Sentenza n. 1/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 83,
sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 giugno 1972 dal pretore di Firenze nel
procedimento penale a carico di Camiciotti Sergio, iscritta al n. 279
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;
2) ordinanza emessa il 14 novembre 1972 dal pretore di Arena nel
procedimento penale a carico di Schinella Antonio ed altro, iscritta al
n. 44 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Camiciotti
Sergio, imputato del reato di guida senza patente per essere stato
sorpreso alla guida di un motoveicolo sprovvisto della prescritta
patente di guida mentre - a suo dire - stava esercitandosi sotto la
sorveglianza di persona che, stando sul sedile posteriore, fungeva da
istruttore, il pretore di Firenze ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 83, comma sesto, del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Si assume nell'ordinanza che la norma impugnata violerebbe il
principio di uguaglianza poiché escluderebbe senza alcuna plausibile
ragione dalla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevista
per i casi di esercitazione effettuata senza autorizzazione ma sotto la
sorveglianza di un istruttore, chi si esercita alla guida di un
motoveicolo di cat. A ad uso privato (quale nella specie era quello
condotto dal Camiciotti), e che resterebbe così esposto alla più
grave sanzione (pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda) comminata
dall'art. 80 comma decimo (ora tredicesimo, per le modifiche apportate
dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62) per i casi di guida
senza patente.
Nel giudizio non si sono costituite parti private. È invece
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato con deduzioni in data 15 settembre
1972, in cui si assume che la diversità di disciplina è invece
giustificata dal fatto che per il conseguimento della patente di guida
di cat. A ad uso privato non è previsto, a differenza che per gli
altri tipi, il superamento di alcuna prova pratica di abilità alla
guida.
La questione andrebbe pertanto dichiarata non fondata.
2. - Analoga questione è stata sollevata con identiche
argomentazioni dal pretore di Arena nel corso del procedimento penale a
carico di Schinella Antonio ed altro.
In questo secondo giudizio non si è costituita nessuna delle parti
private né vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione
di legittimità costituzionale e, pertanto, i relativi giudizi possono
essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Come si è già accennato in narrativa, il pretore di Firenze
ed il pretore di Arena hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83, comma sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, approvante il testo unico delle norme sulla circolazione stradale
(c.d. codice della strada), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Il comma primo del suddetto art. 83 prevede l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida, prima del conseguimento della patente, per
tutti i veicoli eccetto che per i motoveicoli di cat. A ad uso privato,
per i quali l'esame di idoneità per ottenere la patente è limitato
alla conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione
stradale e non comprende anche una prova pratica di abilità alla
guida.
Nelle ordinanze si rileva che il sesto comma del citato articolo,
data la sua formulazione e per il collegamento con il precedente comma
primo, porta a non applicare la sanzione, alternativa dell'arresto o
dell'ammenda, comminata a colui che si esercita alla guida senza
autorizzazione, ma sotto la sorveglianza di un istruttore, anche a chi
nelle stesse condizioni si esercita alla guida di motoveicoli cat. A ad
uso privato, e che rimane quindi assoggettato alla più grave sanzione
prevista dall'art. 80 per i casi di guida senza patente (pena congiunta
dell'arresto e dell'ammenda).
Si tratta di un risultato cui, contro l'avviso di quanti sostengono
la liceità del comportamento in oggetto, sono pervenute parte della
dottrina e l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione
con una interpretazione basata sulla lettera della legge e suffragata
da altri argomenti fra cui di particolare rilievo quello che, a volersi
ritenere la liceità del fatto, rimarrebbe impunito chi si mettesse
alla guida di motoveicoli di cat. A senza nemmeno possedere quei
requisiti fisici e psichici negli altri casi necessari, ex art. 83,
comma primo, per ottenere l'autorizzazione ad esercitarsi.
La normativa così intesa è peraltro ritenuta nelle ordinanze in
contrasto con il principio di uguaglianza sotto il profilo che non vi
sarebbe giustificazione razionale nel punire con la stessa sanzione
comminata per chi circola senza aver conseguito la patente il soggetto
che - pur se sprovvisto di autorizzazione - si esercita, sotto la
sorveglianza di un istruttore, alla guida di un motoveicolo di cat. A
ad uso privato quando, per contro, viene punito meno gravemente, chi
nelle medesime condizioni e con le stesse finalità si ponga alla guida
di un veicolo di uguale o maggiore pericolosità.
3. - La questione non e fondata.
Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra
nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti
debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura
della pena e che, finché siffatto potere sia contenuto nei limiti
della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione
(confr. per tutte la sentenza n. 1601 del 1973).
Nel caso in esame non può dirsi che la diversità di trattamento,
messa in evidenza dal pretore di Firenze e da quello di Arena, sia
priva di giustificazione e che, di conseguenza, illegittima, in quanto
ispirata da discriminazioni non consentite dal l'art. 3 della
Costituzione, risulti la disciplina dettata dall'articolo 83, comma
sesto, del codice della strada.
Proprio in relazione al diverso contenuto superiormente riferito
delle prove di esame, l'art. 83, comma primo, prevede il rilascio di
una autorizzazione per esercitarsi alla guida solo per i tipi di
veicoli diversi da quelli di cat. A ad uso privato.
Si comprende, in conseguenza, perché sia prevista una pena più
lieve rispetto a quella irrogata per il reato di guida senza patente a
chi - pur non essendovi autorizzato ma avendo a fianco l'istruttore -
si eserciti alla guida di uno dei veicoli per i quali sono previste in
sede di esame, oltre conoscenze teoriche, anche una prova pratica di
abilità alla guida: in tal caso, infatti, l'esercitazione alla guida
è valutata come necessaria per il conseguimento della patente, tanto
che si dispone che l'esame di idoneità non possa essere sostenuto
prima che sia trascorso un mese dal rilascio dell'autorizzazione (art.
85, comma quarto).
Nel caso, invece, di motoveicoli di cat. A l'esercitazione alla
guida non è - nel sistema della legge in vigore - in alcun modo
collegata con il superamento di una prova pratica, vertendo l'esame,
come si è già detto, esclusivamente sulla conoscenza della
segnaletica e delle norme di circolazione stradale.
4. - Ciò premesso, e a parte la considerazione che la suddetta
limitazione della prova di esame non esonera il titolare della patente
dall'acquisire la necessaria pratica nella guida prima di affrontare le
difficoltà e i pericoli della normale circolazione, è evidente che la
disciplina legislativa avrebbe potuto essere diversa.
Non sono mancate, per vero, critiche per essersi esclusa la
necessità della prova pratica per l'abilitazione alla guida di
motoveicoli di cat. A ad uso privato e sono state sollecitate, anche in
sede comunitaria, innovazioni legislative.
Ma allo stato, e rimanendo nell'ambito della normativa oggetto
dell'impugnazione, è indubbio che le ipotesi esaminate nelle ordinanze
sono obbiettivamente diverse e che per esse risulta ammissibile e non
irrazionale un trattamento differenziato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83, comma sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo
unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
pretore di Firenze e dal pretore di Arena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte