Sentenza n. 1/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/01/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, primo,
secondo e terzo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale), come modificato dall'art. 11 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre
1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Plateo
Massimo, quale legale rappresentante della Metalsa S.r.l., iscritta
al n. 272 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visto l'atto di costituzione della Metalsa S.r.l., nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avv. Giancarlo Pezzano per la Metalsa S.r.l. e l'Avvocato
dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso
proposto dal legale rappresentante della Metalsa S.r.l. avverso
l'ordinanza della Corte di appello di Milano, con la quale era stata
respinta la richiesta, avanzata nelle forme dell'incidente di
esecuzione, di restituzione di un quantitativo di alluminio
sottoposto a confisca all'esito di un procedimento penale per
contrabbando svoltosi nei confronti di un altro soggetto ed al quale
la Metalsa S.r.l. era rimasta estranea, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dell'art. 301, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale), come modificato
dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui
consente, nei casi di contrabbando, la confisca delle cose che
costituiscono oggetto, prodotto o profitto del reato, anche se
appartenenti a terzi estranei al reato, e anche quando questi non
siano colpevoli di difetto di vigilanza.
La Corte di cassazione rileva che in materia di contrabbando il
legislatore ha disciplinato in modo più rigoroso ed incisivo le
misure di sicurezza patrimoniali, rendendo obbligatoria, in deroga
all'art. 240 del codice penale, la confisca delle cose che servono o
sono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono
l'oggetto, il prodotto o il profitto, e rendendo altresì
obbligatoria la confisca dei mezzi di trasporto oggettivamente
predisposti all'occultamento della merce per facilitare il
contrabbando; in quest'ultimo caso, se il mezzo di trasporto
appartiene a persona estranea al reato e questa dimostri che il mezzo
è stato usato senza la sua volontà e senza sua colpa, la confisca
può essere disposta solo se il mezzo di trasporto può considerarsi
intrinsecamente criminoso.
In tal modo, osserva il giudice a quo, il legislatore si è
adeguato, ma solo in relazione ai mezzi di trasporto, alle sentenze
nn. 229 del 1974, 259 del 1976 e 2 del 1987 di questa Corte, con le
quali era stata dichiarata, sotto più profili, la illegittimità
costituzionale dell'art. 116 della legge doganale n. 1424 del 1940
(poi divenuto art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973). Conseguentemente,
ad avviso del giudice a quo, l'art. 301, per la parte relativa
all'oggetto del contrabbando, continuerebbe a porsi in contrasto sia
con il principio della personalità della responsabilità penale, sia
con il principio di eguaglianza, dal momento che discriminerebbe
irragionevolmente tra terzi estranei al contrabbando, ai quali non
sia imputabile violazione di doveri di vigilanza, a seconda che siano
proprietari dei mezzi di trasporto o cose usate per il reato ovvero
di cose oggetto del contrabbando.
Quanto alla rilevanza della questione, la Corte di cassazione
osserva che, ove la questione stessa fosse accolta, il ricorrente nel
giudizio a quo potrebbe evitare la confisca dimostrando di avere
acquistato in buona fede le merci oggetto di contrabbando.
2. - Si è costituita nel presente giudizio la società Metalsa
S.r.l., la quale, dopo una analitica ricostruzione della vicenda
processuale, con particolare riferimento alle circostanze comprovanti
la buona fede nell'acquisto delle merci confiscate (nella specie,
circa duecento tonnellate di alluminio), svolge considerazioni
adesive alla ordinanza di rimessione.
In particolare, la parte privata ricorda le decisioni di questa
Corte che hanno dichiarato, sotto diversi profili, la illegittimità
costituzionale dell'originario testo dell'art. 301 del d.P.R. n. 43
del 1973, sul presupposto che la previsione della confisca
obbligatoria sia delle cose utilizzate per l'attività di
contrabbando, sia delle cose oggetto di contrabbando, anche se
appartenenti a persone estranee al reato, realizzando una ipotesi di
responsabilità oggettiva, si pone in contrasto con il principio
della personalità della responsabilità penale stabilito dall'art.
27, primo comma, della Costituzione La stessa parte privata
sottolinea poi come, in quelle sentenze, questa Corte abbia affermato
il principio che, se possono esservi cose il cui possesso può
configurare una illiceità obiettiva in senso assoluto, a prescindere
dal rapporto con il soggetto che ne dispone, e che legittimamente
devono essere quindi confiscate presso chiunque le detenga, in ogni
altro caso l'art. 27, primo comma, della Costituzione non potrebbe
consentire, viceversa, che si proceda a confisca di cose pertinenti
al reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca
deve essere disposta non sia anche l'autore del reato o non ne abbia
tratto in alcun modo profitto.
La parte privata rileva quindi che, benché in tutti i casi
analoghi a questi ultimi la confisca obbligatoria deve essere
considerata illegittima, il legislatore, intervenuto nel 1991, si è
limitato a prevedere un nuovo regime solo per quel che riguarda la
confisca dei mezzi di trasporto usati per commettere il reato di
contrabbando, confermando, invece, l'originaria formulazione del
primo comma, il quale stabilisce, appunto, l'obbligatorietà della
confisca anche delle cose oggetto di contrabbando. Il regime
risultante dalla modificazione legislativa vanificherebbe però il
senso e la portata delle decisioni di questa Corte che avevano
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 301 nella sua
precedente formulazione.
L'art. 301 sarebbe quindi illegittimo innanzitutto per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, in ragione della diversità di
trattamento riservata al terzo proprietario dei mezzi di trasporto,
la cui diligenza può essere fatta valere per evitare la confisca,
rispetto al proprietario delle altre cose considerate dal primo
comma, il quale non potrebbe mai provare la propria buona fede
nell'acquisto delle cose oggetto di contrabbando.
La stessa disposizione sarebbe poi illegittima, ad avviso della
parte privata, oltre che per violazione del principio di personalità
della responsabilità penale, per contrasto con gli artt. 24, 25 e
42, terzo comma, della Costituzione; parametri questi ultimi non
indicati nella ordinanza di rimessione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, dal momento
che le cose che sono l'oggetto, il profitto o il prezzo del reato di
contrabbando devono essere ritenute cose oggettivamente illecite in
senso assoluto, delle quali proprio la sentenza n. 229 del 1974 della
Corte costituzionale consentirebbe la confisca presso chiunque le
detenga.
Tale soluzione, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe pienamente
ragionevole, a meno di non voler svuotare di contenuto e di effetti
la previsione del reato di contrabbando. Infatti, se tale reato è
stato compiuto, è la stessa permanenza delle cose nel territorio
dello Stato che deve considerarsi illecita, a prescindere dal
rapporto soggettivo con il loro attuale possessore o detentore. Sono
quindi le finalità perseguite dal legislatore con la repressione del
contrabbando a richiedere di qualificare come indisponibili le cose
oggetto di contrabbando, perché altrimenti sarebbe sufficiente una
"ripulitura" della merce attraverso una società di comodo, come la
stessa Avvocatura ritiene essere avvenuto nella fattispecie, per
legittimare un acquisto di buona fede e per rendere così impossibile
una fruttuosa lotta alla evasione delle imposte doganali. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte ha ad
oggetto l'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato
dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale, al
primo comma, stabilisce in via generale "la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato" di contrabbando,
nonché di quelle "che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il
profitto" e, nei commi successivi, detta una disciplina differenziata
solo per i mezzi utilizzati per commettere il reato di contrabbando,
allorquando questi appartengano a persona estranea al reato, alla
quale non sia imputabile alcun difetto di vigilanza (secondo e terzo
comma).
A giudizio della Corte di cassazione l'art. 301, rendendo
obbligatoria la confisca delle cose oggetto del reato di
contrabbando, quando le stesse appartengano a terzi estranei al reato
e ai quali non sia addebitabile un difetto di vigilanza,
contrasterebbe sia con l'art. 3 della Costituzione, in
considerazione del differente trattamento riservato ai proprietari
dei mezzi utilizzati per il reato di contrabbando rispetto a quello
previsto per i proprietari delle cose oggetto di contrabbando, sia
con il principio di personalità della pena, stabilito dall'art. 27,
primo comma, della Costituzione.
Benché in essa siano formalmente indicate tra le disposizioni
sottoposte all'esame di questa Corte anche il secondo e il terzo
comma dell'art. 301, l'ordinanza di rimessione deve essere
interpretata nel senso che le censure investano, come risulta
dall'intero contesto della motivazione, il solo primo comma dell'art.
301, che disciplina la confisca delle cose oggetto di contrabbando,
della quale si disquisisce nel giudizio principale.
2. - La questione è fondata.
Non è nuovo, nella giurisprudenza costituzionale, il tema della
confisca penale regolata, con disciplina derogatoria, dalla
legislazione doganale.
Con la sentenza n. 229 del 1974 è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo comma, della legge
doganale (legge 25 settembre 1940, n. 1424), trasfuso nell'art. 301
del testo unico delle leggi doganali approvato con d.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, nella parte in cui, quanto alle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato di contrabbando, imponeva la
confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone
estranee al reato alle quali non fosse imputabile un difetto di
vigilanza. Con la successiva sentenza n. 259 del 1976 la
dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito gli
stessi artt. 116, primo comma, della legge n. 1424 del 1940 e 301 del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui imponevano la
confisca delle cose oggetto del reato di contrabbando,
illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione
risultasse giudizialmente accertata. Con la sentenza n. 2 del 1987,
infine, le medesime disposizioni, insieme all'art. 66 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, sono state ritenute illegittime nella parte in
cui prevedevano che le opere d'arte oggetto di esportazione abusiva
fossero sottoposte a confisca anche se risultassero di proprietà di
un terzo estraneo al reato, che da questo non avesse tratto in alcun
modo profitto.
Nell'ultima sentenza la Corte, rendendo ancor più esplicita la
ratio decidendi che aveva sorretto i suoi precedenti, ebbe già a
ricordare che nelle sentenze nn. 229 del 1974 e 259 del 1976 (che
pure prendevano le mosse da fattispecie peculiari dedotte dai giudici
remittenti: mezzi utilizzati per commettere il reato, nell'un caso,
provenienza furtiva dell'oggetto del reato di contrabbando,
nell'altro) era dotata di portata generale l'affermazione secondo la
quale il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria,
se estraneo al reato e indenne da colpa, finisce con l'essere colpito
a titolo di responsabilità oggettiva, con conseguente violazione
dell'art. 27, primo comma, della Costituzione.
L'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dettando nuove
regole in tema di confisca doganale, ha modificato il citato art.
301 del testo unico; lo ha adeguato però solo in parte ai principi
risultanti dalla giurisprudenza di questa Corte. Il legislatore,
infatti, ha dato rilievo allo stato soggettivo di buona fede del
proprietario del bene (sotto il profilo del non essere questi incorso
in un difetto di vigilanza) unicamente con riferimento ai mezzi
utilizzati o destinati al contrabbando, mantenendo per il resto ferma
l'indiscriminata obbligatorietà della confisca dei beni oggetto di
contrabbando. In tal modo lo stesso legislatore ha mancato di
portare alle conseguenze necessarie la generalità del principio
affermato da questa Corte, il quale conduce ad escludere che la
misura della confisca possa investire la cosa appartenente al terzo
estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne
divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza e
quindi in buona fede.
3. - Non sono condivisibili le argomentazioni svolte
dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui, poiché il fine della
repressione penale del contrabbando consisterebbe nell'impedire la
circolazione nel territorio nazionale di beni per i quali siano stati
evasi i tributi doganali, il sacrificio imposto, mediante la misura
della confisca, anche al terzo di buona fede sarebbe giustificato
dall'esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico sotteso
alla previsione dell'illecito. Un simile sacrificio, infatti, non
può essere inflitto al terzo di buona fede: altro sono le attività
illecite dell'autore del contrabbando, dei suoi eventuali
concorrenti, di coloro che siano incorsi nei reati di ricettazione o
di incauto acquisto, altra la posizione del terzo che abbia compiuto
il suo acquisto in buona fede e senza che esistessero elementi idonei
a far sorgere sospetti circa la provenienza del bene. Tale posizione
è da ritenere protetta dal principio della tutela dell'affidamento
incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico
e dal quale scaturisce anche la regola generale di circolazione dei
beni mobili nel nostro sistema di mercato (cfr. art. 1153 del codice
civile). Si può anzi dire che, secondo l'ordinamento civilistico, lo
stato di buona fede nell'acquisto di beni mobili, salve le deroghe
positivamente previste, possiede una così accentuata rilevanza da
interrompere qualunque legame del bene con i precedenti possessori e
da determinare un acquisto a titolo originario, sicché la pretesa
sanzionatoria dello Stato di aggredire con il provvedimento di
confisca il bene del terzo, negandogli persino la possibilità di
dimostrare la propria buona fede nell'acquisto, è priva di qualsiasi
collegamento con una sua condotta suscettibile di riprovazione e si
pone irrimediabilmente in contrasto con il principio della
personalità della responsabilità penale.
Né tale conclusione può ritenersi validamente contrastata dalla
considerazione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui i beni
provenienti da contrabbando avrebbero una intrinseca pericolosità
sociale che giustificherebbe l'applicazione di una misura di
sicurezza anche nei confronti del terzo incolpevole. Se è vero
infatti che misure di sicurezza patrimoniali possono talora colpire
singoli beni indipendentemente dal rapporto con il soggetto che ne
dispone, è altrettanto vero, come risulta dall'art. 240 del codice
penale e come questa Corte non ha mancato di osservare (sentenza n.
229 del 1974), che ciò può avvenire solo quando si tratti di cose
"nelle quali sia insita una illiceità oggettiva in senso assoluto":
cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
l'alienazione non possono essere consentiti neppure con
autorizzazione amministrativa. Quando però tale illiceità
"oggettiva" non sussista, l'affidamento incolpevole costituisce un
insuperabile diaframma che si interpone tra l'attività illecita
dell'autore del contrabbando e l'acquisto della proprietà del bene
da parte del terzo, il quale sarebbe altrimenti inammissibilmente
colpito, a causa della confisca, a titolo di responsabilità
oggettiva.
4. - Non può negarsi che, come questa Corte ha già rilevato in
altre occasioni (sentenze n. 5 del 1977, n. 114 del 1974 e n. 157 del
1972), il reato di contrabbando doganale presenta peculiari
caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi
finanziari dello Stato tali da giustificare l'imposizione di un
trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso e severo nei
confronti degli autori del reato stesso (disciplina della recidiva,
equiparazione tra reato tentato e reato consumato, dichiarazione di
abitualità). Tuttavia, la maggior severità di trattamento del reato
di contrabbando, non irragionevole nei confronti dell'autore
dell'illecito, quando venga estesa al terzo estraneo al reato, il
quale sia addirittura privato della possibilità di dimostrare la
propria buona fede, non è sorretta dai requisiti di adeguatezza e
proporzionalità che costituiscono vincoli generali dell'attività
legislativa intesa a comprimere diritti dei privati.
Un più ragionevole equilibrio degli interessi che in simili casi
vengono in considerazione (quelli dello Stato connessi all'esercizio
della potestà tributaria, quelli del privato derivanti dal principio
dell'affidamento incolpevole) porta a ritenere che l'interesse
finanziario dello Stato possa certo ricevere un ambito di tutela
privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale.
Può quindi risultare non irragionevole una deroga al principio
vigente in materia di acquisti di beni mobili secondo il quale la
buona fede è generalmente presunta; ma la tutela di tale interesse
non può spingersi sino al punto di impedire al terzo estraneo al
reato di essere ammesso a provare che non sussistevano al momento
dell'acquisto circostanze tali da far sorgere sospetti circa la
provenienza del bene da contrabbando.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, primo
comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come
modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella
parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare
di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa
l'illecita immissione di esse sul mercato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte