Sentenza n. 1/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 21legge 831/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto
comma, legge 20 dicembre 1973 n. 831 (Modifiche dell'ordinamento
giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il
conferimento degli uffici direttivi superiori) promosso con ordinanza
emessa l'8 novembre 1983 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da
Lucentini Sergio ed altri contro Ministero Grazia e Giustizia ed altri,
iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione di Lucentini Sergio ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il giudice
relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Umberto Coronas per Lucentini e l'Avvocato dello Stato
Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa l'8 novembre 1983, il Consiglio di Stato
- sezione IV giurisdizionale ha riproposto alla Corte, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973. n. 831, nella parte in
cui dispone che per i magistrati astenutisi dagli scrutini "la
promozione" decorre dall'entrata in vigore della legge (30 dicembre
1973) anziché dalla data (necessariamente anteriore) da cui decorre la
promozione del più favorito dei magistrati di cui al quinto comma
dello stesso articolo, e non prevede che i primi mantengano rispetto ai
secondi l'anteposizione in ruolo".
Analoga questione era già stata sollevata da parte del medesimo
giudice, con ordinanza del 2 dicembre 1977; ma la Corte ritenne la
questione stessa inammissibile - con sentenza n. 86 del 1982 - in
quanto proposta in subordine rispetto ad altra questione, concernente
l'intero sistema delle nomine a magistrato di Cassazione, che venne
considerata irrilevante ai fini del giudizio a quo. Per altro, traendo
lo spunto da una diversa ordinanza di rimessione, la citata sentenza ha
comunque annullato parte delle norme dettate in materia dalla legge n.
831 del 1973. Ed a questo punto, avendo i ricorrenti rinnovato
l'originaria eccezione di legittimità costituzionale, il Consiglio di
Stato ha nuovamente impugnato l'art. 21, sesto comma, della legge
stessa.
Secondo il Consiglio, la rilevanza della questione non sarebbe
venuta meno per effetto della sentenza n. 86 del 1982: sia perché tale
decisione non inciderebbe "sull'efficacia delle nomine già attribuite,
né, tanto meno, sulle rispettive decorrenze e sull'ordine di ruolo";
sia perché, in ogni caso, la nuova pronuncia richiesta alla Corte
potrebbe ripercuotersi sul "conseguimento della classe superiore di
stipendio". Nel merito, la questione stessa non sarebbe manifestamente
infondata, dal momento che i "valori costituzionali dell'eguaglianza e
della ragionevolezza" risulterebbero lesi dalle norme transitorie per
la nomina a magistrato di Cassazione, dettate dall'impugnato art. 21
quanto ai "magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato
ad alcun scrutinio pure avendo l'anzianità necessaria".
Il giudice a quo riconosce, in effetti, che i magistrati astenutisi
dal sottoporsi a giudizio non possono pretendere di essere trattati al
pari di coloro che abbiano invece superato il giudizio medesimo; ma
contesta l'ingiustificata equiparazione della prima categoria di
magistrati a coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio
sfavorevole. Inoltre, l'ordinanza in esame censura l'"inversione di
posizione in carriera, tra i magistrati attualmente ricorrenti, e i
loro colleghi meno anziani": i quali possono vedersi promossi in
Cassazione "agli effetti giuridici", prima della data di entrata in
vigore della legge n. 831, pur non essendosi mai sottoposti agli
scrutini ne avendo conseguito l'anzianità richiesta a tal fine dalla
legge 4 gennaio 1963, n. 1.
2. - Nel presente giudizio si sono costituiti i ricorrenti,
contestando anch'essi la legittimità della previsione normativa per
cui "tutti i magistrati che, pur avendo l'anzianità prescritta dal
vecchio ordinamento, non avevano partecipato agli scrutini, sono stati
sfavoriti e posposti rispetto a tutti i loro colleghi meno anziani che
al 30 dicembre 1973 avevano maturato sette anni nella qualifica
d'appello, ma non avevano raggiunto l'anzianità prescritta per
partecipare agli scrutini" stessi. Sarebbero infatti irragionevoli sia
la scelta di "equiparare totalmente gli astenuti ai bocciati", tenuto
conto che la partecipazione agli scrutini non era obbligatoria, sia il
deteriore trattamento degli astenuti nel confronto con coloro che
"avevano anzianità di magistrati di appello fra i 7 e i 9 anni". Per
contro, l'unica soluzione conforme al principio di eguaglianza
consisterebbe nel "riconoscere a tutti egualmente, in caso di
partecipazione con esito favorevole al nuovo scrutinio, l'anzianità
dal compimento del settimo anno nella qualifica di magistrato di
appello": senza di che la posizione e l'anzianità verrebbero "travolte
in nome di criteri ingiustificati e di circostanze casuali".
3. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha invece
concluso nel senso dell'infondatezza. Pur riconoscendo che la norma
denunciata risente delle "difficoltà" peculiari di tutte le
disposizioni transitorie, l'Avvocatura dello Stato ha infatti escluso
che nella specie ricorra "una vera e propria irrazionalità dei criteri
seguiti dalla legge". Anziché affidarsi a dati arbitrari, il
legislatore avrebbe assunto "come orientamento di base, per
diversificare i trattamenti, i dati certi di cui disponeva per le varie
posizioni prese in considerazione: in particolare, l'atteggiamento
tenuto dal magistrato dinanzi alla facoltà di domandare e
sottomettersi ad uno scrutinio per il passaggio alla qualifica
superiore". E non sarebbe dunque irragionevole l'aver negato decorrenza
anteriore all'entrata in vigore della legge n. 831, relativamente a chi
"prima di tale data aveva manifestato una carenza di interesse alla
promozione". Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione osserva giustamente che la proposta
questione conserva rilevanza nel giudizio a quo, malgrado la Corte
abbia in parte annullato - con sentenza n. 86 del 1982 - l'art. 7 e
l'art. 10 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 (recante "Modifiche
dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e
per il conferimento degli uffici direttivi superiori").
Vero è che l'art. 7 è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo, nella parte in cui prevedeva che la conseguita valutazione
favorevole comportasse la nomina a magistrato di Cassazione,
indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni; e che
l'art. 10 ha formato, a sua volta, l'oggetto di una pronuncia di
accoglimento, nella parte in cui non prevedeva che la nomina a
magistrato di Cassazione, circa i magistrati dichiarati idonei ai sensi
dell'art. 7, fosse contestuale al conferimento delle relative funzioni.
Ma non si può dire che, per effetto di tali decisioni, siano ormai
divenuti del tutto inapplicabili tanto l'impugnato sesto comma
dell'art. 21 l. cit. (là dove si dispone che "i magistrati che per
qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la
nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria,
a... sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri
indicati dall'art. 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono
la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza
dall'entrata in vigore della presente legge") quanto il quinto comma
del medesimo articolo, che il Consiglio di Stato utilizza come tertium
comparationis. In ogni caso, infatti, rimangono fermi i rapporti ormai
esauriti; e resta che l'art. 7 della legge n. 831 conserva vigore nella
parte concernente l'attribuzione di un trattamento economico
corrispondente a quello che compete ai magistrati di Cassazione.
Sicché, per tali aspetti, continua ad operare - nei giudizi
riguardanti "i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano
partecipato ad alcun scrutinio..." - l'art. 21, sesto comma, della
legge stessa.
2. - In sostanza, secondo il giudice a quo la norma impugnata viola
il principio costituzionale d'eguaglianza, dal momento che essa
equipara i magistrati in questione a "coloro che abbiano riportato in
sede di scrutinio giudizio sfavorevole", anziché farli beneficiare del
miglior trattamento previsto per i magistrati meno anziani di cui al
quinto comma. in ordine ai quali si è stabilito che essi conseguano la
nomina a magistrati di Cassazione, limitatamente agli "effetti
giuridici", non già dall'entrata in vigore della legge n. 831 ma sin
dal compimento dell'anzianità prevista nell'articolo 4 (sette anni
dalla nomina a magistrato di Corte d'appello), indipendentemente dalla
maggiore anzianità richiesta ai sensi dell'art 27 primo comma, della
previdente legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione al
relativo scrutinio (nove anni dalla promozione a magistrato di Corte
d'appello). In tale prospettiva, dunque, il quinto comma dell'art. 21
vale non soltanto per fornire argomenti per l'accoglimento
dell'impugnativa, ma funge da norma che questa Corte dovrebbe rendere
applicabile al caso in esame, per sanare la denunciata disparità di
trattamento.
Ciò posto, la questione si dimostra fondata. Giova premettere, in
tal senso, che la precedente disciplina delle promozioni a magistrato
di Corte di cassazione non collocava sul medesimo piano i magistrati
astenutisi dagli scrutini ed i magistrati scrutinati con giudizio
sfavorevole: al contrario, l'art. 30, secondo comma, della legge n. 1
del 1963 regolava unicamente la seconda di queste situazioni,
disponendo che "i magistrati di Corte di appello che in due scrutini
consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non
possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato
di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno due anni dall'ultima
deliberazione emessa nei loro confronti" (ed aggiungendo che, "se
nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono
partecipare ad altro scrutinio"). Pertanto, la norma impugnata non
trova una ragione giustificativa nell'assunto che i magistrati
astenutisi dagli scrutini siano stati parificati ai magistrati
sfavorevolmente scrutinati, poiché per entrambi il legislatore avrebbe
ritenuto dimostrata l'inadeguatezza ad esser nominati magistrati di
Cassazione.
In effetti, nel difendere la legittimità costituzionale della
norma impugnata, l'Avvocatura dello Stato non ha argomentato in questi
termini, limitandosi invece a sostenere che i magistrati astenutisi
dagli scrutini avrebbero con ciò manifestato "una carenza di interesse
alla promozione", ragionevolmente presa in considerazione dal
legislatore stesso. Ma anche un tale assunto si presenta inadeguato
allo scopo. Da un lato, il passivo atteggiamento tenuto in precedenza
dai soggetti in questione non basta a giustificare la norma impugnata,
dati i criteri affatto nuovi che la legge n. 831 introduce nel
disciplinare la valutazione dei magistrati di Corte d'appello: dal
momento che cessa di vigere il sistema degli scrutini, aventi ad
oggetto - accanto ad altre doti - lavori giudiziari, pubblicazioni ed
ulteriori titoli; e subentra invece un sistema di progressione a ruolo
aperto, mediante valutazioni vertenti sulla "preparazione e capacità
tecnico-professionale", sulla "laboriosità e diligenza dimostrate
nell'esercizio delle funzioni", sui "precedenti relativi al servizio
prestato" (cfr. l'art. 1, primo comma, l. cit.). D'altro lato, non
può essere sottovalutata la circostanza che, in base all'art. 9 della
legge n. 831, "i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le
funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio
corrispondente alle nuove funzioni": il che comporta un mutamento di
tale portata, da generare un interesse alla progressione anche in capo
a coloro che precedentemente non avessero ambito a venire promossi.
3. - Ne segue che la norma in esame dev'essere annullata, per
contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza. Nella
situazione or ora descritta, non trova infatti giustificazione l'aver
discriminato fra i magistrati rispettivamente considerati dal quinto e
dal sesto comma, prima parte, del citato art. 21, nessuno dei quali si
era sottoposto agli scrutini previsti dalla legge n. 1 del 1963. Ed
anzi l'ingiustificatezza emerge con tanto maggiore evidenza, in quanto
i meno anziani si sono visti promossi agli effetti giuridici - non
appena ottenuta la valutazione favorevole del Consiglio superiore della
magistratura - al compimento del settimo anno dalla nomina a magistrato
di Corte d'appello, con una anticipazione di due anni rispetto al
periodo richiesto dall'art. 27, primo comma, della previgente legge n.
1; laddove i più anziani, pur avendo maturato i nove anni dapprima
prescritti, non hanno ottenuto la corrispondente nomina se non
dall'entrata in vigore della legge n. 831.
La conseguente pronuncia di accoglimento deve, però, contenersi
nei termini fissati dall'ordinanza di rimessione, mediante la quale il
Consiglio di Stato ha giustamente tenuto in considerazione l'esigenza
di evitare che i magistrati astenutisi dagli scrutini siano trattati
alla medesima stregua o vengano addirittura privilegiati rispetto a chi
abbia superato la prova, beneficiando di quanto disposto dal quarto
comma dell'art. 21. Per un primo verso, dunque, va ribadito che anche
in questa sede vale la previsione dell'art. 15 della legge n. 831: per
cui "coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni
contenute negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere
collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano
conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge". Per un secondo verso,
l'impugnato sesto comma dell'art. 21 va dichiarato illegittimo - stando
al petitum del Consiglio di Stato - nella parte in cui fa decorrere il
conseguimento dei relativi benefici dall'entrata in vigore della legge
predetta, anziché anticiparlo, agli effetti giuridici, sin dal momento
della nomina del più anziano fra i magistrati considerati nel
precedente quinto comma, poiché, se tale anticipazione avesse comunque
riguardo al compimento dell'anzianità di sette anni quale magistrato
d'appello, ai sensi dell'art. 4 l. cit., il quinto comma verrebbe fatto
operare al di là dei limiti oggettivi che ne segnano il naturale
ambito di applicazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma,
della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui dispone che i
magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun
scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo
l'anzianità necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici
previsti nel precedente articolo (Adde: "7" (v., infra, ord. n.
66/1985) - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata
in vigore della medesima legge, anziché con l'anteriore decorrenza
spettante al più anziano fra i magistrati di cui al quinto comma,
mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in
ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte