Sentenza n. 1/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1989 · relatore Luigi Mengoni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale n.
83 del 1988 riapprovata il 28 luglio 1988 dal Consiglio Regionale
dell'Abruzzo avente per oggetto: "Disciplina transitoria per la
sistemazione del personale laureato" promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988,
depositato in cancelleria il 23 agosto 1988 ed iscritto al n. 24 del
registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, ha impugnato la legge n. 83 del 1988 della Regione Abruzzo,
riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 28 luglio 1988,
concernente la "Disciplina transitoria per la sistemazione del
personale laureato della VII qualifica".
A giudizio del ricorrente la norma censurata, nella parte in cui
dispone il passaggio alla ottava qualifica, anche in soprannumero,
del personale di ruolo regionale inquadrato nella settima qualifica
funzionale e in possesso di diploma di laurea e di un'anzianità di
servizio nella qualifica non inferiore a cinque anni, interferisce
con l'articolo 4 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del
1983, nonché con la normativa di cui all'accordo nazionale recepito
con legge regionale 18 dicembre 1987 n. 97, e per tale via contrasta
rispettivamente con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.
Inoltre, in quanto attribuisce alla Giunta il potere di stabilire
le modalità di espletamento del concorso, la legge denunciata
sarebbe in contrasto con l'art. 121 Cost., che riserva al Consiglio
regionale le potestà legislative e regolamentari.
2. - La Regione Abruzzo si è costituita con atto depositato
presso la Cancelleria della Corte il 19 settembre 1988 e pertanto
fuori termine. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la
legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988, n. 83, la quale dispone
il passaggio, anche in soprannumero, all'ottava qualifica del
personale di ruolo inquadrato nella settima qualifica funzionale e in
possesso di diploma di laurea e di una anzianità di servizio in tale
qualifica non inferiore a cinque anni, mediante un concorso riservato
a tale personale.
In relazione al primo parametro invocato dal ricorrente, cioè il
principio di buon andamento dell'amministrazione, non si potrebbe
prospettare l'inammissibilità del ricorso in quanto afferente al
merito delle scelte operate dalla Regione. La valutazione di merito
non è introdotta come autonomo motivo di impugnativa, bensì come
criterio di una valutazione di illegittimità costituzionale
condizionata dalla dimostrazione della "irragionevolezza della
disciplina impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo
comma, Cost." (cfr. Corte cost. n. 10 del 1980).
Nella specie la ragionevolezza è esclusa dal rilievo che, mentre,
da un lato, si tiene fermo l'organico relativamente ai posti
assegnati all'ottava qualifica, lasciando arguire che l'attuale
dotazione è adeguata alle esigenze oggettive di funzionamento degli
uffici, dall'altro si prevede il trasferimento per concorso
all'ottava qualifica, in soprannumero e senza limiti, di impiegati di
settima, determinando così una esuberanza di personale rispetto alle
necessità funzionali, con conseguente sottoutilizzazione delle
capacità degli appartenenti alla qualifica. Inoltre la delusione
delle aspettative di carriera dei prestatori di lavoro esclusi dal
concorso riservato contrasta col principio di omogeneizzazione
sancito dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego,
pregiudicando, anche sotto questo profilo, il buon andamento
dell'amministrazione.
2. - Un secondo motivo di incostituzionalità è individuato dal
ricorrente nella violazione del principio della vacanza organica
sancito dall'art. 6 dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987,
recepito nella legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 1987 n. 97, il
quale dispone che il reclutamento del personale regionale mediante
pubblico concorso "ha luogo nel limite dei posti disponibili", cioè
vacanti. Tale violazione mette la legge impugnata in contrasto con
gli artt. 1 e 10, terzo comma, della legge n. 93 del 1983, e quindi
con l'art. 117 Cost., posto che nella specie non si ravvisa nessuna
delle condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
consentono alla legge regionale di modificare o integrare il
contenuto degli accordi sindacali al fine di adeguarlo "alle
peculiarità dell'ordinamento degli uffici della Regione e alle
disponibilità del bilancio regionale" (cfr. sent. n. 217 del 1987).
3. - Il terzo motivo, addotto dal ricorrente in riferimento
all'art. 121 Cost., resta assorbito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo 28 luglio 1983, n. 83 ("Disciplina transitoria per la
sistemazione del personale laureato della settima qualifica").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte