Sentenza n. 1/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 867/1984
applicata al caso
- art. 1legge 867/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo
comma, lett. b), e 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n.
867 ("Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione
delle imposte dirette"), promosso con ricorso del presidente della
giunta regionale del Trentino-Alto Adige, notificato il 22 gennaio
1985, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 5
del registro ricorsi 1985;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Alessandro Pace per la regione Trentino-Alto Adige e
l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 22 gennaio 1985 e depositato il 28
gennaio 1985, la regione Trentino-Alto Adige ha sollevato in via
prinipale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
primo comma, lett. b), e 2 primo comma, della legge 21 dicembre 1984,
n. 867, recante "misure urgenti per assicurare la continuità della
riscossione delle imposte dirette".
1.2. - La regione ricorrente rileva che con precedenti ricorsi
(r.ric. n. 38/1983 e 1/1984) ha impugnato l'art. 1 del d.-l. 18
ottobre 1983, n. 568, e l'articolo unico della relativa legge di
conversione 9 dicembre 1983, n. 681, i quali, con il prorogare, tra
l'altro, la gestione delle tesorerie comunali, invadevano la
competenza della ricorrente stessa, in materia di ordinamento dei
comuni (art. 5, n. 1 dello statuto del Trentino-Alto Adige).
Nelle more dei relativi giudizi il Governo approvava un ulteriore
d.-l. - 15 novembre 1984, n. 771 - di proroga a tutto il 1985 della
suddetta gestione, decreto che tuttavia veniva bocciato in sede di
conversione; con successiva legge - appunto quella ora impugnata -
veniva disposto che "le gestioni delle tesorerie comunali continuano
ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni
previste dal d.-l. 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, fino al 31
dicembre 1985.....". Era peraltro disposto all'art. 2, primo comma,
della stessa legge n. 867/1984 che "conservano efficacia gli atti ed
i provvedimenti in applicazione del d.-l. 15 novembre 1984, n. 771, e
restano salvi i rapporti sorti sulla base delle realative
disposizioni".
1.3. - La regione Trentino-Alto Adige impugna ora la legge n.
867/1984 ed in particolare le suddette disposizioni per i medesimi
motivi prospettati nei precedenti due ricorsi: la ricorrente
rivendica la propria competenza in materia di tesorerie comunali la
cui disciplina non va confusa con quella dei servizi di esattoria,
riservata alla competenza dello Stato. Non vi è dubbio che la
siffatta legge di proroga viene ad invadere nel modo piu concreto la
competenza riservata alla regione.
2. - Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, che
ribadisce le argomentazioni dedotte in relazione ai giudizi relativi
ai ricorsi n. 38/1983 e n. 1/1984. In particolare viene rilevato che
dal complessivo contenuto della richiamata normativa del 1983 può
dedursi che essa non riguarda i rapporti di tesoreria in sé, ma solo
quelli che ineriscano ai rapporti esattoriali. Le norme con le quali
il legislatore ha disposto la proroga dei contratti esattoriali in
corso (art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603) verrebbero a
riflettersi sulla durata dei rapporti di tesoreria costituitisi con
gli esattori, e quindi non sarebbe fondato l'assunto in base al quale
la normativa impugnata attiene alla materia dell'ordinamento dei
comuni.
Rileva ancora l'avvocatura che, in ogni caso, essendo alla base
della proroga della durata dei rapporti di tesoreria con gli esattori
e ricevitori provinciali l'interesse dello Stato ad agevolare, in via
transitoria, il mantenimento delle gestioni esattoriali, come
strumento per ottenere la regolare riscossione dei tributi, la
necessità di prorogare quei rapporti, anche con riguardo ai comuni
della regione ricorrente, non può essere ritenuta di spettanza di
questa, dal momento che l'interesse perseguito travalica il suo
ambito territoriale.
3. - All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 la difesa della
ricorrente ha chiesto che venga dichiarata, in relazione alla
questione avente ad oggetto l'art. 1, primo comma, lett. b), della
legge n. 867/1984, la cessazione della materia del contendere, a
seguito della sopravvenuta sentenza n. 114/1985 (come corretta
dall'ordinanza n. 192/1985), che ha dichiarato tale norma
incostituzionale; ha chiesto inoltre che, in relazione alla questione
avente ad oggetto l'art. 2, primo comma, della suddetta legge venga
dichiarata la illegittimità costituzionale di tale ultima norma. Considerato in diritto Con la sentenza n. 114/1985 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), della legge n.
867/1984, espungendo così la norma, ora di nuovo censurata,
dall'ordinamento.
Nella suddetta sentenza questa Corte ha ritenuto che la competenza
ripartita della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
dei comuni e quindi di organizzazione delle tesorerie e delle
esattorie comunali - competenza in base alla quale la legge regionale
autorizza la gestione comune delle une e delle altre - è
illegittimamente compressa dalla norma impugnata con il prevedere la
gestione separata di esse.
Per la parte concernente l'art. 1, secondo comma, lett. b), della
legge impugnata, la questione va dunque dichiarata manifestamente
inammissibile.
Quanto all'art. 2, primo comma, della stessa legge n. 867/1984,
impugnato per motivi del tutto analoghi a quelli progettati nei
confronti dell'art. 1, secondo comma, lett. b), esso va dichiarato
costituzionalmente illegittimo per le ragioni accolte da questa
Corte, con la sentenza suindicata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare
la continuità della riscossione delle imposte dirette");
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. b),
della stessa legge, in quanto già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con la sentenza n. 114/1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte