sollevare questioni di legittimità
costituzionale in sede di esame sulla ammissibilità della impugnazione
ex art. 207 del codice di procedura penale. La soluzione negativa
invero sarebbe suffragata dal fatto che il giudice a quo, nei
procedimenti di impugnazione, ha una competenza di carattere
eccezionale, limitata alle questioni di inammissibilità rilevabili
ictu oculi; pertanto, come organo sfornito di poteri decisori sul
merito della causa, egli non sarebbe legittimato a proporre questioni
di legittimità costituzionale.
Relativamente alla dedotta questione, l'Avvocatura osserva che
l'esercizio dell'azione civile nel processo penale trova il suo limite
nella natura stessa dell'azione che si fa valere: la tutela civile
infatti è strettamente collegata alla tutela penale sino a quando
sussiste una coincidenza delle due tutele; quando tale coincidenza
viene meno, come nel caso di pronunzia assolutoria dell'imputato, le
due forme di tutela si scindono, con la conseguenza che il giudice
penale non ha più alcun potere decisorio in ordine all'azione civile,
e la stessa parte civile non ha più alcun interesse a far valere in
sede penale la sua pretesa. L'azione civile, perciò, ritorna nella
sua sede naturale, salve, naturalmente, le preclusioni nascenti dal
giudicato penale.
Il fatto che la parte civile non sia legittimata ad impugnare la
sentenza penale assolutoria (salvo il caso di sua condanna alle spese
ed ai danni), trova la sua giustificazione nella circostanza che il suo
diritto di difesa è garantito, in sede penale, nei limiti
dell'interesse che essa ha fatto valere.
Pertanto, secondo l'Avvocatura, poiché l'art. 195 offre alla parte
civile quella protezione necessaria e sufficiente alla natura
dell'azione esercitata e alla posizione assunta nel processo penale, le
censure formulate dal giudice a quo risultano prive di fondamento. Non
sussiste infatti nessuna disparità di trattamento della parte civile
rispetto alle altre parti del processo penale, in quanto le loro
posizioni sono talmente diverse da non consentire alcun confronto;
neppure può parlarsi di violazione di difesa in quanto l'art. 195 del
codice di procedura penale assicura la più ampia difesa nei limiti
della natura del bene dedotto in giudizio. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Padova, essendo chiamato a pronunziarsi, ai
sensi dell'art. 207 del codice di procedura penale, sull'ammissibilità
di un gravame proposto da una parte lesa, costituita parte civile,
contro una sua sentenza, con la quale quel pretore aveva prosciolto
l'imputato, ha ritenuto non conforme alle norme costituzionali relative
al diritto di difesa la disposizione dell'art. 195 dello stesso codice
che, nella ipotesi di proscioglimento dell'imputato, consente alla
parte civile un diritto di gravame limitato al solo caso in cui essa
sia stata condannata ai danni e alle spese. Al riguardo l'Avvocatura
dello Stato prospetta preliminarmente il dubbio che, al giudice
chiamato ad esprimere il sommario giudizio di cui all'art. 207 del
codice di procedura penale non sia consentito di sollevare questioni di
costituzionalità, per essere a lui sottratto l'esame del merito, che
è riservato invece al giudice dell'impugnazione.
Ma, secondo questa Corte ha già più volte ritenuto, legittimato a
sollevare eccezioni di incostituzionalità è ogni organo investito di
funzioni di giurisdizione che, per risolvere una qualsiasi questione
sottoposta al suo esame e che abbia il compito di decidere, debba
interpretare ed applicare una norma della cui conformità alla
Costituzione abbia motivo di dubitare.
E poiché, nel caso, il pretore di Padova doveva, per assolvere il
compito commessogli dall'art. 207 del codice di procedura penale,
interpretare ed applicare quanto è dal detto articolo disposto, egli
era senza dubbio legittimato a sollevare, in rapporto ad esso,
questioni di costituzionalità.
Ond'è che il dubbio proposto dall'Avvocatura deve ritenersi
infondato.
2. - Passando all'esame del merito, è da precisare che il giudice
a quo, benché nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione abbia
indicato, come norme di comparazione ai fini del giudizio di
costituzionalità, soltanto quelle di cui agli artt. 24, comma secondo,
e 3, in realtà egli ha preso in considerazione anche la norma
dell'art. 111 della Costituzione, la cui disposizione ha citato nella
parte motiva della stessa ordinanza, sia pure per escludere che quella
norma abbia importato un diretto effetto abrogativo - modificativo
della disposizione e del sistema dell'art. 195 del codice di procedura
penale.
È ovvio che il giudice a quo, nel porsi tale quesito, ha
manifestato di avvertire un contrasto fra le due norme, quella
dell'art. 195 del codice di procedura penale - che esclude il gravame
della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato
(salvo il caso di sua condanna alle spese e ai danni) - e quella
dell'art. 111, comma secondo, della Costituzione, che ammette il
ricorso per cassazione contro ogni tipo di sentenza. E deve dedursene
che lo stesso giudice, in tanto ha omesso, nelle conclusioni, di
richiamare l'art. 111 da lui pur menzionato (e che, nel caso era
specificamente pertinente perché la parte civile Chiodetto proprio un
ricorso per cassazione aveva proposto), in quanto ha fatto riferimento
alla disposizione dell'art. 24, comma secondo, che può considerarsi
comprensiva di ogni altra relativa alla tutela del diritto di difesa.
Ciò posto, la Corte ritiene che il giudice a quo abbia dedotto
anche la violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
3. - La norma impugnata non lede gli artt. 24 e 3 della
Costituzione.
Infatti, per quanto riguarda in generale il diritto di difesa, la
parte civile ha modo di esercitarlo pienamente nel primo grado del
giudizio; sì che, sotto questo aspetto, l'art. 24 della Costituzione
non può ritenersi violato. Altrettanto si dica dell'art. 3: se alla
parte civile è negato, in certi casi, il diritto di appellare, ciò si
giustifica con la singolare posizione che essa, come parte lesa, ha nel
processo penale; per cui non sembra irragionevole che, nel silenzio del
pubblico ministero e dell'imputato, le manchi il potere di provocare il
riesame sul fatto.
4. - Analogo ragionamento non può ovviamente ripetersi per il
ricorso per cassazione, poiché l'art. 111, secondo comma, della
Costituzione, ammettendolo " sempre", e cioè senza esclusioni, ne
attribuisce il potere a tutte le parti del giudizio di merito, quando
siano consumate o non siano consentite altre forme di gravame.
Deve riconoscersi quindi che alla parte civile, per il disposto
dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, competa il diritto di
ricorrere in cassazione per violazione di legge anche contro la
sentenza, sia di primo che di secondo grado, che abbia prosciolto
l'imputato e che, non avendo condannato ai danni e alle spese essa
parte civile, per l'art. 195 non può essere ora da questa in alcun
modo impugnata.
Ed è appena il caso di soggiungere che il ricorso per cassazione,
che la parte civile è così ammessa a proporre nelle ipotesi in cui le
era prima vietato, ha sempre lo stesso oggetto, e quindi gli stessi
limiti, dell'azione civile che essa è abilitata a esercitare nel
processo penale; può cioè investire le sole disposizioni della
sentenza che concernono i suoi interessi civili. Va poi anche
soggiunto che il ricorso per cassazione della parte civile, quando è
proposto contro sentenza di primo grado, per lei inappellabile,
produrrà effetto soltanto se contro la stessa sentenza non segua un
esame in appello, cui la parte civile ha titolo per partecipare in
forza del disposto dell'art. 92 del codice di procedura penale, e che
abbia luogo a seguito di gravame proposto dall'imputato o dal pubblico
ministero.
Deve pertanto concludersi che la disposizione dell'art. 111,
secondo comma, della Costituzione ha reso illegittimo l'art. 195 del
codice di procedura penale nella parte in cui questo non consente che
la parte civile proponga ricorso per cassazione, limitatamente alle
disposizioni concernenti i suoi interessi civili, contro la sentenza,
sia di primo che di secondo grado, la quale ha concluso il processo cui
essa ha partecipato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 del codice
di procedura penale, nella parte in cui pone limiti a che la parte
civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni
della sentenza che concernono i suoi interessi civili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte