Sentenza n. 1/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 180/1981
- art. 16legge 180/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e
16 cpv., della legge 7 maggio 1981, n. 180 (modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace) promossi con quattro ordinanze emesse il
24 aprile 1982 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da
Coratella Marco, da Pratelli Nicolò, da Andreis Sergio e da Floridi
Remo, iscritte ai nn. 433, 434, 435 e 510 del registro ordinanze 1982
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29
settembre 1982.
Visto l'atto di costituzione di Andreis Sergio;
udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
udito l'avv. Mauro Mellini, per Andreis Sergio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In sede di esame del ricorso per cassazione proposto dal
Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare
di Appello avverso la sentenza con cui detta Corte Militare aveva
assolto dall'imputazione di tentata simulazione d'infermità il soldato
Coratella Marco, la Corte di Cassazione, prima sezione penale,
sollevava d'ufficio - con ordinanza del 24 aprile 1982 (r.o. 433/82) -
questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. legge
7/5/1981, n. 180 ("Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di
pace"), assumendo il contrasto di tali norme con la VI disposizione
transitoria della Costituzione, in relazione agli artt. 102, secondo
comma e 103, terzo comma, Cost., nelle parti in cui esse "prevedono la
soppressione del Tribunale Supremo Militare e l'attribuzione del potere
di decisione sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari ad
una sezione ordinaria, anziché specializzata, della Corte Suprema di
Cassazione".
Premesso che trattavasi di questione rilevante in quanto incidente
sulla legittimità della composizione di esso organo giudicante e
quindi sulla sua "potestas decidendi", la Corte rimettente osservava
innanzitutto che, rispetto ai Tribunali militari - in quanto
costituenti una giurisdizione speciale fornita di garanzia
costituzionale (art. 103, terzo comma, Cost.) - la VI disposizione
transitoria della Costituzione aveva escluso la "revisione" imposta per
gli organi speciali di giurisdizione; prescrivendo invece, in relazione
all'art. 111 Cost., il "riordinamento" del Tribunale Supremo Militare,
al fine (Corte Cost., n. 119/1957) di togliere a questo il carattere di
giudice supremo di legittimità rispetto alle decisioni dei tribunali
militari, ed al ricorso per Cassazione contro le sue sentenze la natura
di ricorso straordinario: così attuando, anche per la giustizia
militare, il principio dell'unità della giurisdizione, con il
sindacato di legittimità della Corte di Cassazione esteso a tutte le
sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali (art. 111,
secondo comma, Cost.).
Ora, ad avviso della Corte rimettente, l'uso del termine
"riordinamento", in luogo di quello di "revisione", induce ad escludere
che si sia inteso attuare l'art. 111, secondo comma, Cost. con la pura
e semplice soppressione del Tribunale Supremo Militare: tant'è che fu
abbandonata una disposizione in tal senso inserita nel progetto di
Costituzione elaborato dalla Commissione c.d. dei 75. Nemmeno, poi,
potrebbe ritenersi che il Costituente abbia inteso, con la VI disp.
trans., disporre l'istituzione, in luogo del T.S.M., di un organo
giurisdizionale di appello, non essendo sostenibile che si sia voluto,
per i soli tribunali militari, costituzionalizzare il principio del
doppio grado di giudizio di merito, non previsto per la giurisdizione
ordinaria e per le altre giurisdizioni speciali (Corte Cost. n. 47/65;
Cass., S.U. 3/7/1971, Podestà). Né varrebbe in contrario l'opinione
espressa dal Presidente della Commissione dei 75, dal momento che "non
fu neppure svolto, per l'assenza dei presentatori, un emendamento alla
VI disposizione transitoria, con il quale si prevedeva che fossero
"trasferite alla Corte di Cassazione le attuali funzioni
giurisdizionali del Tribunale Supremo Militare al quale saranno
attribuite le funzioni di giudice di secondo grado" Atti dell'Assemblea
costituente, 1948, pag. 2887)"
Se ne dovrebbe quindi dedurre, ad avviso della Corte rimettente,
che con la VI disp. trans. si sia "inteso imporre al legislatore
ordinario un "adattamento della struttura e delle funzioni del
Tribunale Supremo Militare" (sentenza 8/7/1957 n. 119 della Corte
costituzionale) ossia un "riordinamento", che consentisse di
salvaguardare la specialità della giurisdizione militare e di
utilizzare la specializzazione dei magistrati militari anche in sede di
controllo finale di legittimità. Ed il mezzo per conseguire tale
finalità non poteva essere che quello, previsto dall'art. 102, secondo
comma, Cost., della istituzione nell'ambito della Corte di Cassazione
di una sezione specializzata per la decisione sui ricorsi contro i
provvedimenti dei giudici militari. Sezione, facente parte integrante
della Corte di Cassazione, composta da magistrati della stessa Corte
nonché da magistrati militari, con presidenza e prevalenza numerica
attribuita ai primi, onde salvaguardare il principio dell'unità della
giurisdizione di legittimità spettante alla Corte di Cassazione in
base all'art. 111, secondo comma, Costituzione. Del resto, in tale
senso era orientata la quasi totalità delle iniziative parlamentari
successive all'entrata in vigore della Costituzione, con il parere
favorevole del Consiglio Superiore della magistratura".
D'altra parte, secondo la Corte rimettente, il riconoscimento della
giurisdizione militare attuato con l'art. 103, terzo comma, Cost.
andrebbe inteso "in funzione della rilevanza costituzionale attribuita
alla specialità della relativa materia e conseguentemente alla
specializzazione dei magistrati militari". Sarebbe perciò contrario a
tale disposizione escludere totalmente costoro dal giudizio definitivo
di legittimità sulle decisioni dei Tribunali militari e lasciare così
la giurisdizione militare "totalmente acefala"; non bastando certo, ad
evitare ciò, l'istituzione presso la Corte di Cassazione di un ufficio
del P.M. specializzato.
2. - La medesima questione veniva sollevata, con identica
motivazione, dalla stessa prima sezione penale della Corte di
Cassazione con altre tre ordinanze, pure emesse il 24 aprile 1982 nel
corso di altrettanti giudizi instaurati rispettivamente: 1) su ricorso
del Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare
di Palermo, ai sensi dell'art. 579 cod. proc. pen. per pluralità di
giudicati nei confronti di Pratelli Nicolò (r.o. 434/82); 2) con il
conflitto di competenza territoriale denunciato dal G.I. del Tribunale
militare territoriale di Torino nei confronti del G.I. del Tribunale
militare territoriale di Roma, nel corso del procedimento penale contro
Floridi Remo, imputato del reato di mancanza alla chiamata (r.o.
510/82); 3) sul ricorso per cassazione proposto da Andreis Sergio
avverso la sentenza 1/10/81 emessa nei suoi confronti dalla Corte
Militare di Appello di Roma (r.o. 435/82).
3. - Le quattro predette ordinanze, ritualmente notificate e
comunicate, venivano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
29/9/82.
Nei giudizi così instaurati il Presidente del Consiglio dei
Ministri non è intervenuto.
4. - Nel giudizio di cui all'ultima delle citate ordinanze è
invece intervenuta la parte privata Andreis, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Giuseppe Ramadori e Mauro Mellini. Dopo aver sostenuto che
la proposta questione trae origine da istanze corporative della
magistratura militare, la difesa osservava che al principio di unità
della giurisdizione e di unicità del sindacato di legittimità è
estranea la dedotta esigenza di specializzazione dell'organo giudicante
in funzione della specialità del giudice a quo: altrimenti opinando,
la si dovrebbe ritenere necessaria in ogni caso in cui la Corte di
Cassazione giudichi in materia attribuita nei gradi precedenti ad un
qualunque altro giudice speciale. Il sostenere, poi, che senza la
proposta sezione specializzata la giurisdizione militare rimane
"acefala" si risolverebbe in una mera critica alla Costituzione,
giacché questa ha voluto che rispetto al sindacato di legittimità le
giurisdizioni speciali (con l'eccezione del Consiglio di Stato e della
Corte dei Conti) siano appunto acefale.
D'altra parte "se si è prevista l'istituzione di sezioni
specializzate con la partecipazione di estranei alla magistratura, non
si può gabellare per sezione specializzata una sezione della
Cassazione di cui facciano parte non cittadini esperti ma magistrati
estranei alla magistratura ordinaria perché appartenenti ad una
magistratura speciale". In tal modo, in realtà, si darebbe vita non ad
una sezione specializzata ma ad un vero e proprio giudice speciale.
Si inserirebbero - inoltre - nella Corte di Cassazione magistrati
nominati dal Ministro della Difesa anziché dal Consiglio Superiore
della Magistratura: mentre, là dove il Costituente ha voluto che a far
parte della Corte di Cassazione vengano chiamati estranei alla
magistratura ordinaria (professori di diritto ed avvocati insigni) lo
ha stabilito espressamente ed ha nel contempo previsto che essi siano
designati dal C.S.M. (art. 106 Cost.).
Né potrebbe fondatamente richiamarsi, a sostegno della "sezione
specializzata" - per di più ove si neghi che una diversa soluzione
rientri nella discrezionalità legislativa - il disposto della VI disp.
trans. Cost. Il riordinamento del T.S.M. è stato infatti da questa
previsto come conseguenza da un lato dell'attribuzione dei ricorsi alla
Cassazione e dall'altro del fatto che tale organo era investito anche
di altre funzioni di carattere amministrativo: sicché non è dato
comprendere - secondo la parte intervenuta - come da una tale norma
possa farsi discendere "la necessità di attribuire la decisione di
tali ricorsi ad una Corte di Cassazione riordinata in modo da diventare
una riedizione del Tribunale Supremo Militare".
La difesa dell'Andreis lamentava infine che, nel sollevare la
questione in oggetto, non fosse stata neppure presa in esame l'opposta
eccezione d'incostituzionalità dell'istituzione di una Procura
Generale Militare presso la Corte di Cassazione da essa stessa proposta
nel giudizio a quo.
Su quest'ultima questione, di costituzionalità, dell'art. 5, primo
comma, della legge n. 180 del 1981, la difesa dell'Andreis si è
intrattenuta diffusamente nella pubblica udienza, instando perché la
Corte avesse a sollevarla di ufficio. Considerato in diritto :
1. - I quattro giudizi, stante l'identità della questione in essi
proposta, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La Corte di Cassazione, Sez. I penale, ha sollevato di
ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16
capoverso della legge 7 maggio 1981, n. 180 "nelle parti in cui
prevedono la soppressione del Tribunale Supremo Militare e la
attribuzione del potere di decisione sui ricorsi contro i provvedimenti
dei giudici militari ad una sezione ordinaria, anziché specializzata,
della Corte Suprema di Cassazione".
Le disposizioni di legge denunziate, a dire del giudice rimettente,
sarebbero in contrasto con la VI disposizione transitoria della
Costituzione, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 103, terzo
comma della Costituzione stessa.
La questione non è fondata.
3. - Il giudice a quo muove dalla considerazione che il
Costituente, dettando le disposizioni sull'ordinamento giurisdizionale,
ha espressamente voluto mantenere, anche in tempo di pace, la
giurisdizione dei Tribunali militari, limitatamente ai reati commessi
da appartenenti alle Forze Armate (art. 103, terzo comma, ultimo
periodo Cost.): giurisdizione speciale, dunque, assistita da garanzia
costituzionale. Ciò premesso, la Corte di Cassazione, sulla scorta di
quanto affermato da questa Corte (sent. n. 119 del 1957), riconosce che
la Costituzione impone di attuare, "anche per la giustizia militare, il
principio della unicità della giurisdizione, con il sindacato di
legittimità della Corte di Cassazione esteso a tutte le sentenze degli
organi giurisdizionali ordinari e speciali, secondo il disposto
dell'art. 111 (secondo comma) della Costituzione" (con la sola
eccezione consentita per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di
guerra e con la limitazione prevista per i ricorsi contro le decisioni
del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti).
In altre parole il giudice a quo non dubita che il capoverso della
VI disposizione transitoria Cost. vada letto nel senso univoco
risultante dal testo letterale; nel senso, cioè, di considerare il
"riordinamento" ivi previsto preordinato al fine di togliere all'organo
di giurisdizione speciale allora denominato Tribunale supremo militare
"carattere e fisionomia di giudice supremo di legittimità, nei
riguardi delle decisioni dei tribunali militari" (sent. n. 119 del
1957, cit.).
Se così è, si deve convenire - senza necessità di fare ricorso
ai lavori preparatori - che dal combinato disposto del secondo comma
dell'art. 111 e del capoverso della VI disposizione transitoria della
Costituzione emergono due conseguenze ineludibili ed inscindibili: la
prima, che anche contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà
personale degli organi della giurisdizione speciale militare è sempre
ammesso ricorso in cassazione; la seconda, che l'organo della
giurisdizione speciale militare all'epoca denominato Tribunale supremo
militare - e come tale necessariamente individuato dal Costituente -
deve essere riordinato in modo da non potere più svolgere le funzioni
di giudice "supremo" di legittimità nei confronti delle decisioni dei
giudici militari.
4. - Questo essendo il chiarissimo dettato dei citati disposti
costituzionali, nella stessa lettura fattane dal giudice rimettente, è
agevole riconoscere che le argomentazioni da lui proposte per
contestare la legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv.
della legge n. 180 del 1981 non possono essere condivise.
Invero, l'assunto della Corte di Cassazione si è che il
riordinamento del Tribunale Supremo Militare avrebbe dovuto consentire
"di salvaguardare la specialità della giurisdizione militare e di
utilizzare la specializzazione dei magistrati militari anche in sede di
controllo di legittimità".
A tal fine, il giudice a quo indica un sistema consistente nella
"istituzione nell'ambito della Corte di Cassazione di una sezione
specializzata per le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dei
giudici militari"; sezione specializzata rientrante nella previsione
dell'art. 102, secondo comma, Cost. e che il giudice a quo immagina
composta da magistrati di cassazione e da magistrati militari "con
presidenza e prevalenza numerica attribuita ai primi".
È evidente che ad una prospettazione del genere è anzitutto
estraneo il "riordinamento" del Tribunale Supremo Militare, che
risulterebbe pur sempre privato - come deve essere - delle funzioni di
giudice di legittimità nei confronti delle decisioni dei giudici
militari.
In secondo luogo, la censura mossa con riferimento all'art. 103,
terzo comma, Cost. si risolve in una critica al dettato costituzionale
che espressamente configura la giurisdizione speciale militare come
"acefala" nel senso in cui il termine è usato dal giudice rimettente.
5. - In verità, il problema sollevato dalla Corte di Cassazione
attiene all'ordinamento giudiziario, mentre il riordinamento imposto
dal capoverso della VI disposizione transitoria attiene alla
giurisdizione. E la soluzione da essa Cassazione caldeggiata, proprio
perché attiene all'ordinamento giuridiziario, non può in alcun modo
ritenersi costituzionalmente obbligata. Basta, invero, por mente alla
formulazione dell'art. 102, capoverso, secondo periodo, Cost. per
rendersi conto che, in armonia con il disposto dell'art. 108, primo
comma Cost. l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di
"sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura" è
rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto
spetta di valutare l'opportunità di istituire per specifiche materie
siffatte sezioni specializzate, determinandone la composizione.
Per quanto riguarda il controllo di legittimità in ordine alle
sentenze e ai provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli
organi della giurisdizione speciale militare, rimesso, con oltre
trent'anni di ritardo, alla Corte di Cassazione, il legislatore non ha
ritenuto di operare una scelta del genere e la pertinente disposizione
della legge n. 180 del 1981 (art. 6) è immune dalle censure sollevate
sul piano costituzionale.
6. - Quanto all'art. 16 cpv. della medesima legge n. 180 del 1981,
è evidente il nesso di conseguenzialità che lega la denunzia di
questo disposto alla precedente, avente ad oggetto l'art. 6 della
medesima legge, nel contesto di un'unica inscindibile questione. Ne
deriva che la ritenuta infondatezza della prima implica necessariamente
l'infondatezza della seconda, essendo impensabile, perché chiaramente
irrilevante, una censura autonomamente mossa all'art. 16 cpv. legge n.
180 del 1981, portante abrogazione di norme precedenti se e in quanto
incompatibili Con altre successive, ove scissa dalla denunzia della
disposizione sopravvenuta, della cui efficacia abrogante si tratta.
7. - Infine, la sollecitazione della difesa Andreis a che questa
Corte sollevi d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 5
della medesima legge n. 180 del 1981, non può prendersi in alcuna
considerazione essendo mancato il benché minimo accenno alla rilevanza
della questione stessa nel presente giudizio incidentale di
costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 16 cpv. della legge 7 maggio 1981, n. 180 nelle parti
in cui prevedono la soppressione del Tribunale Supremo Militare e
l'attribuzione del potere di decisione sui ricorsi contro i
provvedimenti dei giudici militari ad una sezione ordinaria, anziché
specializzata, della Corte Suprema di Cassazione, sollevata in
riferimento alla VI disposizione transitoria della Costituzione in
relazione agli artt. 102, secondo comma e 103, terzo comma, Cost.,
dalla Corte di Cassazione, Sezione I penale, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte